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	<title>AS.TRO - Assotrattenimento 2007</title>
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	<description>Assotrattenimento 2007</description>
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		<title>SNAI: LA CHAMPIONS LEAGUE RIMANE A MONACO?</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

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		<description><![CDATA[Meno di 48 ore alla finale di Champions League, tattica pre-partita per Heynckes e Di Matteo, gli scommettitori stanno sviscerando tutte i possibili esiti di questi 90 decisivi minuti (salvo supplementari). I quotisti Snai invece hanno pochi dubbi e vedono la Coppa avviata verso la bacheca del Bayern per la quinta volta nella sua storia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meno di 48 ore alla finale di Champions League, tattica pre-partita per Heynckes e Di Matteo, gli scommettitori stanno sviscerando tutte i possibili esiti di questi 90 decisivi minuti (salvo supplementari). I quotisti Snai invece hanno pochi dubbi e vedono la Coppa avviata verso la bacheca del Bayern per la quinta volta nella sua storia.<br />
Complice in parte il fattore campo – si gioca alla Allianz Arena di Monaco di Baviera – i tedeschi partono nettamente favoriti secondo le quote, con la vittoria conseguita nei tempo regolamentari quotata 1,75, mentre per il Chelsea la quota è 4,25. Pareggio e ricorso ai tempi supplementari quotato 3,80.<br />
Bayern favorito anche in caso di extra time, con quota 11 per la vittoria della Coppa nei 30 minuti aggiuntivi o ai calci di rigore. Per il Chelsea, la Coppa conquistata nei supplementari (e sarebbe la prima nella storia del club) è quotata 13, al termine dei tiri dal dischetto quota 14.<br />
Risultato esatto (al 90’ minuto): la vittoria Bayern per 1-0 è quotata 7,50, per 2-1 7,50, per 2-0 8,00. Altissime le quote per i Blues: lo 0-1 è quotato 12, l’1-2 14, lo 0-2 20. A quota 10 il pareggio per 0-0, a 6,50 l’1-1, a 13 il 2-2. Da domani saranno aperte anche le scommesse sul primo marcatore della finale.</p>
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		<title>10eLOTTO: A ORVIETO 160 MILA EURO DI VINCITA PER AVER INDOVINATO UN “NOVE”</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche per i giocatori del 10eLotto il concorso del 17 maggio è stato particolarmente fortunato perché sono riusciti a vincere in totale 14 milioni di euro. Tra i tantissimi vincitori spicca il fortunato giocatore di Orvieto, famosissima località in provincia di Terni, che ha indovinato nove dei dieci numeri giocati ed ha vinto in questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche per i giocatori del 10eLotto il concorso del 17 maggio è stato particolarmente fortunato perché sono riusciti a vincere in totale 14 milioni di euro. Tra i tantissimi vincitori spicca il fortunato giocatore di Orvieto, famosissima località in provincia di Terni, che ha indovinato nove dei dieci numeri giocati ed ha vinto in questo modo 160 mila euro a fronte di una puntata da 5 euro.</p>
<p>Stessa modalità di vincita con un “nove” per il giocatore di Cerignola, in provincia di Foggia, che è stato premiato con 64 mila euro, premio calcolato sulla puntata da 2 euro.</p>
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		<title>LOTTO: DUE QUATERNE DA QUASI 125 MILA EURO DI VINCITA CENTRATE A MANTOVA E NAPOLI</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la stessa combinazione composta dai quattro numeri, 1-8-31-34, due giocatori, uno di Napoli e un altro della provincia di Mantova hanno realizzato ciascuno una bellissima e ricchissima quaterna. Questi quattro numeri fortunati sono stati estratti sulla ruota di Palermo, proprio la ruota selezionata dai due vincitori, il primo di Poggio Rusco in provincia di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la stessa combinazione composta dai quattro numeri, 1-8-31-34, due giocatori, uno di Napoli e un altro della provincia di Mantova hanno realizzato ciascuno una bellissima e ricchissima quaterna.</p>
<p>Questi quattro numeri fortunati sono stati estratti sulla ruota di Palermo, proprio la ruota selezionata dai due vincitori, il primo di Poggio Rusco in provincia di Mantova che ha vinto 124.500 euro con una puntata complessiva di 2 euro, mentre il secondo, residente a Napoli, ha vinto 122.375 euro con una puntata da 1,50 euro.</p>
<p>Questa volta il numero 17 ha portato veramente fortuna ai giocatori del lotto perché proprio nel concorso del giorno 17 sono stati vinti poco più di 17 milioni di euro.</p>
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		<title>Videosorveglianza nelle sale da gioco: l&#8217;installazione non richiede l&#8217;accertamento preventivo</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/05/videosorveglianza-nelle-sale-da-gioco-linstallazione-non-richiede-laccertamento-preventivo-per-ragioni-di-sicurezza/</link>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[a cura di Marco Minoccheri, Consulente fiscale AS.TRO In materia di autorizzazione all&#8217;uso di impianti audiovisivi, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione al rilascio delle autorizzazioni all&#8217;uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 300/1970. Nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>a cura di Marco Minoccheri, Consulente fiscale AS.TRO</em></p>
<p>In materia di autorizzazione all&#8217;uso di impianti audiovisivi, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione al rilascio delle autorizzazioni all&#8217;uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall&#8217;art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 300/1970.</p>
<p>Nello specifico il Ministero con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012 ha specificato che alla luce dell&#8217;aumento delle richieste di installazione di impianti audiovisivi di controllo intervenute negli ultimi anni, ed in considerazione del fatto che molte di esse ineriscono la sorveglianza non tanto dei lavoratori, quanto dei luoghi, ai fini di garantire una maggiore sicurezza contro condotte penalmente rilevanti, risulta opportuno che in tali ultimi casi la garanzia dei lavoratori contro eventuali abusi possa essere ridimensionata. In definitiva viene esplicitamente confermato il principio in base al quale, nelle fattispecie considerate, operi una presunzione di ammissibilità delle domande per le quali non sia necessario un accertamento tecnico preventivo ai fini della legittima installazione.</p>
<p>Tale specificazione, a nostro parere, semplifica anche gli adempimenti per gli impianti audiovisivi nelle sale gioco in quanto la presenza in esse di ingenti somme di denaro evidenzia certamente l’uso di telecamere al fine principale della sicurezza e non del controllo dei lavoratori.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>PEC: eliminata la proroga al 30 giugno 2012 per la comunicazione al Registro Imprese</title>
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		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Minoccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco e Impresa]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la conversione in legge del DL 5/2012 (L. 35/2012), è stata eliminata la proroga al prossimo 30 giugno per comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di tutte le imprese costituite in forma societaria ancora inadempienti. L’attuale formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012 convertito prevede che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la conversione in legge del DL 5/2012 (L. 35/2012), è stata eliminata la proroga al prossimo 30 giugno per comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di tutte le imprese costituite in forma societaria ancora inadempienti. L’attuale formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012 convertito prevede che l’ufficio del Registro delle imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha ancora iscritto il proprio indirizzo PEC, “in luogo” dell’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., deve provvedere alla sospensione della domanda per 3 mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC stesso (nuovo comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008).<br />
A tal proposito, si ricorda che l’obbligo PEC – quale sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici – è stato previsto ormai più di tre anni fa con il DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009). Nello specifico, l’art. 16, comma 6, del decreto citato ha imposto a tutte le imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo di PEC – o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali – e di comunicarlo al Registro delle imprese.<br />
Per quanto riguarda i termini di adempimento, il DL 185/2008 ha reso immediatamente operativa la disposizione solo con riferimento alle società di nuova costituzione. Per tali società, infatti, l’obbligo scatta già dal momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, mediante l’inserimento dell’indirizzo PEC nella domanda stessa. Per quanto riguarda, invece, le società già costituite alla data del 29 novembre 2008, il termine per la comunicazione – per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese e con esenzione da costi di segreteria e dall’imposta di bollo – ha subito varie modifiche. Innanzitutto, il termine è stato originariamente fissato per il 29 novembre 2011, e cioè tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso DL 185/2008.<br />
Poi, il Ministero dello Sviluppo economico, con lettera circ. 25 novembre 2011 n. 224402, in prossimità della scadenza e viste le difficoltà oggettive dei soggetti gestori del sistema PEC nell’espletare in tempi brevi tutte le pratiche, ha ravvisato l’opportunità di considerare come “corretto adempimento” anche quello effettuato oltre la scadenza predetta, invitando le Camere di Commercio a non applicare alcuna sanzione alle imprese ritardatarie almeno fino all’inizio del 2012.<br />
Infine, il DL 5/2012, che ha fatto slittare il termine utile per la comunicazione appunto al 30 giugno 2012, poi lasciato cadere – in sede di conversione in legge – nella nuova formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012, che ora sancisce l’obbligo di sospensione della domanda di iscrizione presentata dalla società inadempiente per il periodo di tre mesi in attesa della suaintegrazione con l’indirizzo PEC mancante.<br />
Dal punto di vista operativo, ciò significa che, innanzitutto – così come specificato dalla Camera di Commercio di Venezia nelle istruzioni operative pubblicate sul proprio sito internet – le imprese costituite in forma societaria che presentano una domanda al Registro delle imprese, se non hanno già provveduto, “sono tenute sin da ora ad indicare l’indirizzo PEC”.<br />
Inoltre – come chiarito dalla Camera di Commercio di Torino, nella nota informativa n. 5/2012 – nonostante l’omessa comunicazione, trascorso il periodo di 3 mesi anzidetto, l’esecuzione dell’iscrizione dovrà aver luogo comunque, ma con l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria a carico di ciascun soggetto tenuto, in rappresentanza della società, all’adempimento PEC. Ai sensi dell’art. 2630 c.c., la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista nella misura da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.<br />
Il comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008 – come indicato ancora dalla Camera di Commercio di Torino –, facendo espresso riferimento alle “domande di iscrizione”, trova applicazione rispetto a tutte le domande presentate ai fini dell’iscrizione di un atto o di un fatto al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ivi comprese le iscrizioni modificative. Vanno escluse, invece, le domande relative al “deposito”, quali quelle riguardanti i bilanci di esercizio annuali. A tal proposito, si vedano anche le indicazioni rilasciate dalla Camera di Commercio di Padova, ove viene precisato che l’inadempimento PEC da parte delle società già costituite al 29 novembre 2008 comporta la sospensione dell’iscrizione di “qualunque atto” al Registro delle imprese (escluse le denunce al REA), ciò – come detto – fino all’integrazione dell’indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.<br />
Fonte: eutekne</p>
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		<title>Centocinquantamilioni di aumento Preu per l’assistenza ai disabili. La destinazione di scopo del PREU la contro-proposta di AS.TRO</title>
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		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/05/centocinquantamilioni-di-aumento-preu-per-lassistenza-ai-disabili-la-destinazione-di-scopo-del-preu-la-contro-proposta-di-as-tro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

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		<description><![CDATA[Leggiamo e commentiamo la notizia in virtù della quale la Commissione Affari Sociali della Camera avrebbe avviato l’iter legislativo per proporre l’aumento del PREU finalizzato al reperimento di centocinquanta milioni di euro, necessari per l’assistenza ai disabili. Tale proposta, da un lato, inorgoglisce il settore, che da tempo invoca l’obbligatorietà della preventiva e inderogabile destinazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Leggiamo e commentiamo la notizia in virtù della quale la Commissione Affari Sociali della Camera avrebbe avviato l’iter legislativo per proporre l’aumento del PREU finalizzato al reperimento di centocinquanta milioni di euro, necessari per l’assistenza ai disabili.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale proposta, da un lato, inorgoglisce il settore, che da tempo invoca l’obbligatorietà della preventiva e inderogabile destinazione di scopo di ogni singolo euro percepito dall’erario come provento delle attività di gioco lecito, dall’altro preoccupa l’industria del gioco lecito per la oggettiva incapacità del sistema di assorbire un ulteriore inasprimento tributario.</p>
<p align="JUSTIFY">Una proposta siffatta non può che essere strutturata secondo i seguenti parametri. Individuazione della percentuale di PREU da ritoccare in rapporto ai volumi di raccolta 2011 o 2012, sino al raggiungimento dell’importo desiderato. Considerando un “volume medio di raccolta” di 30 miliardi di euro, quindi, la somma di 150 milioni equivale allo 0.5% del PREU, ovvero un aumento della tassazione equivalente alla metà del margine di resa della filiera gestionale (che appunto è dell’1%). Ciò comporterebbe il licenziamento di circa 7.000 addetti di comparto (parliamo di lavoratori a tempo indeterminato con piena e regolare contribuzione previdenziale in ragione di circa un migliaio di euro – mese ciascuno), con gravi ripercussioni sul sistema – Inps.</p>
<p align="JUSTIFY">A ciò si aggiunge che la raccolta per l’anno 2013, rischia di diminuire sensibilmente se l’operatività funzionale delle awp sarà effettivamente connotata dalle nuove regole tecniche allo studio dell’Amministrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Il gioco lecito garantisce circa 10 miliardi l’anno di introiti erariali, somma importante, ma che diluita nel complessivo bilancio statale perde quella che dovrebbe essere la sua funzione naturale, ovvero il bilanciamento tra impatto sociale del gioco e benefici per il territorio ad “ospitarlo e offrirlo al pubblico”.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla nota sensibilità della Commissione della Camera, quindi, si rivolge l’invito ad analizzare la mole di risorse che potrebbero essere destinate all’assistenza delle situazioni socialmente sensibili se i territori potessero ricevere l’introito del “loro” gioco, ovvero quello che, in gran parte, è frutto di spesa “locale”, con obbligo di utilizzo di detti fondi solo per scopi preventivamente stabiliti e conosciuti (e quindi giudicabili) dai cittadini.</p>
<p align="JUSTIFY">Non si propone una “partita di giro” per scongiurare un inasprimento fiscale (10 miliardi in meno per l’Erario e 10 miliardi in più per i Territori), ma si sottolinea una evidenza incontestabile: dotare le realtà locali dei fondi necessari per curare il benessere delle rispettive comunità costituisce investimento strutturale in grado di generare comunità di giocatori responsabili e duraturi, eliminando tutti quegli effetti collaterali oggi connessi al fatto che lo Stato deve contemporaneamente proporsi come promotore e limitatore della propensione al gioco dei cittadini.</p>
<p align="JUSTIFY">Che il gioco di sorte con premio in denaro sia un servizio di intrattenimento diverso dal cinema è evidente, ma la sua demonizzazione, o, peggio, la sua valutazione solo come strumento di “cassa” pone in difficoltà le Istituzioni di controllo e vigilanza e allontana gli investimenti, portando all’assimilazione tra gioco lecito – autorizzato – tassato con le attività illegali.</p>
<p align="JUSTIFY">Stabilire che ogni singolo euro incamerato debba essere devoluto al territorio che lo ha raccolto, e destinato solo per determinati scopi di servizio ai cittadini è una operazione di grande laicità di governo, ma al tempo stesso inducono le collettività a “ragionare” sul gioco e non a “subirlo” come mero fattore di attrazione messogli a disposizione sotto forme equivoche (promozione da un lato, campagne di disincentivazione dall’altro). L’incremento della raccolta sarebbe assicurato al pari della effettiva messa in sicurezza dei cittadini rispetto a fenomeni di eccesso, per i quali sarebbero già stati adeguatamente istruiti proprio tramite i servizi finanziati dalle descritte devoluzioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella speranza che l’argomento trattato possa sortire l’effetto di avviare una discussione istituzionale e un progetto di fattibilità normativa, si inoltreranno le considerazioni svolte ai Componenti della Commissione Affari Sociali della Camera.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Leggiamo e commentiamo la notizia in virtù della quale la Commissione Affari Sociali della Camera avrebbe avviato l’iter legislativo per proporre l’aumento del PREU finalizzato al reperimento di centocinquanta milioni di euro, necessari per l’assistenza ai disabili.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Tale proposta, da un lato, inorgoglisce il settore, che da tempo invoca l’obbligatorietà della preventiva e inderogabile destinazione di scopo di ogni singolo euro percepito dall’erario come provento delle attività di gioco lecito, dall’altro preoccupa l’industria del gioco lecito per la oggettiva incapacità del sistema di assorbire un ulteriore inasprimento tributario.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Una proposta siffatta non può che essere strutturata secondo i seguenti parametri. Individuazione della percentuale di PREU da ritoccare in rapporto ai volumi di raccolta 2011 o 2012, sino al raggiungimento dell’importo desiderato. Considerando un “volume medio di raccolta” di 30 miliardi di euro, quindi, la somma di 150 milioni equivale allo 0.5% del PREU, ovvero un aumento della tassazione equivalente alla metà del margine di resa della filiera gestionale (che appunto è dell’1%). Ciò comporterebbe il licenziamento di circa 7.000 addetti di comparto (parliamo di lavoratori a tempo indeterminato con piena e regolare contribuzione previdenziale in ragione di circa un migliaio di euro – mese ciascuno), con gravi ripercussioni sul sistema – Inps.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">A ciò si aggiunge che la raccolta per l’anno 2013, rischia di crollare in ragione di almeno il 30%, con picchi del 50-55% per l’annualità successiva, per poi assestarsi su una contrazione, a regime, del 40-45%, se l’operatività funzionale delle awp sarà effettivamente connotata dalle nuove regole tecniche allo studio dell’Amministrazione.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Il gioco lecito garantisce circa 10 miliardi l’anno di introiti erariali, somma importante, ma che diluita nel complessivo bilancio statale perde quella che dovrebbe essere la sua funzione naturale, ovvero il bilanciamento tra impatto sociale del gioco e benefici per il territorio ad “ospitarlo e offrirlo al pubblico”.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Alla nota sensibilità della Commissione della Camera, quindi, si rivolge l’invito ad analizzare la mole di risorse che potrebbero essere destinate all’assistenza delle situazioni socialmente sensibili se i territori potessero ricevere l’introito del “loro” gioco, ovvero quello che, in gran parte, è frutto di spesa “locale”, con obbligo di utilizzo di detti fondi solo per scopi preventivamente stabiliti e conosciuti (e quindi giudicabili) dai cittadini.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Non si propone una “partita di giro” per scongiurare un inasprimento fiscale (10 miliardi in meno per l’Erario e 10 miliardi in più per i Territori), ma si sottolinea una evidenza incontestabile: dotare le realtà locali dei fondi necessari per curare il benessere delle rispettive comunità costituisce investimento strutturale in grado di generare comunità di giocatori responsabili e duraturi, eliminando tutti quegli effetti collaterali oggi connessi al fatto che lo Stato deve contemporaneamente proporsi come promotore e limitatore della propensione al gioco dei cittadini.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Che il gioco di sorte con premio in denaro sia un servizio di intrattenimento diverso dal cinema è evidente, ma la sua demonizzazione, o, peggio, la sua valutazione solo come strumento di “cassa” pone in difficoltà le Istituzioni di controllo e vigilanza e allontana gli investimenti, portando all’assimilazione tra gioco lecito – autorizzato – tassato con le attività illegali.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Stabilire che ogni singolo euro incamerato debba essere devoluto al territorio che lo ha raccolto, e destinato solo per determinati scopi di servizio ai cittadini è una operazione di grande laicità di governo, ma al tempo stesso inducono le collettività a “ragionare” sul gioco e non a “subirlo” come mero fattore di attrazione messogli a disposizione sotto forme equivoche (promozione da un lato, campagne di disincentivazione dall’altro). L’incremento della raccolta sarebbe assicurato al pari della effettiva messa in sicurezza dei cittadini rispetto a fenomeni di eccesso, per i quali sarebbero già stati adeguatamente istruiti proprio tramite i servizi finanziati dalle descritte devoluzioni.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY">Nella speranza che l’argomento trattato possa sortire l’effetto di avviare una discussione istituzionale e un progetto di fattibilità normativa, si inoltreranno le considerazioni svolte ai Componenti della Commissione Affari Sociali della Camera.</p>
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		<title>SNAI: EURO 2012, LE QUOTE VEDONO FAVORITE SPAGNA E GERMANIA</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

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		<description><![CDATA[Meno di un mese dall’inizio del campionato europeo di calcio, scommesse già aperte sulla nazionale che si aggiudicherà il prossimo titolo continentale. I quotisti Snai attendono un “testa a testa” tra Spagna e Germania, quotate rispettivamente 3,50 e 3,75, con l’Olanda possibile outsider a quota 8,00. Per l’Inghilterra, arrivata imbattuta al termine delle qualificazioni con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meno di un mese dall’inizio del campionato europeo di calcio, scommesse già aperte sulla nazionale che si aggiudicherà il prossimo titolo continentale. I quotisti Snai attendono un “testa a testa” tra Spagna e Germania, quotate rispettivamente 3,50 e 3,75, con l’Olanda possibile outsider a quota 8,00. Per l’Inghilterra, arrivata imbattuta al termine delle qualificazioni con otto vittorie e tre pareggi, potrebbe giocare un effetto negativo l’alternanza tra commissari tecnici e il passaggio da Fabio Capello a Stuart Pearce prima e a Roy Hodgson poi: la vittoria della nazionale inglese è quotata 10.<br />
Per l’Italia di Prandelli, Euro 2012 si prospetta come appuntamento difficile, già a partire dai gironi di qualificazione, con il sorteggio che l’ha messa di fronte alla Spagna sin dalla prima uscita ufficiale. Per gli azzurri il primo obiettivo è far dimenticare la rapida eliminazione dai mondiali sudafricani, per Euro 2012 la quota non è benevola, Snai offre 12.<br />
Ancora più difficile vedere la Francia campione (quota 14), e un bis del Portogallo, secondo nel 2004 ma che quest’anno non scende sotto quota 18.<br />
Per quanto riguarda le due nazioni ospitanti, Ucraina e Polonia, il cammino rischia di interrompersi molto presto: quotate rispettivamente 50 e 60, non sono tra le otto squadre con la quota più bassa, una posizione che le escluderebbe già a priori dall’accesso ai quarti di finale.</p>
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		<title>Deposito bilanci 2012: guida al deposito presso il Registro Imprese</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/05/deposito-bilanci-2012-guida-al-deposito-presso-il-registro-imprese/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Minoccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco e Impresa]]></category>

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		<description><![CDATA[Soggetti obbligati al deposito I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese: • Società a responsabilità limitata • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società cooperativa • Società estere con sede in Italia • Geie • Consorzi con qualifica di confidi • I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soggetti obbligati al deposito</p>
<p>I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese:</p>
<p>• Società a responsabilità limitata</p>
<p>• Società per azioni</p>
<p>• Società in accomandita per azioni • Società cooperativa</p>
<p>• Società estere con sede in Italia</p>
<p>• Geie • Consorzi con qualifica di confidi</p>
<p>• I consorzi che non hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare unicamente la situazione patrimoniale.</p>
<p>I seguenti soggetti sono obbligati al deposito annuale del bilancio consolidato presso il Registro Imprese:</p>
<p>• Società a responsabilità limitata</p>
<p>• Società per azioni • Società in accomandita per azioni</p>
<p>• Società cooperativa</p>
<p>• Società di persone.</p>
<p>Modalità di deposito dei bilanci Secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 340/2000 e successive modifiche, i bilanci devono essere depositati esclusivamente in formato digitale e per via telematica o su supporto informatico. In entrambi i casi occorre utilizzare il software Fedraplus (o programmi compatibili), compilando il modello B ed intercalare S (nei casi dovuti). La versione aggiornata della modulistica informatica da utilizzare per questo adempimento è disponibile sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it .</p>
<p>Per la predisposizione e l’invio delle pratiche telematiche è disponibile il Manuale Operativo per il Deposito Bilanci al Registro delle Imprese predisposto dall’Unione delle Camere di Commercio. Ulteriori informazioni sintetiche sono disponibili nelle Dispense pratiche sul deposito bilanci 2012 Formato elettronico XBRL Il D.P.C.M. del 10/12/2008 ha previsto che i bilanci di esercizio e consolidati devono essere predisposti nel formato elettronico elaborabile XBRL.</p>
<p>Le informazioni sulla predisposizione dei documenti elettronici in formato PDF/A e in formato XBRL sono disponibili sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o sul sito http://webtelemaco.infocamere.it . Sullo stesso sito web nella sezione Bilanci &#8211; XBRL &#8211; Strumenti è disponibile l&#8217;applicativo TEBE &#8211; Servizio on-line per la validazione di un&#8217;istanza XBRL. Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/02/2009, ha chiarito che l’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all’esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l’esercizio successivamente alla data del 16/02/2009. L&#8217;Osservatorio Unioncamere – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha emanato in data 12/04/2011 la Circolare sui bilanci XBRL in merito alle linee guida per il Deposito del bilancio d&#8217;esercizio e consolidato al Registro delle Imprese nel formato XBRL.</p>
<p>La domanda di deposito del bilancio va predisposta nel modo seguente:</p>
<p>a) il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia;</p>
<p>b) la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A;</p>
<p>c) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell’assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.</p>
<p>Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. Il prospetto contabile in formato PDF/A deve essere aggiunto alla pratica di deposito solo nel caso in cui la vigente tassonomia non sia sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 c.c., per la formazione del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione assembleare. Si ritiene comunque che la casistica sia oggi ristretta, restando confinata alle realtà aziendali che, utilizzando definizioni delle informazioni e raggruppamenti differenti da quelle evidenziate negli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, abbiano la necessità di esporre informazioni di dettaglio non previste dal Codice Civile, al fine di meglio rappresentare la realtà aziendale.</p>
<p>Tutti i file devono essere firmati digitalmente. In particolare la presentazione in formato XBRL è prevista per le istanze di deposito dei bilanci individuati dall’elenco seguente:</p>
<p>• Bilanci ordinari (codice atto – 711)</p>
<p>• Bilanci abbreviati (codice atto – 712)</p>
<p>• Bilanci consolidati d&#8217;esercizio (codice atto &#8211; 713)</p>
<p>• Situazioni patrimoniali di consorzi (codice atto &#8211; 720). In tutti gli altri casi di deposito di bilancio (es. bilancio finale di liquidazione, i rendiconti ai sensi dell’art. 2487 c.c. nonché le situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione) non è richiesta la presentazione in formato XBRL.</p>
<p>Ai fini della sottoscrizione della domanda di deposito del bilancio, la stessa può essere firmata:</p>
<p>a) Da un amministratore o dal liquidatore della società;</p>
<p>b) Dal professionista incaricato ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340. Il professionista deve dichiarare di essere stato incaricato dalla società ad eseguire l’adempimento pubblicitario. Il professionista in possesso del certificato di sottoscrizione con ruolo è esonerato dall’aggiunta della seguente dichiarazione da inserire nel Modulo Note da allegare al Modello B: ”Il sottoscritto ………, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ……. al n……… dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale”;</p>
<p>c) Da un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del DPR n. 445/2000, sottoscritta in forma autografa dall’amministratore o dal liquidatore e accompagnata dal documento d’identità del conferente procura. Il soggetto cui è stata conferita procura deve essere in possesso di un dispositivo di firma digitale, in quanto dovrà sottoscrivere l’istanza di deposito in luogo dell’amministratore o del liquidatore.</p>
<p>I documenti allegati all’istanza di deposito dovranno essere firmati digitalmente e dichiarati conformi come illustrato in seguito.</p>
<p>La dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società può essere resa dal professionista incaricato, ovvero dal soggetto cui è conferita la rappresentanza ai fini della presentazione dell’istanza di deposito ex, art. 38, comma 3 bis DPR 445/2000. La dichiarazione di conformità deve essere predisposta nei diversi casi, come descritto in seguito:</p>
<p>a) qualora l’assemblea approvi il bilancio con prospetto contabile che costituisce la rappresentazione a stampa* del file informatico XBRL, colui che provvede al deposito al Registro delle Imprese inserisce, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dicitura: “Il sottoscritto dott./rag. iscritto al n. dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine numerate da 1 a “n” sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Luogo e data**”</p>
<p>*E’possibile conseguire la leggibilità di una istanza XBRL tramite la sua rappresentazione a stampa. La visualizzazione e la successiva stampa avvengono tramite dei fogli di stile predefiniti associati alla tassonomia di riferimento. Il foglio di stile è l’elemento che consente la leggibilità del contenuto del file XBRL attraverso un browser (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Safari, Opera, Google Chrome). Per ottenere una versione cartacea del bilancio XBRL è sufficiente l’apertura del file con il browser comunemente utilizzato e procedere alla stampa del contenuto visualizzato.</p>
<p>** La data deve coincidere con il giorno in cui il documento è sottoscritto con dispositivo di firma digitale.</p>
<p>b) Ove la società conferisca delega alla rappresentanza per la formazione e la presentazione dell’istanza di deposito, ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis DPR 445/2000 ad un soggetto munito di firma digitale, costui potrà rendere la dichiarazione di conformità dei documenti (prospetto XBRL e nota integrativa) ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D. Lgs. n. 82/2005, riproducendo in calce alla nota integrativa la seguente dichiarazione: ”Il sottoscritto …, delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio, ai sensi degli articoli, 38, comma 3-bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n.82/2005, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n&#8230; pagine numerate da 1 a “n”, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti. Luogo e data”.</p>
<p>c) Qualora il file informatico XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall’assemblea, colui che provvede al deposito del bilancio di esercizio al Registro delle Imprese inserisce, in calce alla nota integrativa in formato PDF/A, la seguente dicitura: “Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 C.C.” Inoltre, dovranno essere riprodotte le dichiarazioni di conformità dei documenti informatici, in formato PDF/A, nelle forme sopra evidenziate.</p>
<p>d) Nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL, firmato digitalmente dall’amministratore, rappresenti il file informatico originale conservato dalla società, non sarà necessaria una dichiarazione di conformità. In tal caso, il documento sarà sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società. In calce alla nota integrativa dovrà, inoltre, essere riportata la dichiarazione di veridicità del bilancio e la sua rispondenza alle risultanze delle scritture contabili. La dichiarazione di conformità agli originali depositati presso la società degli altri documenti soggetti al deposito, ove necessaria, va riportata in calce ai singoli documenti in formato PDF/A.</p>
<p>Soggetti esenti:</p>
<p>Sono attualmente escluse dall&#8217;obbligo di deposito del bilancio in formato XBRL:</p>
<p>a) le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia e le controllate da questi soggetti. Si evidenzia la necessità, ai fini dell’esonero dall’adempimento pubblicitario del bilancio in formato XBRL, che gli amministratori evidenzino nella nota integrativa la dichiarazione in modo esplicito e senza riserve, ai sensi del principio contabile internazionale IAS 1, “la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio d’esercizio”.</p>
<p>b) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005 n.38.</p>
<p>Bilanci con chiusura sino al 16/02/2009:</p>
<p>Le società che chiudono l’esercizio entro il 16 febbraio 2009 devono depositare al Registro delle Imprese i bilanci nel modo seguente:</p>
<p>1. Tutti i file che compongono la pratica devono essere predisposti in formato PDF/A (stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa, eventuali relazioni, verbale di approvazione);</p>
<p>2. Resta facoltativa la possibilità di allegare alla pratica un file aggiuntivo in formato elettronico elaborabile XBRL. Per ulteriori informazioni consultare la Circolare n. 7363 del 12/05/2009 dell&#8217;Unione delle Camere di Commercio.</p>
<p> I Consorzi:</p>
<p>L&#8217;Unione delle Camere di Commercio ha indicato con la Circolare n. 18751 del 23/12/2009 che l&#8217;obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi con attività esterna. Pertanto, i consorzi con attività esterna, che chiudono l&#8217;esercizio dopo il 16 febbraio 2009, sono tenuti a depositare nel Registro delle Imprese la situazione patrimoniale utilizzando il formato elettronico elaborabile (XBRL).</p>
<p>L&#8217;Osservatorio permanente dell&#8217;Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha previsto il 22 dicembre 2010 le istruzioni per il deposito delle situazioni patrimoniali da parte dei consorzi con attività esterna in formato XBRL. Con tali istruzioni, comunicate dall&#8217;Unioncamere con la Nota n.793 del 19/01/2011, l&#8217;Osservatorio ha ribadito che anche i consorzi con attività esterna devono depositare all&#8217;Ufficio del Registro delle Imprese le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale nel formato elettronico elaborabile (XBRL).</p>
<p>Elenco Soci</p>
<p>Sono individuate le due seguenti fattispecie:</p>
<p>A) S.p.a. – S.a.p.a. – Società consortili per azioni</p>
<p>Le s.p.a., le s.a.p.a., le società consortili per azioni e i consorzi con qualifica di confidi sono tenuti al deposito dell’elenco soci unitamente al bilancio d’esercizio. L’elenco dei soci deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio d’esercizio e non deve essere compilato se non sono intervenute variazioni rispetto all’esercizio precedente. Nell’elenco dei soci deve essere indicato il numero delle azioni possedute dai soci nonché dai soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Le società quotate non sono tenute al deposito dell’elenco dei soci. B) S.r.l. – Società consortili a responsabilità limitata Con l’entrata in vigore dell’art. 16 del decreto legge 185/2009 convertito con la legge 2/2009 e la conseguente modifica dell’art. 2478 bis del codice civile, le società a responsabilità limitata e le società consortili a responsabilità limitata, a decorrere dal 30/03/2009, non devono più provvedere al deposito annuale dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. Termini I bilanci di esercizio e gli elenchi soci devono essere presentati al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.). Per la presentazione delle situazioni patrimoniali dei consorzi (senza la qualifica di “confidi”) il termine è di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio (art. 2615 bis C.C.). Se i termini scadono di sabato o in giorni festivi, sono di diritto prorogati al primo giorno lavorativo successivo. L’omessa presentazione del bilancio e dell’elenco soci nei termini è punita con sanzione amministrativa pecuniaria (art. 2630 C.C.).</p>
<p>Società cooperative</p>
<p>Le società cooperative già iscritte all’Albo, che depositano annualmente i propri bilanci al Registro delle Imprese, sono tenute ad allegare alla domanda di deposito del bilancio il C17- Modulo Albo Cooperative informatico firmato digitalmente (codice documento C17-modulo albo cooperative). Con tale modulo, gli amministratori e i liquidatori delle società cooperative a mutualità prevalente iscritte all’Albo delle società cooperative dichiarano al permanenza delle condizioni di mutualità prevalente della società cooperativa, evidenziando i dati richiesti ai sensi degli artt, 2513 e 2425 cc estratti dal bilancio e dalla nota integrativa. Il modulo C17 deve essere necessariamente redatto in modalità informatica senza procedere all’acquisizione da scanner perché in tal caso si impedisce la trasmissione dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
<p>E’ possibile scaricare il modulo C17 nella versione informatica più aggiornata e il manuale per la compilazione dal sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco) o dal sito http://webtelemaco.infocamere.it . Nel modulo C17 occorre indicare il numero di iscrizione all’Albo delle società cooperative. Qualora la società cooperativa abbia presentato la domanda di iscrizione all’Albo e ad essa non sia stato ancora assegnato il numero di iscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è possibile utilizzare il numero convenzionale A00000. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con la circolare esplicativa del 4 agosto 2005 (prot. N. 1578774) che tutte le società cooperative iscritte all’Albo, ivi comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, devono trasmettere il modulo C17 in allegato al bilancio d’esercizio depositato al Registro delle Imprese.</p>
<p>Sono considerate cooperative a mutualità prevalente di diritto le seguenti tipologie di società cooperative:</p>
<p>• cooperative sociali (art. 111-septies disp. att. cc)</p>
<p>• cooperative agricole in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti (art. 111-septies disp. att. cc e art. 2512 cc)</p>
<p>• banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali (art. 223-terdecies comma 1 disp. att. cc)</p>
<p>Le cooperative a mutualità prevalente di diritto, nella compilazione del modulo C17, possono limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all’Albo dopo aver inserito i dati anagrafici. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, inoltre, precisato, con la nota n. 14276 del 18 maggio 2006, che, in occasione del deposito del Bilancio 2005, le banche di credito cooperativo sono esonerate dall’utilizzo del C17 – Modulo Albo Cooperative.</p>
<p>Casi particolari</p>
<p>Le società in liquidazione:</p>
<p>Il bilancio iniziale di liquidazione non è soggetto a deposito nel Registro delle Imprese. I bilanci di esercizio durante la liquidazione sono soggetti a deposito nel Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2435 e 2490 C.C.. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di esercizio la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle Imprese. Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 C.C.: Il bilancio finale di liquidazione con i relativi allegati è soggetto a deposito nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2492 C.C.. Il deposito va effettuato con il modello S3 (vedi la Guida online “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al R.I.” o scarica il pdf).</p>
<p>Le società trasformate:</p>
<p>Le società di capitali trasformate in società di persone che hanno iscritto nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione prima dell’approvazione del bilancio di esercizio non sono tenute a depositare lo stesso poiché manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio. Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel Registro delle Imprese l’atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d’esercizio a seconda della data di chiusura del primo bilancio d’esercizio prevista nell’atto di trasformazione.</p>
<p>Le società cessate per fusione o scissione totale:</p>
<p>Le società cessate per fusione o scissione totale prima dell’approvazione del bilancio di esercizio non sono tenute a depositare lo stesso in quanto manca l’organo necessario per l’approvazione del bilancio.</p>
<p>Le società trasferite:</p>
<p>Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l’Ufficio del Registro Imprese dove sono iscritte al momento del deposito.</p>
<p>I bilanci non approvati e intermedi:</p>
<p>Il bilancio d’esercizio non approvato dall’assemblea dei soci o dal consiglio di sorveglianza e il bilancio che abbia come riferimento un periodo inferiore all’esercizio sociale non sono soggetti a deposito sulla base del principio di tipicità degli atti da iscrivere o depositare nel Registro delle Imprese. Deposito a rettifica del bilancio Il nuovo deposito deve essere effettuato con la presentazione di una nuova pratica completa che sia composta dal modello B con allegata tutta la documentazione prevista. E’ necessario indicare nel modulo note la seguente dicitura: “A rettifica del precedente deposito effettuato in data &#8230;.con il prot. n. &#8230;&#8230;”. Deposito a rettifica dell’elenco soci (solo per S.p.a. – S.a.p.a. – Società consortili per azioni) Il nuovo deposito deve essere effettuato con una nuova pratica che sia composta dai modelli B e Int. S. E’ necessario indicare nel modulo note la seguente dicitura: “A rettifica del precedente deposito effettuato in data &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. con il prot. n. &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..”.</p>
<p>Costi Diritti di segreteria</p>
<p>Per il deposito del bilancio consolidato si applicano gli stessi diritti di segreteria dovuti per il deposito del bilancio d’esercizio.</p>
<p>Modalità Telematica Bilancio di esercizio ed elenco soci &#8211; Euro 62,70</p>
<p>Bilancio di esercizio delle cooperative sociali &#8211; Euro 32,70</p>
<p>Per il deposito del solo elenco soci - Euro 62,70</p>
<p>Per il deposito a rettifica del bilancio d’esercizio &#8211; Euro 30,00</p>
<p>Per il deposito a rettifica dell&#8217;elenco soci &#8211; Euro 30,00</p>
<p>Su supporto digitale Bilancio di esercizio ed elenco soci &#8211; Euro 92,70</p>
<p>Bilancio di esercizio delle cooperative sociali &#8211; Euro 47,70</p>
<p>Per il deposito del solo elenco soci &#8211; Euro 92,70</p>
<p>Per il deposito a rettifica del bilancio d&#8217;esercizio &#8211; Euro 50,00</p>
<p>Per il deposito a rettifica dell&#8217;elenco soci &#8211; Euro 50,00</p>
<p>Imposta di bollo:</p>
<p>Per le società di capitali: Euro 65,00</p>
<p>Per le società di persone: Euro 59,00</p>
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		</item>
		<item>
		<title>LOTTO: IL 68 DI ROMA CHE MANCA DA 121 CONCORSI</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/05/lotto-il-68-di-roma-che-manca-da-121-concorsi/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/05/lotto-il-68-di-roma-che-manca-da-121-concorsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’estrazione di martedì 15 maggio non ha intaccato la solidità dell’attuale terzetto di centenari che guida la classifica dei numeri ritardatari. Il 68 di Roma, leader dei numeri ritardatari, si porta a quota 121 ritardi e comincia ad insidiare la raccolta del primato di incasso, al momento, ancora detenuta dal 90, il numero più giocato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’estrazione di martedì 15 maggio non ha intaccato la solidità dell’attuale terzetto di centenari che guida la classifica dei numeri ritardatari. Il 68 di Roma, leader dei numeri ritardatari, si porta a quota 121 ritardi e comincia ad insidiare la raccolta del primato di incasso, al momento, ancora detenuta dal 90, il numero più giocato da sempre al lotto. La raccolta del 68 è arrivata a 1,2 milioni di euro, ormai poco più di 200 mila euro la separano da quella del 90 e non si esclude il sorpasso a breve, forse già con l’incasso del prossimo concorso.</p>
<p>Sulla scia del 68 si trova una coppia di ritardatari centenari composta dai numeri, 58 della ruota di Bari che manca da 114 concorsi e dal 6 che non esce sulla ruota di Genova da 104 turni.</p>
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		<title>LOTTO: CON 50 CENTESIMI SUL TERNO E ALTRI 50 SULLA QUATERNA UN GIOCATORE DI NAPOLI HA VINTO 62.250 EURO</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

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		<description><![CDATA[Bari, la ruota dei sogni che fa avverare i sogni dei giocatori del lotto. Ormai è diventata una consuetudine puntare sulla ruota di Bari quando si ha a disposizione una combinazione di numeri derivati dall’interpretazione di un sogno. E, chissà se la quaterna indovinata a Napoli sia stata “suggerita” da un caro estinto? Non importa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bari, la ruota dei sogni che fa avverare i sogni dei giocatori del lotto. Ormai è diventata una consuetudine puntare sulla ruota di Bari quando si ha a disposizione una combinazione di numeri derivati dall’interpretazione di un sogno. E, chissà se la quaterna indovinata a Napoli sia stata “suggerita” da un caro estinto? Non importa, quello che conta è che un giocatore napoletano ha vinto 62.250 euro puntandone solo 1 sui numeri, 1-3-20-80 della ruota di Bari. L’euro di posta della giocata vincente era stato equamente suddiviso in 50 centesimi sulla sorte del terno e gli altri 50 su quella della quaterna.</p>
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