<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AS.TRO - Assotrattenimento 2007</title>
	<atom:link href="http://www.assotrattenimento.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assotrattenimento.it</link>
	<description>Assotrattenimento 2007</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Canone RAI: non è dovuto per il mero possesso di pc, tablet e smartphone (Comunicato stampa 20 febbraio 2012)</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/canone-rai-non-e-dovuto-per-il-mero-possesso-di-pc-tablet-e-smartphone-comunicato-stampa-20-febbraio-2012/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/canone-rai-non-e-dovuto-per-il-mero-possesso-di-pc-tablet-e-smartphone-comunicato-stampa-20-febbraio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Minoccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco e Impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Con Comunicato stampa 20 febbraio 2012 la RAI ha chiarito che il pagamento del canone non è dovuto per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, un tablet o uno smartphone. L’invito a sottoscrivere l’abbonamento speciale Rai, infatti, pareva rivolta a chiunque disponesse di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con Comunicato stampa 20 febbraio 2012 la RAI ha chiarito che il pagamento del canone non è dovuto per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, un tablet o uno smartphone. L’invito a sottoscrivere l’abbonamento speciale Rai, infatti, pareva rivolta a chiunque disponesse di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Sulla base dell’analisi normativa in materia, il canone speciale potrebbe però essere richiesto solo con riferimento a soggetti in grado di porre in essere audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico Il pagamento del canone speciale, pertanto, è obbligatorio per imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage); il canone non va corrisposto se tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/canone-rai-non-e-dovuto-per-il-mero-possesso-di-pc-tablet-e-smartphone-comunicato-stampa-20-febbraio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onorificenza per l’Assessore Empolese Filippo Torrigiani. Le congratulazioni del Direttivo AS.TRO e dei consiglieri Toscani, Maestrelli e Verona</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/onorificenza-per-lassessore-empolese-filippo-torrigiani-le-congratulazioni-del-direttivo-as-tro-e-dei-consiglieri-toscani-maestrelli-e-verona/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/onorificenza-per-lassessore-empolese-filippo-torrigiani-le-congratulazioni-del-direttivo-as-tro-e-dei-consiglieri-toscani-maestrelli-e-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[Come oramai noto, l’assessore alla Città sicura di Empoli Filippo Torrigiani, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Una nomina che giunge soprattutto in virtù della battaglia condotta dall’Amministratore Locale per la regolamentazione del gioco, in base alla quale ormai viene invitato come esperto nei convegni di tutta Italia, indipendentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.assotrattenimento.it/2012/02/onorificenza-per-lassessore-empolese-filippo-torrigiani-le-congratulazioni-del-direttivo-as-tro-e-dei-consiglieri-toscani-maestrelli-e-verona/maestrelli_verona/" rel="attachment wp-att-3410"><img class="wp-image-3410 alignnone" src="http://www.assotrattenimento.it/media/maestrelli_verona.jpg" alt="" width="516" height="202" /></a></p>
<p>Come oramai noto, l’assessore alla Città sicura di Empoli Filippo Torrigiani, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Una nomina che giunge soprattutto in virtù della battaglia condotta dall’Amministratore Locale per la regolamentazione del gioco, in base alla quale ormai viene invitato come esperto nei convegni di tutta Italia, indipendentemente dalla parte politica che li organizzi.</p>
<p>As.tro ricorda la disponibilità dell’Assessore nell’accettare il confronto e il dialogo con la rappresentanza dei gestori, all’esito dei quali le limitazioni orarie inflitte all’esercizio delle slot sono state revocate per dar spazio ad un progetto di informazione responsabile e formazione all’interno dei punti vendita del gioco pubblico.</p>
<p>I consiglieri toscani Riccardo Maestrelli e Riccardo Verona <em>(nella foto)</em>, e tutto il Direttivo Nazionale dell’Associazione si uniscono nelle congratulazioni di rito all’Assessore, rimarcando la centralità della politica del confronto e del dialogo come strumento prioritario per il raggiungimento condiviso di obiettivi di tutela del Territorio e della cittadinanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/onorificenza-per-lassessore-empolese-filippo-torrigiani-le-congratulazioni-del-direttivo-as-tro-e-dei-consiglieri-toscani-maestrelli-e-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIN FOR LIFE: LA NUOVA VERSIONE PREMIA ROMA E LECCE</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/win-for-life-la-nuova-versione-premia-roma-e-lecce/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/win-for-life-la-nuova-versione-premia-roma-e-lecce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3405</guid>
		<description><![CDATA[La nuova versione di Win for Life ha già premiato due giocatori di Roma e Lecce, che si sono aggiudicati una rendita da mille euro al mese per dieci anni con la versione “Viva l’Italia”. Nulla di fatto invece, almeno per quanto riguarda i vitalizi, per le altre due versioni “Grattacieli” e “Cassaforte”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova versione di Win for Life ha già premiato due giocatori di Roma e Lecce, che si sono aggiudicati una rendita da mille euro al mese per dieci anni con la versione “Viva l’Italia”. Nulla di fatto invece, almeno per quanto riguarda i vitalizi, per le altre due versioni “Grattacieli” e “Cassaforte”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/win-for-life-la-nuova-versione-premia-roma-e-lecce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNAI: SUPERBIKE 2012, CARLOS CHECA FAVORITO PER IL TITOLO IRIDATO</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/snai-superbike-2012-carlos-checa-favorito-per-il-titolo-iridato/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/snai-superbike-2012-carlos-checa-favorito-per-il-titolo-iridato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[A due giorni dalle prove ufficiali del primo Gran Premio della stagione, inizia ad aumentare l’interesse per il campionato mondiale Superbike 2012: in attesa delle quote per Gp di Phillip Island, è già possibile scommettere sul vincitore del titolo iridato. Snai vede favorito il campione in carica, Carlos Checa, che scenderà in pista sulla Ducati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A due giorni dalle prove ufficiali del primo Gran Premio della stagione, inizia ad aumentare l’interesse per il campionato mondiale Superbike 2012: in attesa delle quote per Gp di Phillip Island, è già possibile scommettere sul vincitore del titolo iridato.</p>
<p>Snai vede favorito il campione in carica, Carlos Checa, che scenderà in pista sulla Ducati 1098R: sulla livrea della moto anche il logo Snai, main sponsor del Team Althea Racing. Lla quota per il pilota spagnolo – vincitore nel 2011 di undici manche 15 in 13 Gran premi, è 2,75.</p>
<p>Seguono due piloti su Aprilia RSV4 Factory: si tratta di Eugene Laverty, quotato 5,00, e di Max Biaggi, quotato 6,00. Il nordirlandese è al suo primo anno in sella a un’Aprilia, nel 2011 si è distinto su Yamaha YZF R1 vincendo le due manche del Gp di Monza, classificandosi secondo delle due prove di Silverstone e terzo in gara 2 a Magny Cours. La sua partecipazione alle due gare australiane è però a rischio, a causa di una frattura al terzo metacarpo della mano sinistra, conseguenza di una caduta a 200 km/h nelle prove australiane, quando la sua RSV4 ha perso una pastiglia del freno anteriore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/snai-superbike-2012-carlos-checa-favorito-per-il-titolo-iridato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TG AS.TRO 21.02.2012</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/tg-as-tro-21-02-2012/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/tg-as-tro-21-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; online una nuova puntata del Tg AS.TRO. Al centro dell&#8217;attenzione dell&#8217;ultima puntata del telegiornale associativo il messaggio lanciata dal Presidente AS.TRO Massimiliano Pucci in occasione della riunione associativo in Piemonte e ripreso dalla stampa di settore e relativo a una proposta alternativa da inviare alla politica in sostituzione di un ritocco del Preu. Spazio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="460" height="255"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=37118906&amp;server=vimeo.com&amp;loop=0&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0" /><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=37118906&amp;server=vimeo.com&amp;loop=0&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="460" height="255"></embed></object></p>
<p>E&#8217; online una nuova puntata del Tg AS.TRO. Al centro dell&#8217;attenzione dell&#8217;ultima puntata del telegiornale associativo il messaggio lanciata dal Presidente AS.TRO Massimiliano Pucci in occasione della riunione associativo in Piemonte e ripreso dalla stampa di settore e relativo a una proposta alternativa da inviare alla politica in sostituzione di un ritocco del Preu. Spazio poi alle notizie fiscali, con le implicazioni per le aziende del gioco che scaturiscono dal decreto sulle semplificazioni e, infine, un&#8217;intervista all&#8217;avvocato Leonardo Silvestri, Consulente AS.TRO per il Diritto Tributario e Scienze Delle Finanze, nella quale di analizzano le questioni relative alla fiscalità del settore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/tg-as-tro-21-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAMS: LE NOVITA&#8217; PER IL WIN FOR LIFE</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/aams-le-novita-per-il-win-for-life/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/aams-le-novita-per-il-win-for-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito dei Monopoli di Stato sono pubblicati due decreti, il decreto direttoriale prot. n. 2012/3925/Giochi/Ena del 27 gennaio 2012 recante la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale &#8216;Vinci per la vita-Win for Life&#8217; e il decreto direttoriale prot. n. 2012/7371/Giochi/Ena del 20 febbraio 2012 relativo all&#8217;avvio del gioco numerico a totalizzatore nazionale &#8216;Vinci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul sito dei Monopoli di Stato sono pubblicati due decreti, il decreto direttoriale prot. n. 2012/3925/Giochi/Ena del 27 gennaio 2012 recante la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale &#8216;Vinci per la vita-Win for Life&#8217; e il decreto direttoriale prot. n. 2012/7371/Giochi/Ena del 20 febbraio 2012 relativo all&#8217;avvio del gioco numerico a totalizzatore nazionale &#8216;Vinci per la vita-Win for Life&#8217;, che contengono numerose innovazioni per ciò che riguarda questo gioco numerico a totalizzatore nazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/aams-le-novita-per-il-win-for-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentenza della Corte dei Conti e tenuta del sistema pubblico di gioco: AS.TRO rassicura l’assenza di ripercussioni per i gestori</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/sentenza-della-corte-dei-corte-e-tenuta-del-sistema-pubblico-di-gioco-as-tro-rassicura-lassenza-di-ripercussioni-per-i-gestori/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/sentenza-della-corte-dei-corte-e-tenuta-del-sistema-pubblico-di-gioco-as-tro-rassicura-lassenza-di-ripercussioni-per-i-gestori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[E’ di dominio pubblico la sentenza di primo grado emessa dalla Corte dei Conti in ordine alla “celebre” questione dei 98 miliardi contestati a Concessionari e AAMS a titolo di danno erariale per mancata irrogazione delle sanzioni contrattuali. AS.TRO non è mai entrata nel merito della vicenda, ed oggi più che mai, non ritiene che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ di dominio pubblico la sentenza di primo grado emessa dalla Corte dei Conti in ordine alla “celebre” questione dei 98 miliardi contestati a Concessionari e AAMS a titolo di danno erariale per mancata irrogazione delle sanzioni contrattuali.</p>
<p>AS.TRO non è mai entrata nel merito della vicenda, ed oggi più che mai, non ritiene che una così complessa vicenda giudiziaria al limite della verosimiglianza (tra intrecci giurisdizionali e mutamenti normativi), possa essere agevolmente rappresentata e compresa.</p>
<p>Tuttavia, il dato relativo ai 2,5 miliardi di euro complessivamente individuati dalla Corte dei Conti di primo grado come risultanza del danno erariale, risulta sensibilmente diverso e inferiore rispetto ai 98 contestati originariamente; ciò dovrebbe far riflettere tutti coloro che usavano l’impronunciabile cifra di 98 miliardi, come argomento di denigrazione del gioco lecito, convincendoli a rettificare la loro linea.</p>
<p>Se a ciò si aggiunge che le 132 pagine, che compongono l’articolata motivazione della sentenza, individuano , in poche righe, l’ammontare del danno, in termini svincolati da criteri di calcolo su base empirica, proponendo, invece, una logica di ragionamento che, in quanto tale può essere giusta ma anche errata, ecco che si manifesta, in tutta la sua evidenza, la necessità di attendere il giudizio di secondo grado.</p>
<p>A tutti i gestori, pertanto, qualunque sia il Concessionario con cui collaborano, si riafferma la stabilità del sistema pubblico di gioco, e l’assoluta infondatezza di ogni rumors attinente all’impatto di tale pronuncia sull’operatività del sistema concessorio. La proposizione del giudizio di appello sospende per legge l’efficacia delle sentenza di primo grado della Corte dei Conti, e pare orami scontato che tutti i concessionari proseguiranno il percorso giudiziario intrapreso anche nel secondo grado di giudizio, la cui tempistica ordinaria induce a non ritenere imminente la conclusione della vertenza.</p>
<p>Nell&#8217;ambito della sentenza, infine, pare trionfare una logica parziale, ovvero quello che la Finanza Pubblica avrebbe speso per reggere un sistema che si è giudicato come non funzionante, senza considerare quanto l&#8217;Erario ha incassato, distraendolo dai ricavi clandestini dei videopoker, proprio in virtù di un sistema, forse non perfetto, ma  sicuramente &#8220;non inesistente&#8221;.<br />
Circostanze quali la erosione del mercato dell&#8217;illegalità, ovvero l&#8217;affermazione di competitività del servizio pubblico sull&#8217;illecito servizio del gioco non autorizzato, non potranno non essere considerate nel giudizio di appello, anche perchè il livello delle argomentazioni spese nella motivazione di primo grado invoca proprio un completamento concettuale attinenente &#8220;l&#8217;esito&#8221; dell&#8217;esperienza concessoria, ovvero i livelli di crescita che il sistema ha garantito negli anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/sentenza-della-corte-dei-corte-e-tenuta-del-sistema-pubblico-di-gioco-as-tro-rassicura-lassenza-di-ripercussioni-per-i-gestori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione dati iva 2012: esonero per chi presenta la dichiarazione iva autonoma entro il 29/02/2012</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/comunicazione-dati-iva-2012-esonero-per-chi-presenta-la-dichiarazione-iva-autonoma-entro-il-29022012/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/comunicazione-dati-iva-2012-esonero-per-chi-presenta-la-dichiarazione-iva-autonoma-entro-il-29022012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Minoccheri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco e Impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3393</guid>
		<description><![CDATA[Entro la fine del mese di febbraio 2012, è dovuta la presentazione della comunicazione annuale dati IVA da parte di tutti i contribuenti, secondo le disposizione previste dall’art. 8-bis del DPR n. 322/1998. Tale dichiarazione, come noto, è dovuta in sostituzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, abrogato dall’art. 11 del DPR n. 435/2001, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro la fine del mese di febbraio 2012, è dovuta la presentazione della comunicazione annuale dati IVA da parte di tutti i contribuenti, secondo le disposizione previste dall’art. 8-bis del DPR n. 322/1998. Tale dichiarazione, come noto, è dovuta in sostituzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, abrogato dall’art. 11 del DPR n. 435/2001, a partire dal periodo d’imposta 2002, al fine di uniformare la normativa IVA nazionale a quella comunitaria. Da notare, al riguardo, come sia tuttavia possibile ovviare a tale obbligo procedendo con la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma, in luogo della comunicazione dati IVA. Tale opportunità, introdotta con il DL 78/2009, era inizialmente riservata ai contribuenti che “intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale” (cfr. art. 3, comma 1, secondo periodo del DPR 322/1998) ed è stata successivamente estesa a tutti i contribuenti, “indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale” (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011). Ciò risulta essere un’alternativa all’obbligo di presentazione del modello IVA nella dichiarazione unificata annuale entro il 30 settembre, cui sono soggetti i contribuenti (persone fisiche, società di persone e di capitali, enti anche non commerciali) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (cfr. art. 3, comma 1, primo periodo del DPR 322/1998). In coerenza con quanto sopra, è stato inoltre previsto che quei “contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di Febbraio” sono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA (cfr. art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 322/1998). Tale alternativa rappresenta un importante beneficio per quei contribuenti che vantano posizioni creditorie nei confronti dell’Erario. La presentazione della dichiarazione IVA è, infatti, presupposto essenziale per poter beneficiare della compensazione del credito IVA eventualmente disponibile sul presupposto della inesistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate di importo superiore a 1.500 euro. La presenza di importi iscritti a ruolo inibisce, infatti, la possibilità di utilizzare somme in compensazione nel modello F24 e un comportamento contrario a questa regola implica una sanzione pari al “50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato” (cfr. art. 31 DL 122/2010 e DM 10 febbraio 2011). Da notare, inoltre, che laddove non vi fossero iscrizioni a ruolo che inibiscano la compensazione in F24, la dichiarazione annuale dovrà essere munita del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale, qualora si volesse utilizzare in compensazione un credito IVA per un importo superiore a 15.000 euro (ex art. 10, comma 7 del DL 78 citato). Coloro i quali presentano un posizione annuale IVA a debito, invece, dovranno procedere al versamento del saldo IVA esposto in dichiarazione a partire dal 16 marzo. Tale versamento potrà essere effettuato, anche ratealmente, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. È pertanto preclusa, come già accennato, la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO (cfr. circ. 1/2011 e istruzioni al modello IVA 2012, pagine 8, 9). Coloro i quali non intendono presentare la dichiarazione annuale sono obbligati, entro il 29 febbraio, alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA riferita all’anno solare precedente. Tale Comunicazione, al contrario della dichiarazione, non ha alcun effetto dichiarativo ma una mera valenza informativa e, soprattutto, non permette la compensazione di eventuali crediti IVA annuali. Infine, per coloro i quali non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata in ragione del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, resta fermo l’obbligo, ex art. 8, comma 1 della L. 322/1998, di presentare “secondo le disposizioni di cui all’art. 3, tra il 1 Febbraio e il 30 Settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente”. Tali contribuenti saranno tenuti, nel caso in cui non presentassero entro il 29 Febbraio la dichiarazione annuale IVA, a presentare la comunicazione annuale dati IVA entro la medesima scadenza del 29 febbraio (cfr. art. 8-bis, comma 2 del DPR 322/1998, istruzioni alla comunicazione annuale dati IVA 2012).</p>
<p>Fonte: Eutekne</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/comunicazione-dati-iva-2012-esonero-per-chi-presenta-la-dichiarazione-iva-autonoma-entro-il-29022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora una opportunità per le imprese del gioco di chiudere le liti fiscali pendenti</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/ancora-una-opportunita-per-le-imprese-del-gioco-di-chiudere-le-liti-fiscali-pendenti-prorogato-al-31122011-il-limite-di-notifica-delle-liti-sanabili/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/ancora-una-opportunita-per-le-imprese-del-gioco-di-chiudere-le-liti-fiscali-pendenti-prorogato-al-31122011-il-limite-di-notifica-delle-liti-sanabili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisco e Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[a cura di Marco Minoccheri, Consulente Fiscale AS.TRO In sede di conversione del “Decreto Milleproroghe“, sono stati spostati in avanti alcuni termini relativi alla definizione delle liti pendenti, siccome: - la data in cui, per fruire della sanatoria, doveva essere pendente la lite, è stata postergata dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011; - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>a cura di Marco Minoccheri, Consulente Fiscale AS.TRO</em></p>
<p>In sede di conversione del “Decreto Milleproroghe“, sono stati spostati in avanti alcuni termini relativi alla definizione delle liti pendenti, siccome:<br />
- la data in cui, per fruire della sanatoria, doveva essere pendente la lite, è stata postergata dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011;<br />
- l’ultimo giorno utile per l’esecuzione dei versamenti è stato spostato dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012.<br />
La modifica di cui sopra costituisce l’occasione per meditare sulla validità, o meglio, sull’attualità di alcune considerazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/2011 (si ricorda che la definizione è possibile solo per i processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro).<br />
In detta sede era stato affrontato il problema del momento finale di pendenza della lite (la lite è pendente dal momento di notifica del ricorso a controparte e rimane tale sino a quando non si è formato il giudicato).<br />
Il problema si è posto in quanto, da un lato, l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011, ha fatto coincidere la data utile di pendenza della lite per fruire della sanatoria con il 1° maggio 2011, dall’altro, è entrato in vigore successivamente, il 6 luglio 2011.<br />
Era quindi aperta la questione dei giudicati formatisi nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 e il 5 luglio 2011: resasi conto del problema, l’Agenzia delle Entrate ha prospettato una soluzione strumentale a non intaccare il carattere irrevocabile del giudicato.<br />
A tale fine, infatti, è stato specificato che le liti ove il giudicato si fosse formato nel predetto lasso temporale, non avrebbero potuto essere definite (circ. n. 48 § 2.1 del 24 ottobre 2011). Da ciò derivava che la causa sarebbe risultata definibile se il giudicato non si fosse ancora formato al 5 luglio 2011, non al 1° maggio 2011.<br />
Tale soluzione, peraltro criticata sulla base di varie ragioni, appare non più attuale.<br />
Il termine di pendenza della lite è stato pertanto postergato al 31 dicembre 2011, data successiva e non antecedente al 6 luglio 2011, giorno in cui è entrato in vigore il decreto 98/2011.<br />
Allora, dovrebbe essere chiaro che la definizione è possibile se, da un lato, il ricorso introduttivo è stato notificato al massimo il 31 dicembre 2011 e, dall’altro, se, sempre in detta data, non si è formato il giudicato.<br />
Si rammenta che il giudicato si forma:<br />
- per i ricorsi introduttivi notificati sino al 4 luglio 2009, decorso un anno dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. ante L. 69/2009);<br />
- per i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, decorsi sei mesi dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. post L. 69/2009);<br />
- in caso di notifica della sentenza ad opera della controparte, decorsi sessanta giorni dalla notifica stessa senza che sia stato proposto appello o ricorso per Cassazione (art. 51 del DLgs. 546/92).<br />
Per ciò che concerne la riassunzione in rinvio è allora necessario che al 31 dicembre 2011 non fosse spirato il termine per la riassunzione (art. 63 del DLgs. 546/92).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/ancora-una-opportunita-per-le-imprese-del-gioco-di-chiudere-le-liti-fiscali-pendenti-prorogato-al-31122011-il-limite-di-notifica-delle-liti-sanabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAMS: NUOVI SERVIZI NELLA SEDE DI CATANZARO</title>
		<link>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/aams-nuovi-servizi-nella-sede-di-catanzaro/</link>
		<comments>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/aams-nuovi-servizi-nella-sede-di-catanzaro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ufficio Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.assotrattenimento.it/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Dal primo marzo 2012, presso la sezione distaccata di Aams Catanzaro sono operativi, oltre a quelli precedentemente attivati, i seguenti servizi: nuove istituzioni e gestione delle rivendite e dei patentini, rilascio dei nulla osta per l&#8217;effettuazione di manifestazioni di sorte locali relativi al territorio di Crotone e provincia; pertanto Aams annuncia che per l&#8217;avvio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal primo marzo 2012, presso la sezione distaccata di Aams Catanzaro sono operativi, oltre a quelli precedentemente attivati, i seguenti servizi: nuove istituzioni e gestione delle rivendite e dei patentini, rilascio dei nulla osta per l&#8217;effettuazione di manifestazioni di sorte locali relativi al territorio di Crotone e provincia; pertanto Aams annuncia che per l&#8217;avvio di pratiche relative ai citati settori di attività, gli operatori aventi sede nel comune di Crotone e provincia dovranno rivolgersi al seguente indirizzo: Ufficio Regionale Aams per la Calabria e la Basilicata sezione distaccata di Catanzaro via Gioacchino da Fiore n. 34 88100 Catanzaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.assotrattenimento.it/2012/02/aams-nuovi-servizi-nella-sede-di-catanzaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

