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Decreto crescita: agevolazioni su giovani e lavoro

23 Luglio 2019

Creare un percorso, un ponte, che agevoli l’incontro tra due universi, quello dei giovani e quello delle aziende che, come spiegano le statistiche, da troppo tempo sembrano camminare in parallelo, incrociandosi di rado. Proprio per ridurre tali distanze, o almeno tentare di colmarle, il decreto crescita n. 34/2019, in particolare con l’introduzione dell’articolo 49-bis, ha varato un nuovo incentivo ad hoc espressamente finalizzato a rafforzare l’apprendimento per tempo, da parte degli studenti, delle complesse competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitarne in tal modo l’inserimento in quello stesso mondo oggi percepito dai più come “inaccessibile”.
Il beneficio per l’impresa è “condizionato” all’assunzione a tempo indeterminato – In sostanza, a decorrere dal 2021, le aziende interessate potranno beneficiare dell’incentivo assolvendo a due distinte condizioni: disporre specifiche erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e, oltre a questo impegno, che presume un esborso, assumere a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. Al dunque, la misura dovrebbe consentire la definizione di un percorso che, grazie all’incentivo previsto dal legislatore, dovrebbe accompagnare i giovani dalla fase della formazione a quella del lavoro o quantomeno facilitarne l’incontro.
In cosa consiste il vantaggio per l’azienda che assume
In particolare, in base al comma 1 del succitato articolo, l’incentivo consiste in un parziale esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dall’assunzione. Naturalmente, come già accennato, i titolari di reddito di impresa che intendono fruire d’una tale misura dovranno anche effettuare, nell’arco di 1 anno, delle erogazioni liberali il cui importo non dovrà essere inferiore a € 10.000 a favore delle istituzioni scolastiche individuate.
Le scuole che potrebbero intercettare le erogazioni liberali delle imprese
Possono beneficiare delle erogazioni liberali delle aziende le istituzioni scolastiche che fanno parte del sistema nazionale di istruzione che – in base all’art. 1 della legge n. 62/2000 – include sia le scuole statali sia le scuole paritarie private e degli enti locali, in pratica tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado.
Non cumulabilità dell’agevolazione e obbligo della tracciabilità degli esborsi
L’incentivo in oggetto non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. Inoltre, le erogazioni liberali sono riconosciute soltanto se effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche e con sistemi di pagamento tracciabili. Per rispettare esigenze di trasparenza, spetta alle scuole pubblicare sul proprio sito web – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario e le modalità di impiego delle risorse, indicando le attività da realizzare e quelle in corso di realizzazione.
Gli interventi finanziati dalle imprese che giustificano l’incentivo
Al riguardo, considerata l’ampiezza degli interventi possibili, la norma indica le seguenti tipologie di interventi ammessi da finanziare con le erogazioni liberali: laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze; laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie; ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata; attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.
Le somiglianze con lo school bonus e con precedenti misure mirate a favorire l’assunzione dei giovani
Si ricorda che un precedente intervento finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro degli studenti era già stato introdotto con la Legge di stabilità 2016. In particolare, la norma disponeva un credito d’imposta (c.d. school bonus) pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e al 50% di quelle effettuate nel 2018, a favore delle persone fisiche, degli enti non commerciali e per i soggetti titolari di reddito di impresa che avessero effettuato erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione per il sostegno a determinati interventi.
Il credito d’imposta era riconosciuto a condizione che le somme fossero versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Successivamente, le stesse somme erano riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Miur per l’erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte ogni anno sul fondo era assegnata alle istituzioni scolastiche che risultavano destinatarie delle erogazioni liberali per un ammontare inferiore alla media nazionale.
Successivamente, in deroga a tali previsioni, la legge di bilancio 2017 aveva disposto che le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie fossero effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili.
Le scuole paritarie beneficiarie avrebbero dovuto comunicare mensilmente al Miur l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento e, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, avrebbero altresì dovuto versarne il 10% al fondo perequativo. La medesima prossimità della nuova misura incentivante è riscontrabile con l’agevolazione attualmente vigente volta a favorire l’entrata nel mondo del lavoro di giovani neo diplomati, varata con la legge di bilancio 2018, e che di fatto prevede un esonero, in questo caso totale, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Fonte: Fisco Oggi

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