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Esterometro: invio entro il 31 gennaio 2020 dei dati di novembre e dicembre 2019

21 Gennaio 2020

Durante l’incontro con la stampa specializzata del 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all’esterometro
La legge di conversione del DL n. 124/2019, mediante l’inserimento del comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto fiscale ha modificato la cadenza per l’invio all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, non documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica.
Il c.d. esterometro non deve più essere inviato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento (cadenza mensile) ma entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Non essendo stata prevista una decorrenza specifica, detta modifica dovrebbe esplicare i suoi effetti anche con riferimento agli adempimenti non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge n. 157/2019 (ossia il 25 dicembre 2019).
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le comunicazioni relative alle operazioni dei mesi di novembre e dicembre 2019 possono essere comunicate entro il 31 gennaio 2020 (ossia la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (ottobre – novembre – dicembre).

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