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AAMS: MODIFICA TERMINE PAGAMENTO IMPOSTA UNICA SU SCOMMESSE

10 Maggio 2012

Come noto, a seguito di quanto disposto dall’articolo 29, comma 12-bis del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2012,
il termine di pagamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi
diversi dalle corse dei cavalli è stabilito al 20 dicembre dello stesso anno e al 31 gennaio dell’anno
successivo, con riferimento all’imposta unica dovuta rispettivamente per il periodo da settembre a
novembre e per il mese di dicembre, nonché al 31 agosto e al 30 novembre con riferimento
all’imposta unica dovuta rispettivamente per i periodi da gennaio ad aprile e da maggio ad agosto
dello stesso anno.
In sostanza, le scadenze sono stabilite come dal riportato schema:
– da gennaio ad aprile: 31 agosto
– da maggio ad agosto: 30 novembre
– da settembre a novembre: 20 dicembre
– dicembre: 31 gennaio dell’anno successivo
Pertanto, nell’effettuare i pagamenti per periodi superiori al mese, al fine di facilitare la
corretta attribuzione delle somme versate, si invitano i concessionari ad indicare distintamente, nel
modello F24, gli importi versati per ciascuno dei mesi di competenza dell’imposta.
In particolare, nella sezione “Accise/Monopoli” del modello F24, andranno inseriti, in righe
differenti, gli importi versati per ogni mese/anno di competenza, ripetendo per ognuno di essi il
codice tributo corrispondente.
Gli Uffici regionali tengano conto dei nuovi termini accordati ai concessionari al momento
dell’eventuale contestazione di penali per il ritardato pagamento dell’imposta unica.

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