Accertamenti Isi-Iva sui congegni comma 7, relativi agli anni 2004 e 2005 alla luce dei diversi regimi iva adottati dalle aziende
In questi giorni, vari uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno emesso avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’I.V.A. connessa all’Imposta di Intrattenimento dovuta per gli apparecchi della tipologia di cui all’art 110 comma 7 del TULPS.
Tali accertamenti si basano su segnalazioni dell’AAMS che ha comunicato all’Agenzia delle Entrate gli imponibili forfettari emergenti dai nulla osta attivi negli anni 2004 e 2005 ai fini dell’Imposta sugli Intrattenimenti.
Sulla base di tale comunicazioni l’Agenzia delle Entrate, ha proceduto ai sensi dell’art. 74 comma 6 del DPR 633/1972 per i soggetti in regime di IVA forfettario, ha verificato i pagamenti dell’iva delle varie aziende con il codice 6729 e nei casi in cui detto pagamento non sia risultato effettuato, è stato predisposto opportuno Avviso di accertamento con addebito di quanto non versato oltre a sanzioni ed interessi.
Nell’emissione di tali Avvisi di Accertamento, però, l’Agenzia delle Entrate ha spesso erroneamente considerato in regime forfettario iva anche imprese che invece avevano optato per il regime ordinario stabilito dal secondo capoverso dello stesso articolo 74 comma 6 del DPR 633/1972, che giustamente invece di versare l’iva con il codice 6729 avevano provveduto a versarla con i codici tributo dell’iva ordinaria.
Questo è il motivo per cui sono stati inviati numerosi Avvisi di Accertamento errati ai quali le imprese che negli anni in oggetto erano in regime ordinario dovranno fare opposizione alla Commissione Tributaria provinciale o richiedere annullamento in autotutela direttamente all’ufficio che li ha emessi.
A tal proposito si riporta quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 74 del DPR 633/1972 in vigore nel 2004.
6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;
sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.
Precisiamo a tal proposito che l’opzione per il regime ordinario doveva essere effettuata come stabilito in due modi:
1) alla Siae di competenza
come previsto dal citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 che riportiamo:
Testo: in vigore dal 27/03/1999 modificato da: DLG del 26/02/1999 n. 60 art. 11
Il Ministro per le finanze puo’ affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’accertamento e la riscossione dell’imposta e dei tributi connessi alla Societa’ Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa’ sono versati alla Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma.
2) All’Agenzia delle Entrate con comunicazione dell’opzione nella Dichiarazione Iva
come previsto dal citato Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 che riportiamo:
Testo: in vigore dal 01/12/2001 modificato da: DPR del 05/10/2001 n. 404 art. 4
1. Il contribuente e’ obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
2. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta e’ comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto.
3. Resta ferma la validita’ dell’opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.
A tal proposito, come anche indicato al punto 3 del DPR 10/11/1977 n.442, si fa presente che
l’eventuale om
issione delle comunicazioni di opzioni non inficia l’utilizzo del regime ordinario, valendo sempre in materia di opzioni, il principio del comportamento concludente del contribuente e quindi anche nel caso di omissione di tali comunicazioni l’utilizzo del regime ordinario iva non è contestabile dall’Ufficio, fatto salvo il diritto dello stesso di sanzionare l’omessa comunicazione per un importo di poche centinaia di Euro.
Le aziende in regime ordinario iva che pertanto abbiano ricevuto Avvisi di Accertamento di questo tipo dovranno pertanto agire nel seguente modo:
– presentare immediata istanza di annullamento in autotutela da far protocollare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto, sollecitandolo a lavorare prima possibile la pratica ed ad annullare l’avviso entro il termine per la presentazione del ricorso.
– se l’Ufficio non emette l’atto di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, presentare comunque opportuno ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza.