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Accertamenti Isi-Iva sui congegni comma 7, relativi agli anni 2004 e 2005 alla luce dei diversi regimi iva adottati dalle aziende

20 Gennaio 2010

In questi giorni, vari uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno emesso avvisi di accertamento per l’omesso versamento dell’I.V.A. connessa all’Imposta di Intrattenimento dovuta per gli apparecchi della tipologia di cui all’art 110 comma 7 del TULPS.
Tali accertamenti si basano su segnalazioni dell’AAMS che ha comunicato all’Agenzia delle Entrate gli imponibili forfettari emergenti dai nulla osta attivi negli anni 2004 e 2005 ai fini dell’Imposta sugli Intrattenimenti.
Sulla base di tale comunicazioni l’Agenzia delle Entrate, ha proceduto ai sensi dell’art. 74 comma 6 del DPR 633/1972 per i soggetti in regime di IVA forfettario, ha verificato i pagamenti dell’iva delle varie aziende con il codice 6729 e nei casi in cui detto pagamento non sia risultato effettuato, è stato predisposto opportuno Avviso di accertamento con addebito di quanto non versato oltre a sanzioni ed interessi.
Nell’emissione di tali Avvisi di Accertamento, però, l’Agenzia delle Entrate ha spesso erroneamente considerato in regime forfettario iva anche imprese che invece avevano optato per il regime ordinario stabilito dal secondo capoverso dello stesso articolo 74 comma 6 del DPR 633/1972, che giustamente invece di versare l’iva con il codice 6729 avevano provveduto a versarla con i codici tributo dell’iva ordinaria.
Questo è il motivo per cui sono stati inviati numerosi Avvisi di Accertamento errati ai quali le imprese che negli anni in oggetto erano in regime ordinario dovranno fare opposizione alla Commissione Tributaria provinciale o richiedere annullamento in autotutela direttamente all’ufficio che li ha emessi.  
A tal proposito si riporta quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 74 del DPR 633/1972 in vigore nel 2004.
6. Per  gli  intrattenimenti,  i  giochi  e  le  altre attività  di cui alla tariffa allegata  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  l’imposta  si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed   e’   riscossa  con  le  stesse  modalità  stabilite  per quest’ultima. La  detrazione  di  cui  all’articolo  19 è forfettizzata  in misura pari  al  cinquanta  per  cento  dell’imposta  relativa alle operazioni imponibili. Se  nell’esercizio  delle  attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche  prestazioni  di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di   ripresa   televisiva  e  di  trasmissione  radiofonica,  comunque connesse alle  attività  di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette  modalità  ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un decimo per  le  operazioni  di  sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le  cessioni  o  concessioni  di  ripresa  televisiva  e  di  trasmissione radiofonica. I  soggetti  che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo  di  fatturazione,  tranne  che  per  le prestazioni di sponsorizzazione, per   le  cessioni  o  concessioni  di  diritti  di  ripresa televisiva e  di  trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie;
sono altresì  esonerati  dagli  obblighi  di  registrazione  e dichiarazione, salvo quanto  stabilito  dall’articolo  25;  per  il contenzioso si applica la disciplina stabilita  per  l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la   facoltà  di  optare  per  l’applicazione  dell’imposta  nei  modi ordinari dandone  comunicazione  al  concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione   al  proprio  domicilio  fiscale,  prima  dell’inizio  dell’anno solare ed  all’ufficio  delle  entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  10  novembre  1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.   

Precisiamo a tal proposito che l’opzione per il regime ordinario doveva essere effettuata come stabilito in due modi:
1)    alla Siae di competenza
come previsto dal citato articolo 17 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 che riportiamo:
Testo: in vigore dal 27/03/1999 modificato da:  DLG del 26/02/1999 n. 60  art. 11  
Il Ministro   per  le finanze puo’ affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad  apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero   del   tesoro,   del  bilancio e della programmazione economica, l’accertamento e   la   riscossione   dell’imposta e dei tributi connessi alla Societa’ Italiana degli Autori ed Editori.
I   tributi  riscossi   dalla  Societa’  sono  versati alla Stato al netto del compenso   ad   essa   riconosciuto  con la convenzione di cui al primo comma.
2)    All’Agenzia delle Entrate con comunicazione dell’opzione nella Dichiarazione Iva
come previsto dal citato Decreto del Presidente della  Repubblica  10  novembre  1997, n. 442 che riportiamo:  
Testo: in vigore dal 01/12/2001 modificato da:  DPR del 05/10/2001 n. 404 art. 4
1. Il  contribuente  e’ obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima  dichiarazione  annuale  IVA  da  presentare  successivamente alla scelta operata.                                                               
2. Nel  caso  di  esonero  dall’obbligo  di  presentazione della dichiarazione annuale, la  scelta  e’  comunicata  con  le  stesse  modalità  ed  i termini previsti per  la  presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica  relativa  alla dichiarazione  annuale dell’imposta sul valore aggiunto.
3. Resta  ferma  la  validita’  dell’opzione anche nelle  ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.  

A tal proposito, come anche indicato al punto 3 del DPR 10/11/1977 n.442, si fa presente che
l’eventuale om
issione delle comunicazioni di opzioni non inficia l’utilizzo del regime ordinario, valendo sempre in materia di opzioni, il principio del comportamento concludente del contribuente e quindi anche nel caso di omissione di tali comunicazioni l’utilizzo del regime ordinario iva non è contestabile dall’Ufficio, fatto salvo il diritto dello stesso di sanzionare l’omessa comunicazione per un importo di poche centinaia di Euro.

Le aziende in regime ordinario iva che pertanto abbiano ricevuto Avvisi di Accertamento di questo tipo dovranno pertanto agire nel seguente modo:
– presentare immediata istanza di annullamento in autotutela da far protocollare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto, sollecitandolo a lavorare prima possibile la pratica ed ad annullare l’avviso entro il termine per la presentazione del ricorso.
– se l’Ufficio non emette l’atto di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, presentare comunque opportuno ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza.

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