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Accertamenti IVA – ISI delle Agenzie delle Entrate: chiarimenti ulteriori e bozza di istanza di autotutela

11 Febbraio 2010

In relazione alle numerose richieste di chiarimenti in merito agli accertamenti iva per gli anni 2004 e 2005, emessi dai vari uffici dell’Agenzia delle Entrate, per l’omesso versamento dell’iva connessa all’Imposta di Intrattenimento relativa connessa agli apparecchi e congegni ed agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art 110 comma 7 del Tulps. Ricordiamo, come già precedentemente pubblicato sul nostro sito, che tali accertamenti si basano su segnalazioni dell’AAMS che ha comunicato all’Agenzia delle Entrate gli imponibili forfettari emergenti dai nulla osta attivi negli anni 2004 e 2005 ai fini dell’Imposta sugli Intrattenimenti.
Sulla base di tale comunicazioni e di quanto stabilito dall’art. 74 comma 6 del DPR 633/1972 per i soggetti in regime forfettario iva,l’Agenzia delle Entrate ha verificato i pagamenti dell’iva delle varie aziende con il codice 6729 e nei casi in cui detto pagamento non sia risultato effettuato, è stato predisposto opportuno Avviso di accertamento con addebito di quanto non versato oltre a sanzioni ed interessi.
Nell’emissione di tali Avvisi di Accertamento, però, l’Agenzia delle Entrate ha spesso erroneamente considerato in regime forfettario iva anche imprese che invece avevano optato per il regime ordinario stabilito dal secondo capoverso dello stesso articolo 74 comma 6 del DPR 633/1972, che giustamente invece di versare l’iva con il codice 6729 avevano provveduto a versarla con i codici tributo dell’iva ordinaria.
Questo è il motivo per cui sono stati inviati numerosi Avvisi di Accertamento errati ai quali le imprese che negli anni in oggetto erano in regime ordinario dovranno fare opposizione alla Commissione Tributaria provinciale o richiedere annullamento in autotutela direttamente all’ufficio che li ha emessi. 

PERTANTO

Per consentire alle varie aziende che hanno ricevuto detti accertamenti di predisporre l’istanza in autotutela nei casi in cui le stesse fossero state in regime iva ordinario riportiamo a seguito una bozza dell’istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate che tuttavia non interrompe i termini per la predisposizione del ricorso

 

ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ______________________

Via ________________________________________________

RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA PER ANNULLAMENTO DI ATTO ILLEGITTIMO AI SENSI DELL’ART. 2 QUATER DEL D.L. 564/94 E DEL D.M. 37/97

Il sottoscritto ___________________ nato a ____________ (__) il _________________ e residente in ________________________________________________ cod. fisc. ___________________ in qualità di legale rappresentante della società ___________________ con sede in _______________________ Via _________________ Cod. Fiscale ___________________ P.iva __________________ Iscritta al Registro Imprese di _____________ al n. __________________

CHIEDE

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ____________

Via__________________________________________________________________________________

L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

Dell’AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ____________________ del ____________________in materia di IVA relativa all’anno ____________ notificato in data _______________.

FATTO

L’avviso di accertamento indicato richiede il pagamento complessivo di € ______________, di cui € _____________ per Iva per l’anno _______, € ___________ per sanzioni, € ______________ per interessi ed € _________ per spese di notifica.

Tale importo è richiesto in quanto all’Agenzia delle Entrate non risulta versata l’Iva forfettaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti relativamente agli apparecchi e congegni previsti dall’art. 110 comma 7 del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931 nonché agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.

Tale accertamento si basa su segnalazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato che ha comunicato all’Agenzia delle Entrate relativamente agli imponibili forfettari emergenti dai nulla osta attivi nell’anno _______ ai fini dell’Imposta sugli Intrattenimenti.

Sulla base di tale comunicazione l’Agenzia delle Entrate, ed in riferimento a quanto stabilito dall’art. 74 comma 6 del DPR 633/1972 per i soggetti in regime forfettario iva, ha verificato i pagamenti dell’iva con il codice 6729 denominato “Iva forfettaria connessa all’Imposta sugli Intrattenimenti” e rilevando l’assenza di versamenti con tale codice, è stato predisposto l’Avviso di accertamento in oggetto con addebito di quanto non versato oltre a sanzioni ed interessi.

Tale atto è invece illegittimo ed infondato per i seguenti motivi:

L’ Art. 74 comma 6 del DPR 26/10/1972 n.633 nella versione in vigore nell’anno disponeva che “Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita’ di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  l’imposta  si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed e’ riscossa con le stesse modalita’ stabilite per quest’ultima. La detrazione di cui all’articolo 19 e’ forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attivita’ incluse nella tariffa vengono effettuate anche  prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di  trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita’ di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalita’ ma la detrazione e’ forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti  che svolgono le attivita’ incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi’ esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto  stabilito dall’articolo 25; per  il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare ed all’ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non e’ revocata ed e’ comunque vincolante per un quinquennio.”
In riferimento a tale articolo quindi l’impresa che operava nel settore degli apparecchi e congegni previsti dall’art. 110 comma 7 del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931 nonché agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici poteva a suo piacimento scegliere di utilizzare il regime iva forfettario per il calcolo e per il versamento dell’Iva così come indicato nella prima parte citato art. 74 co.6 del DPR 26/10/1972 n.633 oppure optare per il regime iva ordinario.

Regime Iva forfettario

L’utilizzo di tale regime comportava l’obbligo di versare l’Iva con il codice tributo 6729 denominato “Iva forfettaria connessa all’Imposta sugli Intrattenimenti” in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno (ov
vero nel caso di apparecchi installati dopo il 1 marzo entro il giorno 16 del mese di prima installazione)

Regime Iva Ordinario

Tale regime viene utilizzato per opzione che come stabilito dalla norma citata doveva essere esercitata in due modi:

1)      alla Siae di competenza
come previsto dal citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 che riportiamo:
Art. 17 – Testo: in vigore dal 27/03/1999 modificato da:  DLG del 26/02/1999 n. 60 art. 11
Il Ministro per le finanze puo’ affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad  apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’accertamento e la riscossione dell’imposta e dei tributi connessi alla Societa’ Italiana degli Autori ed Editori.
I tributi riscossi dalla Societa’ sono versati alla Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma.
Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.    
2)      All’Agenzia delle Entrate con comunicazione dell’opzione nella Dichiarazione Iva
come previsto dal citato Decreto del Presidente della  Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 che riportiamo: 
Titolo del provvedimento:Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.
Titolo:Obbligo di comunicazione.
Testo: in vigore dal 01/12/2001 modificato da: DPR del 05/10/2001 n. 404 art. 4
1. Il contribuente e’ obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da  presentare  successivamente alla scelta operata
2. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta e’ comunicata con le stesse modalita’ ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul
valore aggiunto.
3. Resta  ferma la validita’ dell’opzione anche nelle  ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni. 

Sulla base di tali disposizioni si fa presente che l’Avviso di Accertamento in oggetto viene emesso facendo riferimento all’utilizzo del REGIME FORFETTARIO IVA da parte della società ___________________________ senza considerare che la stessa aveva adottato per l’anno _________ il REGIME ORDINARIO IVA.
Per tali motivi è chiaro che l’Agenzia non poteva rilevare il pagamento dell’Iva con il codice tributo 6729 denominato “Iva forfettaria connessa all’Imposta sugli Intrattenimenti” per il semplice motivo che l’azienda non utilizzava il regime iva semplificato in ma quello ordinario.
A riprova dell’utilizzo del regime ordinario alleghiamo alla presente istanza:
□ copia della dichiarazione iva in cui viene esercitata l’opzione per il regime ordinario
□ copia della dichiarazione iva in cui viene da cui si evidenzia il calcolo dell’iva nei modi ordinari
□ copia della comunicazione fatta alla Siae in cui viene esercitata l’opzione per il regime ordinario
□ copia delle liquidazioni iva dell’anno _______ e dei relativi modelli f24 di pagamento dell’iva a riprova dell’utilizzo del regime ordinario
Ricordiamo all’Agenzia che nel caso non fosse possibile documentare formalmente l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario, si fa presente che, come anche indicato al punto 3 del DPR 10/11/1977 n.442, l’eventuale omissione delle comunicazioni di opzioni non inficia l’utilizzo del regime ordinario, valendo sempre in materia di opzioni, il principio del comportamento concludente del contribuente e quindi anche nel caso di omissione di tali comunicazioni l’utilizzo del regime ordinario iva non è contestabile dall’Ufficio, fatto salvo il diritto dello stesso di sanzionare l’omessa comunicazione.

Per tali motivi l’Avviso di Accertamento n. _______________________ risulta essere infondato ed illegittimo facendo riferimento ad un regime iva (forfettario) non adottato dal contribuente

PER TALI MOTIVI

Risulta infondato l’Avviso di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate facendo riferimento ai meccanismi di calcolo e di versamento del regime iva forfettario non utilizzato dal contribuente che invece ha optato per il regime ordinario.

CHIEDE PERANTO

A codesto ufficio di riesaminare l’Avviso di Accertamento in oggetto e di procedere al suo annullamento in autotutela ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 quater del D.L. 564/94, e dal DM 37/97.

SI FA PRESENTE CHE NEL CASO DI MANCATO ANNULLAMENTO DELL’ATTO IN AUTOTUTELA ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLO STESSO VERRA’ STATO PREDISPOSTO RICORSO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI _________

Si deposita con il presente atto:

□ copia dell’avviso di accertamento

□ copia della dichiarazione iva in cui viene esercitata l’opzione per il regime ordinario
□ copia della dichiarazione iva in cui viene da cui si evidenzia il calcolo dell’iva nei modi ordinari
□ copia della comunicazione fatta alla Siae in cui viene esercitata l’opzione per il regime ordinario
□ copia delle liquidazioni iva dell’anno _______ e dei relativi modelli f24 di pagamento dell’iva in modo ordinario a riprova dell’utilizzo dei tale regime.
_______, lì

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