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Antiriciclaggio: le valutazioni dell’UIF

17 Luglio 2015

L’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha reso noto in questi giorni il proprio rapporto annuale in merito alle dinamiche di riciclaggio. Secondo quanto emerso da queste elaborazioni, nel nostro Paese persistono delle forti minacce di riciclaggio ascrivibili soprattutto alla diffusione e al carattere pervasivo della criminalità organizzata, della corruzione e dell’evasione fiscale. L’Uif sottolinea infatti che nel 2014 sono state ricevute circa 71.700 segnalazioni di operazioni sospette: il dato mostra un aumento di quasi 7.000 rispetto all’annualità precedente. Tali dati danno conferma nell’andamento in salita avviatosi fin dal 2007, fenomeno al quale è riconducibile l’aumento pari a sei volte il dato originario del flusso segnaletico annuo.
L’attività ispettiva condotta dall’Uif è stata forte e ha interessato diversi ambiti. Nel 2014 sono state condotte 24 ispezioni che hanno coinvolto, tra gli altri, diversi settori inerenti all’intermediazione bancaria tra i quali si ricordano il risparmio gestito, il private banking, il trading online e l’operatività degli istituti di pagamento. Inoltre le indagini effettuate nel corso dell’anno passato hanno visto il debutto degli accertamenti Uif presso società di revisione, esercenti attività di custodia e trasporto di valori e operatori di gioco. Anche gli strumenti normativi si sono in parte rinnovati per potenziare le attività di antiriciclaggio. Nello specifico il nostro ordinamento ha visto l’ingresso del reato di autoriciclaggio, mentre a livello europeo il semestre di presidenza italiana dell’Unione ha permesso la definizione del testo della quarta direttiva antiriciclaggio, in adozione dallo scorso mese di maggio. Soffermandoci infine sul nuovo reato di autoriciclaggio, vediamo che questo elemento ulteriore per la lotta al riciclaggio si mostra come una sorta di compromesso tra posizioni differenti che negli anni hanno che per anni hanno alimentato e arricchito il dibattito giuridico sulla questione. Mentre per quel che concerne il testo della nuova norma, non poche sono state le incertezze interpretative venute a galla. In questo caso, si attendono chiarimenti proprio dalla cosiddetta esperienza applicativa della riforma, che verificherà sul campo l’effettiva capacità di deterrenza e repressione dei comportamenti considerati criminali.
Poniamo pertanto l’attenzione dei nostri associati e di tutto il settore del gioco al rispetto delle corrette procedure ai fini della normativa sull’antiriciclaggio, oggetto presumibilmente di sempre più frequenti verifiche da parte degli enti accertatori considerata l’attenzione posta sul nostro settore.
A tal proposito ricordiamo quanto specificato dall’articolo 14 del D.Lgs. 231/2007, che individua gli “altri soggetti”, in quanto soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed alla registrazione e alla conservazione dei dati coloro che esercitano attività di:
– recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS;
– custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 del TULPS;
– trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298;
– gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all’articolo 5 comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30;
– offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
– offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
– agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della Legge 3 febbraio 1989, n. 39.

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