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AS.TRO invia una richiesta di proroga a sei comuni dell'Emilia-Romagna

18 Giugno 2018

Come noto, in Emilia-Romagna, la delibera della Giunta regionale n.831/2017 ha introdotto il cd. ‘distanziometro’: in particolare, la stessa ha disposto la chiusura delle sale dedicate al gioco – ed il divieto di installazione di congegni per il gioco lecito- presenti nel raggio di 500m dai luoghi sensibili.

In questi giorni, molte Amministrazioni –in primis i Comuni di Imola, Faenza, Forlì, Bellaria, Cesenatico e Cervia- stanno comunicando agli esercenti interessati l’obbligo di chiusura delle sale dedicate poste nelle aree sensibili, concedendo un breve termine per dismettere l’attività aziendale.

L’unica alternativa ammessa, sarebbe quella di delocalizzare la propria attività in un altro luogo: detto trasferimento, però, non sembrerebbe realizzabile in quanto, nel territorio regionale, non vi sarebbero aree ‘non sensibili’ disponibili, anche alla luce delle norme dei piani regolatori locali che consentono l’esercizio delle attività di sale gioco solo in determinate zone.

Le sale interessate dal divieto sarebbero, quindi, la quasi totalità di quelle presenti sul territorio regionale e ciò, di fatto, determinerebbe l’estinzione delle attività aziendali insediate in Emilia-Romagna. Un simile scenario si pone in aperto contrasto con l’accordo siglato in Conferenza Unificata – e sottoscritto anche dalla Regione Emilia-Romagna- che ha previsto: << le Regioni e gli Enti locali adotteranno, nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti comunali, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente, consentano una equilibrata distribuzione nel territorio, allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l’offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.>>.

In ragione di ciò, As.tro ha avanzato una richiesta di proroga di 6 mesi, chiedendo ai Comuni interessati di sospendere gli effetti degli ordini di chiusura già notificati ai punti vendita interessati, al fine di:

– attendere che, a livello nazionale, si faccia chiarezza sulla regolamentazione della materia e si recepiscano i criteri individuati dalla Conferenza Unificata in tema di distribuzione territoriale dei punti di gioco;

– attendere gli esiti dei contenziosi amministrativi instaurati innanzi al Tar dell’Emilia-Romagna: a questo riguardo, il Comune di Fidenza, ha ritenuto che «l’applicabilità della disciplina regionale alle attività esistenti, ad oggi sottoposta al vaglio del giudice amministrativo a seguito dell’impugnativa proposta avverso la deliberazione GRER n. 831 del 12 giugno 2017, abbia assunto connotati di criticità ed estrema delicatezza, ha disposto di differire il termine di cessazione delle attività esistenti(…), fino all’emanazione della sentenza»;

– consentire –come già fatto dal Comune di Cesena- alle sale dedicate destinatarie dell’ordine di chiusura, la possibilità di individuare zone che abbiano i requisiti previsti dalla legge regionale per delocalizzare, valutando al contempo la sussistenza di presupposti –anche economici- che questa delocalizzazione comporterebbe.

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