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Attività finanziarie all’estero: le comunicazioni per la compliance

4 Dicembre 2019

Sono state definite le modalità per mettere a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni con le possibili anomalie derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e le dichiarazioni per le attività finanziarie detenute all’estero per l’anno 2016.
Dopo un primo giro di comunicazioni previsto con provvedimento del 21 dicembre 2017, l’Agenzia predispone un secondo invio, basato su nuovi criteri e su nuovi dati, allo scopo di continuare a promuovere l’adempimento spontaneo e offrire al contribuente la possibilità di ravvedersi, pagando sanzioni ridotte.
In particolare, le lettere di compliance sono rivolte a quei contribuenti per i quali, dopo l’analisi dei dati ricevuti da parte delle amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common reporting standard (Crs), sono emerse possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016.
L’iniziativa trova la sua origine nell’articolo 8, paragrafo 3-bis, della DAC2 – Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (modificata dalla Direttiva 2014/107/UE) che prevede, a partire dal 1° gennaio 2016, l’obbligo di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni relative ai residenti negli altri Paesi Ue, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari. Obbligo esteso, dal Common reporting standard (Crs) dell’Ocse, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, anche a livello extra Ue.
Lo scambio di informazioni riguarda, sul piano soggettivo, i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso di enti o società, anche gli identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo; sul fronte oggettivo, l’identificativo del conto, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, pagati o accreditati, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati.
I dati della comunicazione
Le informazioni inviate dall’Agenzia sono:
– codice fiscale, cognome e nome del contribuente
numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
codice atto
– anomalia riscontrata (obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera)
possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
– istruzioni su come regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso
invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso di informazioni inesatte o di obblighi dichiarativi assolti tramite intermediario residente
– modalità per richiedere ulteriori informazioni alla Dp più vicina.
I criteri selettivi adottati dall’Agenzia mirano ad escludere le posizioni le quali, si presume, non sono tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
I contribuenti che ricevono la comunicazione potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, beneficiando così delle sanzioni in misura ridotta.

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