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AVV. PIOZZI (CS AS.TRO): “PER IL CONSIGLIO DI STATO SERVONO VALUTAZIONI SCIENTIFICHE PER CHIUDERE UN’ATTIVITÀ”

24 Febbraio 2021

Il decreto cautelare n. 888/2021, emesso dal Presidente della 3^ sezione del Consiglio di Stato, dottor Franco Frattini, offre spunti interessanti, anche per le prospettive future delle imprese del nostro settore, per ciò che attiene i criteri che devono presiedere alle decisioni governative inerenti alla chiusura delle attività di gioco mediante apparecchi o raccolta fisica delle scommesse, tuttora sospese in forza del DPCM del 14 gennaio 2021.

La vicenda prende le mosse dal ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio da una società operante nel settore del gioco lecito al fine di chiedere l’annullamento in sede giurisdizionale dei diversi DPCM, da ultimo, per l’appunto, quello del 14 gennaio 2021, nella parte in cui hanno disposto o confermato la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

In sede cautelare, il TAR Lazio ha rigettato l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, facendo proprio il criterio del grado di “essenzialità”, adottato dal Governo nella scelta delle attività da chiudere e ritenendo inoltre sufficiente, per giustificare, da un punto di vista sanitario, il divieto di svolgimento dell’attività, la valutazione del Comitato Tecnico Scientifico che, in tema dei rischi epidemiologici connessi allo svolgimento delle attività di gioco oggetto di chiusura, si era limitato a definirle, oltre che “non essenziali”, <<potenzialmente pericolose, date le relative possibili aggregazioni>>

La pronuncia del Presidente della 3^ sezione Consiglio di Stato, oggetto della presente analisi, pur confermando, per il momento, il provvedimento di rigetto dell’istanza cautelare emesso in primo grado, ha posto a fondamento della decisione motivi del tutto diversi da quelli fatti propri dal TAR Lazio.

In sostanza, Presidente non ha ritenuto di cancellare, nella fase di delibazione sommaria in cui era chiamato a decidere, la valutazione dell’organo scientifico (pur ritenendola dubbiosa e fondata su elementi potenziali e presuntivi), rinviando per la discussione in camera di consiglio, in cui sono possibili maggiori approfondimenti, all’udienza del 4 marzo 2021.

Per il resto il Presidente della 3^ sezione del Consiglio di Stato ha messo in discussione la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell’ordinanza del TAR Lazio oggetto di impugnazione che sono peraltro i medesimi su cui si sono finora fondate le decisioni governative di chiusura delle attività economiche.

Riportiamo di seguito i passaggi del decreto del Presidente della 3^ sezione del Consiglio di Stato che reputiamo più significativi per i risvolti che potrebbero avere sull’elaborazione dei futuri provvedimenti per il contenimento dell’epidemia incidenti sulle attività economiche e sul loro vaglio giurisdizionale:

– <<Il provvedimento impugnato sembra aver seguito il principio secondo cui anche difronte ad un rischio definito “potenziale” la legittima risposta proporzionale può essere il divieto totale dell’attività. Tale principio (N.d.r.), anche alla luce della ormai lunga esperienza che le autorità scientifiche dovrebbero aver maturato nel monitoraggio e analisi dei fattori più rilevanti di contagio, comincia ad incrinarsi, (…) le, ovviamente indispensabili, misure di precauzione vanno adottate alla luce di una serie di valutazioni complete scientifiche del rischio sulla base di dati ostensibili e specifiche per ciascuna attività soggetta a limitazioni>>.

– << Nel caso delle attività svolte dall’appellante (le attività di gioco ora sospese – N.d.r.) sin d’ora emerge la necessità che una specifica analisi scientifica dei fattori di rischio sia compiuta dall’autorità tecnica che ne ha tuttora la responsabilità (il CTS- N.d.r.)>>.

Particolare menzione merita infine il passaggio in cui il Presidente Frattini non ritiene decisiva ai fini della chiusura la asserita natura “non essenziale” dell’attività proibita <<giacché, nella fattispecie, oltre a produrre redditi per gli operatori addetti e le loro famiglie, essa è produttiva di introiti importanti per l’Agenzia erariale concedente>>.

Si tratta di un ragionamento la cui portata va oltre il contesto in cui è stato espresso: evidenzia implicitamente la fragilità di un criterio, come appunto quello della “essenzialità”, che, se non riferito esclusivamente alle attività che forniscono beni primari (come cibo e medicinali), può trasformarsi nel grimaldello per aprire la strada a decisioni basate su valutazioni soggettive, spesso coincidenti, come nel nostro caso, con pregiudizi di natura etico-ideologici.

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