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Bando scommesse, CdS: 'Dimenticate questione territoriale e intesa 2017'

18 Aprile 2019

Nel parere consultivo inviato al Mef sul bando scommesse, il Consiglio di Stato rileva che non sono state considerate questione territoriale e intesa in Conferenza unificata del 2017. Nei documenti di gara non sembra siano state prese in adeguata considerazione le problematiche inerenti il rapporto tra i punti vendita previsti dal bando con i Comuni “e la nota tendenza degli enti locali a introdurre in via amministrativa limiti di concentrazione e limiti distanziali da aree sensibili”.
Ad evidenziarlo è il Consiglio di Stato nel parere interlocutorio inviato al ministero dell’Economia e delle finanze dopo l’adunanza del 27 marzo in merito al bando per le concessioni delle scommesse, pubblicato in anteprima su GiocoNews.it
Inoltre – si legge nel parere – “non si comprende come i 10.000 ‘diritti’ (negozi) e i 4.000 ‘diritti’ (punti gioco) previsti nella procedura di gara debbano ‘atterrare’ sul territorio: come, in sostanza, la rete o le reti territoriali di questi punti di vendita debbano obbedire a un qualche criterio distributivo” per evitare “eccessive concentrazioni in alcune aree e condizioni di assenza di servizio in altre”.
“Manca nei documenti trasmessi, ogni indicazione, sia pure di massima, che possa orientare circa la distribuzione dei punti di vendita e la progettazione della rete territoriale non costituisce oggetto dell’offerta tecnica ed è rinviata alla fase successiva all’aggiudicazione”, rilevano i giudici, precisando che nello schema di convenzione “non è previsto alcun obbligo dei candidati di fornire in sede di gara un qualche elenco della rete di vendita territoriale” e che non ci sono evidenze sul “profilo delle caratteristiche tecniche dei punti di vendita”.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato “non si comprende se e in che modo siano stati tenuti presenti i contenuti dell’Intesa siglata tra Stato e Regioni in Conferenza Unificata, a settembre 2017. Non si forniscono delucidazioni sulle ragioni della mancata adozione del decreto ministeriale che pure spetta alla competenza del Ministero riferente, né si forniscono informazioni circa lo stato dell’arte, le ragioni del ritardo e/o le eventuali diverse scelte amministrative che presiedono eventualmente alla decisione di soprassedere all’emanazione di tale decreto e perché esso possa essere ritenuto non necessario”.

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