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Bonus pubblicità: invio della dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio 2020

7 Gennaio 2020

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno prenotato il bonus pubblicità dal 1° al 31 gennaio 2020 devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati nell’anno 2019. La comunicazione deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l’apposita procedura online messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS. La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati.
Bonus pubblicità: al via la fase 2. Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che, dal 1° al 31 ottobre 2019, hanno presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019, dal 1° al 31 gennaio 2020 devono presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.
Leggi anche Bonus pubblicità 2019: al via le comunicazioni per prenotare il credito d’imposta
La dichiarazione deve essere presentata al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:
– direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998);
– tramite professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti (intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998).
La presentazione deve essere effettuata tramite l’apposita funzionalità disponibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi per” alla voce “comunicare”, a cui si può accedere mediante l’identità SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.
La dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall’attestazione rilasciata dai servizi telematici.
In caso di presentazione telematica tramite intermediari abilitati e società del gruppo, questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica.
La data dell’impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale devono essere riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Il soggetto incaricato è tenuto:
– a conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso;
– a consegnare al richiedente una copia della dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR.
Come specificato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito (aggiornate al 23 ottobre 2019), per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Documentazione
Come precisato nelle FAQ, nessun documento deve essere allegato alla dichiarazione. Tutta la documentazione deve essere conservata per i controlli successivi ed esibita su richiesta dell’Amministrazione. Il soggetto beneficiario deve conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti.
Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.

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