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Bonus pubblicità: invio dell'istanza per l'ottenimento del bonus fino al 22 ottobre

25 Settembre 2018

Dal 22 settembre e fino al prossimo 22 ottobre, infatti, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, destinatari dell’agevolazione “bonus pubblicità” introdotta dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017, che hanno effettuato (o intendono effettuare), nel 2018, investimenti pubblicitari incrementali, possono presentare la comunicazione per fruire dello sconto fiscale. Entro gli stessi termini va inviata anche la dichiarazione sostitutiva, riguardante gli investimenti effettuati nel 2017.
La comunicazione (contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel 2018) e la dichiarazione (che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nel 2017) vanno trasmesse al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, utilizzando il modello “comune” approvato, con provvedimento del 31 luglio scorso, dal capo dello stesso dipartimento.
In estrema sintesi, ricordiamo, che il bonus, relativo agli investimenti pubblicitari incrementali – effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione – consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. E, ancora, che le modalità attuative dell’agevolazione sono state definite con il Dpcm 90/2018.

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