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Bonus pubblicità: le Faq

26 Settembre 2018

Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disponibili le Faq relative al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali. Le risposte, elaborate sulla base dei quesiti ricevuti dal Dipartimento, affrontano gli aspetti più importanti dell’agevolazione e, in caso di necessità, saranno tempestivamente aggiornate.
Di seguito, si fornisce una sintesi dei chiarimenti più significativi offerti dal Dipartimento.
Presentazione della rinuncia alla richiesta
La rinuncia, totale o parziale, a una comunicazione di accesso al credito d’imposta, già inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini previsti per la trasmissione della comunicazione, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Pertanto, non avranno effetto le rinunce presentate oltre questi termini.
Viene precisato che non è possibile presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia
La compilazione dell’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (allegato alla comunicazione telematica) è obbligatoria soltanto quando il credito d’imposta richiesto sia superiore a 150mila euro e per i soli operatori non iscritti nelle “white list”.
Tipologie di pubblicità ammesse al tax credit
La disciplina del bonus prevede che il credito d’imposta è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile.
Sulla base di tale presupposto normativo, quindi, non sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute per “altre forme di pubblicità”, come, ad esempio:
grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
volantini cartacei periodici
pubblicità su cartellonistica
pubblicità su vetture o apparecchiature
pubblicità mediante affissioni e display
pubblicità su schermi di sale cinematografiche
pubblicità tramite social o piattaforme online
banner pubblicitari su portali on line.
Investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente
Se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, non è possibile accedere al credito d’imposta. Di conseguenza, non possono usufruire del tax credit coloro che hanno iniziato l’attività nell’anno per il quale si richiede il beneficio.
Verifica e calcolo dell’incremento
Per il calcolo dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati sui diversi canali di informazione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, è necessario che su tutti i canali la spesa per gli investimenti effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.
È possibile accedere al bonus anche in relazione agli investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall’altra).
Precisazione sugli analoghi investimenti
Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende “investimenti sullo stesso canale informativo”, vale a dire radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure stampa cartacea e on line, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.
Costi pubblicitari rilevanti
Le spese per l’acquisto di pubblicità, che rilevano per il riconoscimento del credito d’imposta (e che, quindi, concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento) vanno considerate al netto di spese accessorie e costi di intermediazione, nonché di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, sebbene ad esso funzionale o connesso.
Di conseguenza, sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti ai concessionari di pubblicità.
Quando le fatture non sono emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, sarà necessario specificare in maniera chiara l’importo delle spese nette riferibili alla pubblicità; tale importo, peraltro, deve essere separato da quello relativo al compenso dell’intermediario.
Sarà altresì necessario indicare la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.
Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili
Per il riconoscimento del credito d’imposta non assume alcuna rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di accesso.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti coloro che hanno correttamente e tempestivamente presentato la comunicazione telematica

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