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Bonus pubblicità: ottenibile solo dai soggetti che hanno sostenuto spese di pubblicità anche nell'anno precedente

19 Settembre 2018

Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (c.d. “bonus pubblicità”) sarà accessibile solamente ad imprese o lavoratori autonomi che hanno realizzato investimenti in pubblicità nell’anno precedente.
Tale vincolo, rilevato dalla normativa e confermato dal Consiglio di Stato (Parere n. 01255/2018), è riconducibile al fatto che la norma prevede che possano essere oggetto del contributo fiscale soltanto gli investimenti in campagne pubblicitarie il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione “nell’anno precedente”. Non può, quindi, ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle spese sostenute nel corso dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità.
Pertanto le imprese che nel 2016 non hanno sostenuto costi pubblicitari ammissibili al credito, non potranno chiedere il contributo per il 2017 e, analogamente, coloro che non hanno sostenuto costi ammissibili nel 2017, non possono chiedere il contributo per il 2018.
Ciò comporta, infine, che nemmeno le imprese nate nel 2018 potranno accedere all’agevolazione.

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