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Bonus spese formazione 4.0: pubblicato il decreto attuativo per il credito d'imposta del 40%

29 Giugno 2018

(a cura del dottor Marco Minoccheri – consulente fiscale AS.TRO)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il Decreto 4 maggio 2018 con il quale il MISE, di concerto con il MEF e il Ministero del Lavoro, detta le istruzioni applicative relative al credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, a cui possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

Si tratta, più precisamente, del credito d’imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. La misura è applicabile alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Elenchiamo a seguito per i nostri associati i principali aspetti dell’agevolazione:

Ambito soggettivo
Beneficiarie dell’agevolazione sono tutte le imprese residenti in Italia (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito.
Inoltre, gli enti non commerciali, che esercitano attività commerciali, possono accedere al bonus in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Non rientrano nell’ambito soggettivo dell’agevolazione, invece, le “imprese in difficoltà”, come definite dalla normativa europea (cfr. articolo 2, punto 18, regolamento Ue n. 651/2014).
Ambito oggettivo: attività agevolabili
Sono agevolabili le attività di formazione “finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale impresa 4.0”.
Più precisamente, sono ammesse al credito d’imposta le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:
– big data e analisi dei dati
– cloud e fog computing
– cyber security
– simulazione e sistemi cyber-fisici
– prototipazione rapida
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)
– robotica avanzata e collaborativa
– interfaccia uomo macchina
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
– internet delle cose e delle macchine
– integrazione digitale dei processi aziendali.
Tali attività sono agevolabili a patto che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato da contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Inoltre, è necessario che il legale rappresentante dell’impresa rilasci a ciascun dipendente un’attestazione dalla quale risulti l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito (o degli ambiti aziendali) di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.
Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.
Per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono agevolabili le attività di formazione finalizzate all’acquisizione delle competenze nelle tecnologie sopra indicate.
La fruizione del credito d’imposta non è pregiudicata dall’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato.
Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa, purché gli stessi siano accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.
Le attività di formazione possono altresì essere commissionate a università, pubbliche o private, o a strutture a esse collegate, nonché a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea.
Ambito oggettivo: spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
A tal proposito, per costo aziendale si intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Inoltre, rientrano nel perimetro del bonus anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge di bilancio 2018, e che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese sostenute e nel limite massimo di 300mila euro per ciascun beneficiario.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione.
Il bonus, inoltre, non soggiace ai limiti di utilizzabilità dei crediti d’imposta attualmente previsti (limite annuale di 250mila euro ex articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e limite massimo di compensabilità di 700mila euro ex articolo 34, legge 388/2000).
È possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Obblighi documentali e dichiarativi
Per il riconoscimento dell’agevolazione, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal revisore dei conti.
Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione (rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5mila euro, fatto salvo il rispetto del limite massimo di 300mila euro.
Le imprese che beneficiano del credito d’imposta devono conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.
La relazione, nell’ipotesi di attività formative organizzate all’interno dell’impresa, deve essere predisposta dal dipendente che ha partecipato alle attività come docente o tutor o dal responsabile aziendale della formazione.
Se, invece, le attività sono state commissionate a soggetti esterni all’impresa, la relazione deve essere redatta dal soggetto formatore esterno.
Le imprese devono conservare anche:
– l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del bonus, anche in relazione al rispetto dei limiti e delle condizioni previste
– i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (e in quello dei periodi successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo) devono essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non va considerato per la determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr. articoli 61e 109, comma 5, Tuir).
Controlli
L’attività di verifica e controllo sul corretto utilizzo del bonus è affidata all’Agenzia delle entrate, che, nel caso di indebita fruizione, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea.

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