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Centro scommesse: è sempre lavoro subordinato la prestazione della cassiera che viene pagata ad ore

19 Febbraio 2018

(a cura del dottor Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO)

La Corte di Cassazione, in materia di qualificazione del rapporto di lavoro, ha affermato la natura subordinata del rapporto intercorrente tra un’impresa, che svolge attività di centro scommesse, e una lavoratrice che veniva chiamata al lavoro all’occorrenza per raccogliere le scommesse e pagare le vincite, facendo di fatto attività di cassa, che era inserita nell’organico dell’azienda e, inoltre, veniva pagata ad ore e non in funzione degli introiti netti di cassa.

Con la Sentenza n. 3457 del 13 febbraio 2018, la sezione lavoro della Corte Suprema ha stabilito che, nel caso in specie, a nulla valgono le doglianze dell’impresa ricorrente circa la possibilità per il lavoratore di rifiutare di volta in volta la prestazione e il suo rifiuto a stabilizzare il rapporto, proposta già effettuatagli dal datore di lavoro: i diritti interessati dalla causa riguardano una tutela inderogabile, che non può essere messa in discussione da patti di rinuncia “ex ante”.

Fonte: Seac

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