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Certificazione unica 2019: consegna entro il 1 aprile 2019

29 Marzo 2019

Dopo la prima chiamata del 7 marzo (termine entro il quale le Certificazioni uniche andavano trasmesse all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello “ordinario”), il nuovo appuntamento per i sostituti d’imposta è lunedì 1° aprile: entro tale data dovranno rilasciare al percettore il modello Cu 2019 “sintetico”, in cui sono riportate le informazioni che interessano il lavoratore , inclusa la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

Il termine solitamente è il 31 marzo, ma quest’anno, essendo domenica, l’adempimento slitta al giorno successivo.

La Certificazione unica, con i dati riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quelli di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, deve essere consegnata all’interessato in duplice copia.

In alternativa, vale anche l’invio in formato elettronico, a condizione, però, che al destinatario sia garantita la possibilità di entrarne in possesso e di stamparla per i successivi adempimenti.

In caso di consegna agli eredi del sostituito deceduto, è obbligatorio il cartaceo; stessa cosa nell’ipotesi di rapporto di lavoro cessato.

La data del 1° aprile riguarda anche la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe 2019) per i residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. I sostituti tenuti, in questo caso sono:

– le società ed enti emittenti (ad esempio, trust o società di capitali)

– le casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati

– gli intermediari aderenti al deposito accentrato gestito dal sistema Monte titoli Spa

– i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre allo stesso sistema

– le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestati, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati

– le imprese di investimento e gli agenti di cambio

– ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

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