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Circolare A.A.M.S. prot. 3263 /2011 del 31 gennaio 2011: Chiarito il rapporto tra il contingentamento e il contributo di 300 euro.

3 Febbraio 2011

Il contenuto della circolare AAMS citata in intitolazione è già stato divulgato, e pertanto costituisce patrimonio conoscitivo comune.
Come già AS.TRO aveva chiarito sin dal 14 gennaio scorso (si allega comunicato per riscontro), la legge di stabilità non poteva stabilire (benché si esprimesse in tali termini), l’acquisto di “coupon di tolleranza”, ovvero prevedere che ci si potesse “comprare” la violazione ad una norma (nel caso di specie al contingentamento). Il provvedimento dell’Amministrazione che in questa sede si commenta, chiarisce, infatti, che i famosi “300 euro”, costituiscono un obbligo di natura tributaria (una tassa) conseguente al mancato rispetto di una norma (il contingentamento), e non valgono come acquisto del permesso di violare la legge.

Ecco i principi rilevanti per i gestori:
1.    La circolare AAMS chiarisce che attualmente vigono delle regole sul contingentamento (quelle che tutti conoscono da anni), e che esse vanno rispettate.
2.    La violazione del contingentamento, pertanto, oltre a restare una normalissima attività contrastante con i doveri del titolare della licenza di somministrazione (e per questo sanzionabile dai Comuni nei termini e con la assiduità che riterranno opportuno esercitare), comporta anche l’obbligo di corrispondere all’ERARIO una tassa straordinaria di 300 euro per ogni mese di riscontrata irregolarità.
3.    Posto che Gennaio 2011 è già strascorso le apparecchiature installate in violazione del contingentamento nel mese di gennaio hanno già maturato “la tassa”, mentre per il mese di febbraio si fa ancora in tempo a decidere se esporsi all’obbligo “contributivo”, oppure rientrare nella legalità, movimentando a magazzino l’apparecchio in esubero.
4.    La tassa si pagherà con F24, e sarà posta a carico dei Concessionari, in qualità di proprietari del nulla osta di messa in esercizio, con i gestori in posizione di solidarietà (e quindi eventualmente facoltizzati a pagare l’F24), in qualità di proprietari delle slot autorizzati ad operare su esse dai concessionari.
5.    Entro il 30 aprile p.v., AAMS sarà in grado di attribuire ai Concessionari le rispettive apparecchiature in eccesso, liquidando successivamente il corrispondente tributo straordinario per le singole mensilità.
6.    L’escamotage che certi concessionari hanno ideato, pertanto, per sottrarsi all’obbligo impositivo (ovvero mettere autonomamente in blocco FF40, i congegni ritenuti in esubero), potrà solo servire da “sprono” per la movimentazione a magazzino degli stessi, unica operazione ritenuta valida all’esonero contributivo (ovviamente unitamente alla dismissione e allo spostamento ad altro locale non saturo), ma non sarà di per sé sufficiente per evitare l’imputazione del tributo.

Questi, in sintesi, gli indirizzi operativi che i gestori devono considerare per decidere come organizzare la rispettiva attività, sempre considerando, comunque, il dato fondamentale che il pagamento della tassa straordinaria non trasforma in lecito ciò che è illecito.

Se gli adempimenti sono chiari e se chiarissime sono le disposizioni dell’Amministrazione, resta da verificare se il contesto complessivo della legge di stabilità approvata dal Parlamento, sia, su questo specifico punto, meritevole di apprezzamento oppure di censura. Sicuramente si registra una “contraffazione” di etichette da parte del Legislatore: il comma 81 della Legge, infatti, dispone che l’Amministrazione Finanziaria doveva attivarsi per rendere “consentita” la violazione del contingentamento “previo” pagamento dell’obolo, e non solo attivarsi per riscuoterlo. In poche parole, a fronte di 300 euro, si doveva avere “qualcosa in cambio”, consistente, appunto, nel fatto di essere “facoltizzati” a violare il contingentamento.

Il Legislatore è stato, quindi, molto astuto, elaborando uno stratagemma che consentisse di monetizzare come risorsa erariale in sé il fatto della violazione al contingentamento.
Da un lato, infatti, è il barista che viola il contingentamento (ovvero articoli 86 e 17 e ss. del TULPS) e la Legge di Stabilità non promette nulla a costoro; Dall’altro lato afferma che i Concessionari sono facoltizzati a non esercitare il loro ruolo di controllori della legalità a fronte di una tassa straordinaria. L’arcano è quindi svelato: la legge non mette in vendita il rispetto del contingentamento (che resta fatto accertabile e sanzionabile dai Comuni) ma si limita a tassarlo.

Ecco quindi che l’Amministrazione ha attuato la legge solo nella parte in cui essa poteva essere attuata, ovvero predisponendo la banca dati in virtù della quale conteggiare gli apparecchi installati negli esercizi, verificandone la corrispondenza con il contingentamento, per poi applicare la tassa per lo “sforamento” mensile.

L’Associazione degli operatori del gioco lecito, quindi, non potendo patrocinare gli interessi di chi viola le attuali regole (per mille ragioni, alcune delle quali anche comprensibili e talmente valide da essere la ragionevole base logica della imminente rivisitazione del contingentamento che avverrà in primavera), invita al rispetto della legalità, unica via per non essere esposti a tasse straordinarie.

Tuttavia, restano attuali le richieste formulate dall’Associazione di anticipare quanto prima possibile l’emanazione del nuovo contingentamento, il cui sistema complessivo di gestione risulta strutturato in termini molto più condivisibili e apprezzabili.

(dal sito AS.TRO del 14 gennaio 2011)


Inattuabilità dell’acquisto della “tolleranza” nell’attesa del nuovo decreto in materia di contingentamento (Legge di stabilità)

La legge stabilità prevede che AAMS si attivi per “consentire” (testuali parole) – in vigenza delle attuali regole sul contingentamento – una sorta di “acquisto” da parte dei concessionari di rete, di “pacchetti” mensili di deroghe alle regole relative al numero massimo di apparecchi installabili nei punti di gioco.
La lettura della norma (parte in neretto e sottolineata) è chiara nel sancire la volontà del legislatore di introdurre un sistema a “sanatoria corrente” che PRECEDA e ACCOMPAGNI il nuovo contingentamento (commentato ieri).
Tuttavia, il Legislatore ha dimenticato che l’obbligo dell’esistenza di un contingentamento è sancito dalla legge n. 289/2002 (sul punto non abrogata) e che l’articolo 86 TULPS è il titolo di polizia (di emanazione ed egemonia comunale) in virtù del quale in bar, sale giochi, tabaccherie (nonché gli altri spazi aperti al pubblico espressamente autorizzati ex art. 86 comma 3 TULPS), le slot possono essere installate.
Il rispetto del contingentamento, pertanto, SINO AD APPROVAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA SULLA DISCIPLINA DEL CONTINGENTAMENTO COLLEGATA AL NUOVO DECRETO DI FISSAZIONE DEI CRITERI NUMERICI IN MATERIA, resta di competenza comunale.
Sfugge al discernimento attuale, pertanto, la metodica attraverso la quale una Amministrazione dello Stato può imporre al Comune di accettare il fatto di non far rispettare i precetti vigenti collegati all’articolo 86 TULPS, tramite una procedura di acquisto della “tolleranza” i cui proventi non si sa chi deb
ba richiederli, chi debba incamerarli e a quale titolo.

Ipotesi di lavoro: il concessionario (e congiuntamente a esso il gestore) vuole acquistare per gennaio e febbraio il “bonus” macchina: A chi paga ? A che titolo (Accise, Erario, Sanzioni, Tributi ???) ? e il vigile urbano che entra in un bar contando cinque macchine anziché quattro perché mai dovrebbe sentirsi inibito dal dovere di sanzionare il fatto ? Perché mai il Comune dovrebbe accettare, poi, la somma di 300 euro mensili (ammesso e non concesso che alla fine questi denari arrivino alle casse comunali), quando ne potrebbe avere 1032 al giorno, sanzionando quotidianamente (ex artt. 17-86 tulps) la slot in eccesso, mandando ogni giorno un vigile a fare verbali nell’esercizio.
Altra Ipotesi di lavoro: che convenienza ha il concessionario e il gestore (nell’attuale vigenza delle attuali regole) di acquistare i pacchetti di “tolleranza”, senza nessuna garanzia sul fronte della “collaborazione comunale”, e potendo – di contro – contare sempre sulla possibilità di pagare ex post (ovvero dopo il rilievo o il pvc, ovvero dopo i mesi occorrenti per incrociare i vari dati), senza penali o ritardi (come si fa a rimproverare il mancato pagamento dei 300 euro se non si sa a chi pagarli e come ?).
L’unico dato certo, infatti, è che ogni slot in eccesso rispetto agli attuali parametri costerà 300 euro, e che la contabilità del numero complessivo di apparecchi in eccesso è rimessa ad un calcolo misto telematico – cartaceo (ovvero rilevazione degli ispettori / banca dati), che darà corso a innumerevoli ricorsi; “questi 300 euro” (a differenza di quelli di natura sanzionatoria che saranno in vigore dopo il nuovo decreto aams), infatti, sono somma unitaria a cui sono solidalmente obbligati Concessionario, barista, gestore, quindi sapere a chi vanno i soldi è importante per individuare chi dovrà richiederli e a chi.
L’altro dato (solo parzialmente certo) è che questi denari dovrebbero essere di competenza comunale, ma la legge li qualifica con formula astrattamente idonea anche a qualificarli come aggio – aams.
Un dato di buon senso si impone: qualora il decreto aams di determinazione dei nuovi criteri venisse emanato con congruo anticipo rispetto ai tempi prefissati, tutta questa incertezza e questa poco edificante confusione verrebbe a cessare. La materia del contingentamento diventerebbe subito “materia” dell’Amministrazione Finanziaria (e solo sua), e i famosi 300 euro rientrerebbero in un alveo “istituzionale” di trasparente causale.
In Conclusione:
Per pretendere una somma di denaro da un soggetto economico occorre che la causale del pagamento sia chiara, che ne sia chiara la sua collocazione all’interno delle voci di bilancio, che ne siano chiare NATURA e SCOPI.
Allo stato attuale, pertanto, i vigili urbani e gli agenti di polizia amministrativa e locale continuano a fare il loro lavoro e nessuna “propensione psicologica” all’acquisto dei BONUS potrà fermali. Forse, però, i loro verbali da 1032 euro potranno essere impugnati e ridotti a 300, ma questa non è più “legge”, ma acrobazia giudiziaria di cui il sistema gioco lecito vorrebbe fare a meno per concentrarsi sul suo lavoro, ovvero fare industria.

81. Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore del gioco, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Societa` italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell’anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli  in  materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest’ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l’obiettivo:
a) di realizzare, sulla  base  della banca dati di cui all’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, l’accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi di cui all’articolo 110,  comma 6, del testo unico di cui al  regio  decreto 18 giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni, al fine di identificare:
1) il numero e la tipologia dei singoli  apparecchi presenti in ciascun  esercizio  commerciale,  locale  o,  comunque,  punto di offerta del gioco, nonché di quelli collocati  in  magazzini ovvero sottoposti a manutenzione straordinaria;
2) la titolarità di ciascun esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco;
3) la  titolarita`, il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio, nonche´ la data della sua installazione nell’esercizio commerciale, locale o punto  di  offerta del gioco; a tale ultimo riguardo, in assenza di dati univoci e concordanti, vale la  presunzione assoluta, ai soli fini della ricognizione, che gli apparecchi siano stati installati nella data immediatamente anteriore a quella nella  quale l’identificazione è effettuata;
4) la riferibilita` di  ciascun  apparecchio alla rete del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco;
b) conseguentemente, di identificare quali e quanti  apparecchi risultino installati in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi gia` stabiliti a tale riguardo con decreti dirigenziali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) di prevedere che ciascun concessionario fornisca all’Amministrazione autonoma dei  monopoli di  Stato,  anche  senza previa richiesta da parte della stessa, tutti i dati, i documenti  e le informazioni utili ai fini della ricognizione;
d) di consentire a ciascun concessionario, nonche´ a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell’ambito dell’organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b), previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
e) di irrogare ai conces
sionari, che non fo
rniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui  alla  lettera  c),  una  sanzione amministrativa  pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel  massimo a euro 1.500, per la quale non è ammesso quanto previsto  dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

f) di ripartire fra tutti i concessionari per la raccolta del gioco attraverso apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in proporzione percentuale  al numero di apparecchi che agli stessi risultano  formalmente  riferibili in relazione al numero dei nulla osta rilasciati, il pagamento delle somme di cui alla lettera d) per gli apparecchi che, all’esito della ricognizione, risultano in eccedenza ma non riferibili a un singolo concessionario; di prevedere, fermo restando  quanto disposto dagli articoli 39 e seguenti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dall’articolo 110, comma 9, del testo unico di  cui  al  regio  decreto  n. 773 del  1931, e successive modificazioni, il pagamento delle somme di cui alla lettera d), anche per gli apparecchi non muniti del nulla osta, da parte dei soggetti responsabili dell’installazione degli apparecchi medesimi.

14 GENNAIO 2011 11:44 / A CURA: UFFICIO STAMPA AS.TRO

 

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