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Circolare del Ministero degli Interni del 19.03.2018 in tema di rilascio della licenza di cui all’articolo 88 TULPS

4 Aprile 2018

Il Ministero dell’Interno, con una circolare dello scorso 19 marzo, ha ridefinito le modalità di rilascio delle licenze ex articolo 88 del TULPS per sale scommesse, sale Bingo, sale videolottery, introducendo il profilo della “verifica” ad opera del Questore delle distanze dai cd luoghi sensibili

La circolare del 19-3-18 deve necessariamente essere letta con riguardo all’accordo raggiunto in Conferenza Unificata il 7 settembre 2018, la quale ha riconosciuto la potestà di Regione e Comuni di realizzare un’equilibrata distribuzione delle sale scommesse e degli altri giochi leciti. L’intesa, quindi, ha fatto nascere la necessità di adottare un nuovo procedimento amministrativo di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS al fine di razionalizzare la presenza delle attività di gioco sul territorio urbano, e di evitare che siano autorizzati locali che poi si rivelino inidonei all’esercizio dell’attività per la vicinanza a luoghi sensibili.

In precedenza il Questore doveva limitarsi a riscontrare l’esistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal TULPS e di quelli oggettivi riguardanti le caratteristiche del locale mentre oggi il nuovo procedimento per ottenere il rilascio della suddetta licenza è il seguente:

– Il richiedente la licenza deve attestare con autocertificazione che il locale rispetta le “distanze dai luoghi sensibili” imposte dalla normativa regionale e/o comunale.

– La Questura verifica la dichiarazione attraverso un interpello al Comune, sospendendo i termini del procedimento, nelle more della risposta dell’Ente Territoriale.

– In caso di esito negativo, la licenza deve essere negata.

– In caso di esito positivo la licenza va rilasciata.

– In caso di “silenzio del Comune”, la licenza può essere rilasciata ugualmente, se non 
emergono indizi di falsità della auto-dichiarazione rilasciata dal richiedente.

– Se il Comune che non si era pronunciato, si attiva dopo il rilascio della Licenza, documentando il mancato rispetto delle distanze, la Questura annulla (in autotutela) la 
licenza già emessa.

  • Le conseguenze che la nuova procedura comporta:

  • – un allungamento delle tempistiche relative al rilascio delle licenze: i termini sono infatti sospesi nella fase di attesa della risposta del Comune; e presenta delle criticità:

  • – dal punto di vista legale, il rischio è che l’errata autocertificazione di conformità del locale rispetto alle distanze costituirebbe un falso ideologico

  • – dal punto di vista imprenditoriale, il rischio si configurerebbe nell’ipotesi in cui la licenza venga rilasciata dalla Questura a seguito del “silenzio” tenuto dal Comune. In questo caso la licenza sarebbe annullabile anche qualora il Comune faccia emergere la violazione delle distanze dopo la conclusione dell’iter amministrativo, comportando la vanificazione di un investimento economico spesso consistente.

  • 
In considerazione della complessità dei profili di rischio citati, AS.TRO sta avviando, per i propri iscritti, un servizio di assistenza tecnico-giuridica che possa consentire agli operatori una più oculata gestione delle criticità legali ed economiche che d’ora in avanti caratterizzeranno tutte le procedure di rilascio delle licenze ex articolo 88 TULPS.

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