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Circoli ed associazioni con apparecchi da gioco: entro il 31 marzo la presentazione del modello Eas per le variazioni 2013

21 Marzo 2014

Considerando l’interesse dimostrato dagli operatori del gioco per le varie strutture non profit che spesso ospitano presso le proprie strutture apparecchi da gioco pensiamo fare cosa gradita dare informazione in merito ad un importante adempimento per le associazioni ed i circoli con o senza apparecchi da gioco in scadenza il 31 marzo 2014 .

Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, in caso di modifiche amministrativo gestionali intervenute nel 2013, hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare, attraverso il modello Eas, informazioni e dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per il fisco, necessarie alla verifica dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit dall’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008.

Tuttavia, non occorre informare l’Amministrazione finanziaria con il modello Eas delle novità che hanno riguardato:

– i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello)

– i messaggi pubblicitari (punto 21 del modello)

– l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del modello)

– il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del modello)

– l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del modello)

– l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del modello)

– il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del modello).

Inoltre, come precisa la risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita Iva), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita Iva.

le agevolazioni fiscali si fa riferimento consistono nella non imponibilità ai fini ires ed iva dei corrispettivi, quote e contributi considerando non commerciale l’attività svolta dall’ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.

A poter usufruire dell’esenzione, in sostanza, i soggetti (di natura privata, con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto” (articolo 73 del Tuir) e che operano, quindi, senza finalità imprenditoriali.

Il Modello “Eas

Il modello Eas, a prescindere dalla prossima scadenza che riguarda soltanto le variazioni, eve essere presentato dagli enti associativi senza scopo di lucro (salvo le eccezioni più avanti indicate), costituiti a partire dal 29 novembre 2008, che intendono avvalersi, avendone i requisiti, dei benefici sopra descritti.

La comunicazione va inviata all’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione e sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’Amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso stampato, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.

La norma prevede però alcune esclusioni. Tra gli altri, sono dispensati dall’adempimento:

– le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25 maggio 1995)

– le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991)

– le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale

– le Onlus di cui al decreto legislativo 460/1997.

In caso di variazioni, nel modello devono essere indicate tutte le informazioni richieste, anche quelle non modificate.

Il Modello “Eas” è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello Eas”, da utilizzare per la sua trasmissione. Unico canale ammesso per la presentazione è il telematico. La comunicazione può essere inviata direttamente dall’associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di recezione del modello Eas.

 

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