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CODICI TRIBUTO AAMS, TUTTE LE ULTIME NOVITA' SUI GIOCHI PUBBLICI

28 Luglio 2011

Monopoli di Stato: istituiti 3 nuovi codici tributo per la gestione dei giochi a distanza 

Tre nuovi codici, istituiti con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio, che scaturiscono direttamente dalle disposizioni connesse al rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea al fine di garantire condizioni più rigorose per ottenere il rilascio delle richiamate concessioni, allo scopo di contrastare la diffusione, nel Paese, del gioco irregolare e così tutelare il cittadino.Le concessioni in argomento riguardano l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici a distanza, tra i quali, oltre ai più popolari bingo, lotterie e scommesse a pronostici, ci sono quelli di sorte a quota fissa e di carte, organizzati in forma diversa dal torneo.

I nuovi codici tributo istituiti sono i seguenti:

5256 “Canone concessione dei giochi a distanza”

5257 indica la “Penale per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”

5258 gli “Interessi per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”

Coloro che, in possesso dei requisiti necessari, ottengono le concessioni suddette, devono versare il relativo canone utilizzando l’F24 accise e indicando il codice tributo 5256 “Canone concessione dei giochi a distanza”.

Gli stessi “assegnatari”, se pagano in ritardo quanto dovuto, dovranno ricordarsi di riportare, nel modello di pagamento unificato, anche altri due numeri che individuano, rispettivamente, sanzioni e interessi.

Il 5257 indica la “Penale per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”, mentre il 5258 gli “Interessi per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”.

Tutti si collocano nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 accise (reperibile on line sui siti di Entrate e Monopoli) e, naturalmente, nella colonna “importi a debito versati”.

AAMS: codici tributo per il pagamento delle sanzioni ai concessionari della raccolta di scommesse ippiche e sportive che sospendono l’attività di raccolta senza autorizzazione

I due codici c’erano già, ora si allineano all’evoluzione normativa. Con la risoluzione 75/E del 26 luglio i numeri 5133 e 5137, pur continuando ad assolvere la funzione di sempre, assumono una nuova denominazione. Vanno in pensione i riferimenti normativi oramai obsoleti, lasciando il posto a un titolo più chiaro che consente all’Amministrazione creditrice, i Monopoli di Stato, di gestire al meglio le nuove convenzioni di concessione della raccolta di scommesse ippiche e sportive.

In sostanza, i codici in questione servono a versare, tramite modello F24 accise (“Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”), le sanzioni comminate dall’AAMS agli esercenti autorizzati che hanno deciso, in autonomia e senza autorizzazione, di sospendere l’attività di raccolta.

La somma raggiunge la cassa dei Monopoli con la motivazione “dentro” il codice tributo. Una motivazione che, fino a ieri, faceva riferimento ai contenuti di due decreti del 1999, sopravanzati dall’evoluzione delle norme nel settore del gioco.

Pertanto, ora, la denominazione dei due codici è, rispettivamente:

• per il 5133, “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta di scommesse e giochi pubblici su base ippica di cui alle relative convenzioni”

• per il 5137, “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta di scommesse e giochi pubblici su base sportiva di cui alle relative convenzioni”.

Le altre informazioni da fornire nell’F24 Accise sono:

• la lettera “M” nel campo “ente”

• il “codice concessione” nel campo “codice identificativo”

• l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.

Nessun valore va indicato nei campi “provincia” e “mese”.

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