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Comunicazione agli iscritti AS.TRO

13 Novembre 2018

As.Tro sta raccogliendo numerose ed allarmanti segnalazioni che confermano la delicatezza della fase che sta attraversando il settore a causa della paralisi alla libera circolazione dei Noe grazie alla quale stanno proliferando pratiche anomale da parte della quasi totalità dei Concessionari che, attraverso comunicazioni di modifiche unilaterali dei contratti in essere, o la predisposizione, ab origine, di contratti contenenti clausole vessatorie per i gestori, stanno comprimendo il diritto di fare impresa in capo agli imprenditori/gestori. Pratica ancor più alimentata dal conflitto di interessi che spesso vede il concessionario nella duplice veste di affidatario della rete pubblica e di soggetto gestore che ad essa deve allacciarsi, in piena concorrenza con i gestori “puri”.

In questa particolare fase (dove è a rischio la tenuta del sistema gioco legale) e nelle more di un intervento correttivo a livello normativo e regolamentare, As.Tro sta agendo dinanzi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avendo già conferito mandato ad un prestigioso studio legale specializzato nella materia. Inoltre, visto il progressivo aggravarsi della situazione, proprio questa mattina la nostra associazione ha inviato una dettagliata lettera di “denuncia” ai Direttori della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Dottori Benedetto Mineo e Roberto Fanelli.

In attesa dei successivi sviluppi della vicenda davanti all’AGCM, segnaliamo agli iscritti As.Tro che le clausole determinati un ingiustificato sbilanciamento contrattuale a favore dei concessionari e soprattutto quelle che attribuiscono loro la facoltà di imporre modifiche unilaterali dei contratti sono passibili di impugnativa dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

A titolo di esempio (non esaustivo) segnaliamo le clausole che appaiono maggiormente in contrasto con le norme ed i principi del codice civile e della intera normativa regolatrice della materia, quindi passibili di censura da parte dei tribunali civili:

1) Prima di tutte spicca la stessa clausola generale, a contenuto “aperto”, che consente ai concessionari di imporre modifiche unilaterali del contratto la cui non accettazione da parte del gestore comporta la risoluzione del contratto.

2) Imposizione di una produttività minima per ciascun apparecchio, pena il suo scollegamento dalla rete telematica;
2) Facoltà di blocco telematico degli apparecchi da parte del concessionario, senza preavviso, in presenza di circostanze il cui accertamento è rimesso allo stesso concessionario senza alcuna facoltà di interlocuzione per il gestore.
3) Diritto di prelazione da parte del concessionario su cessione, usufrutto, affitto d’azienda o ramo d’azienda, cessione dell’azienda o di quote ecc., da parte del gestore.
4) Modifica unilaterale del canone di rete che, ove non accettata, determina, alla scadenza dei sei mesi previsti, la risoluzione del contratto.

L’Ufficio Legale dell’Associazione, coordinato dall’Avv. Massimo Piozzi del Centro Studi As.tro (avvmassimopiozzi.csastro@gmail.com) è a disposizione degli iscritti per pareri e consulenze sulla possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.

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