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Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 3 trim 2018: invio entro il 30/11/2018

29 Novembre 2018

Entro il 30 novembre i soggetti passivi IVA devono effettuare l’invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al trimestre 1 luglio 2018 – 30 settembre 2018.
Soggetti obbligati ed esclusi
Sono obbligati i soggetti passivi IVA. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Quando sussiste l’obbligo di comunicazione
L’obbligo d’invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (esempio: contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).
L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.
Come comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA
I soggetti obbligati trasmettono, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
Le informazioni devono essere trasmesse in via telematica utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” (approvato con Provvedimento 21 marzo 2018) composto da:
– frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
– quadro VP.
Le informazioni da trasmettere con il suddetto modello sono definite nelle specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione allegate al provvedimento del 21 marzo 2018.
La trasmissione è effettuata direttamente dal contribuente o tramite uno dei soggetti incaricati. Questi ultimi rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta, che attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La trasmissione può essere effettuata tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sul proprio sito per i contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID; possono essere utilizzati altri strumenti informatici, purché i dati inviati rispettino la struttura richiesta.
Ai file contenenti le comunicazioni va apposta una qualsiasi firma qualificata (firma digitale) o, in alternativa, la firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (cd. “firma Entrate”). La firma Entrate potrà essere apposta con la funzionalità disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”.
Se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti. Inoltre, il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario (con applicazione delle sanzioni se la trasmissione avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza). Ovviamente, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.
L’Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dei soggetti passivi, o dei loro intermediari gli esiti del confronto tra:
– i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni periodiche;
– i versamenti effettuati dal contribuente e i dati riepilogati nella comunicazione delle liquidazioni.
L’Agenzia delle Entrate, in caso di anomalie, informa il contribuente che:
– può fornire i chiarimenti necessari o eventuali dati ed elementi che non sono stati considerati o che sono stati valutati erroneamente
– può provvedere al versamento di quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso

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