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Comunicazioni incongruenze risultanti dallo spesometro

10 Gennaio 2019

Continua l’azione di compliance dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione dei volumi d’affari dei contribuenti titolari di partita IVA, i cui dati dello spesometro risultino difformi da quelli comunicati dai loro clienti.
A suo tempo, l’art. 1 commi 634-637 della Legge 23.12.2014 n. 190, ha previsto l’esecuzione di alcune comunicazioni da inoltrare ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, al fine di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Con comunicato stampa del 27.6.2018, l’Agenzia delle Entrate aveva invitato alla regolarizzazione i contribuenti che, pur avendo emesso delle fatture, non avevano presentato la dichiarazione IVA scaduta il 30 aprile.
Adesso, il Provvedimento dell’8 ottobre n. 237975/2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede che specifici soggetti IVA conoscano i risultati del confronto tra i dati da essi comunicati tramite lo “spesometro” e quelli pervenuti all’Agenzia delle Entrate con lo stesso mezzo, dai loro clienti.
In buona sostanza, la comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate è finalizzata ad appurare l’esatto volume d’affari del contribuente interpellato.
Nello stesso tempo, però, ciò consente ai contribuenti di fornire all’Amministrazione finanziaria elementi ed informazioni utili a chiarire e risolvere eventualmente l’apparente anomalia.
In particolare, relativamente alla dichiarazione IVA che sarà oggetto della comunicazione, il contribuente sarà in grado di verificare la discordanza dei dati emersi dal confronto effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
A seguito di ciò, il contribuente, anche per il tramite degli intermediari incaricati (per es. i commercialisti e gli esperti contabili), potrà richiedere informazioni o segnalare qualunque dato non conosciuto all’Agenzia delle Entrate.
Gli errori nei quali è eventualmente incorso il contribuente potranno essere regolarizzati mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. n. 472 – 1997) beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Non sarà invece possibile avvalersi del ravvedimento operoso nel caso in cui siano stati notificati atti di liquidazione, irrogazione sanzioni, accertamento, comunicazioni di irregolarità.
I dati oggetto della comunicazione, che si riferiscono a quelli della versione vigente fino al 23 ottobre 2016, sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza.
La comunicazione e le informazioni di dettaglio saranno inviate all’indirizzo PEC del contribuente; se esso risulterà inattivo oppure inesistente in INI PEC, l’invio sarà effettuato per posta ordinaria.
La predetta comunicazione sarà comunque consultabile dal contribuente nel “cassetto fiscale” della propria area riservata presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: CGN

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