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Contingentamento e Legge di stabilità: non esistono dubbi interpretativi

13 Gennaio 2011

Prima di affrontare l’analisi di una norma, pare doveroso leggerla e verificare la chiarezza (o meno) del suo testo. Legge n. 220 del 2010, articolo 1 comma 81.

81. Al fine di un più efficace contrasto del gioco illecito e dell’evasione fiscale nel settore del gioco, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto del potenziamento delle proprie risorse umane, e anche avvalendosi della collaborazione della Societa` italiana degli autori ed editori (SIAE) e del Corpo della guardia di finanza, realizza nell’anno 2011 un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai settori del gioco on line, delle scommesse nonché del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento e divertimento; in relazione a quest’ultimo, in particolare, il programma dei controlli ha l’obiettivo:

  1. omissis

  2. omissis

  3. omissis

  4. omissis

  5. omissis

  6. omissis

g) di pervenire all’adozione di un nuovo decreto direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato recante la determinazione dei parametri numerico­quantitativi per l’installazione e l’attivazione, in ciascun esercizio commerciale, locale o punto di offerta del gioco, degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) tipologia di locali in relazione all’esclusività` dell’attività` di gioco esercitata;

2) estensione della superficie;

h) di verificare che ciascun concessionario interessato disponga conseguentemente la rimozione degli apparecchi che risultano in eccedenza rispetto ai nuovi parametri di cui alla lettera g), in funzione altresì` delle date di installazione dei medesimi apparecchi, di cui alla lettera a), numero 3);

i) di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilità`, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto;

l) di procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i),alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali e` irrogata altresi` una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio.

La norma è chiara e non è possibile mischiare questa legge con la vecchia creandone “una terza”.

Il Legislatore affida il compito ad A.A.M.S. di creare velocemente un regolamento nuovo sul contingentamento a tutela del quale ci sarà un impianto amministrativo di provvedimenti in gran parte già “tipizzati” dal Legislatore stesso. La legge, pertanto, presuppone il varo di un decreto direttoriale che sostituisca quello vigente in materia, e solo dopo che esisterà questa disciplina tecnica nuova si darà seguito alle disposizioni ulteriori che nel dettaglio ci si accinge ad esaminare, ma che escludono qualsiasi possibilità di “acquisto” di deroghe alle norme. I famosi 300 euro di cui tanto si parla, infatti, non sono “coupon di tolleranza” acquistabili ma formali sanzioni, irrogate e riscosse da A.A.M.S. (e solo da A.A.M.S.).

Presupposto di tutto, quindi, è il nuovo decreto AAMS che disporrà – per il futuro – quante slot possono essere installate nei vari punti di gioco. Alla luce di questi criteri (NUOVI), il sistema automatizzato dell’Amministrazione individuerà gli apparecchi in eccesso rispetto ai NUOVI PARAMETRI, e genererà gli ordini di rimozione al cui rispetto sono tenuti – personalmente e individualmente – concessionari, gestori, esercenti. L’ottemperanza spontanea all’ordine di rimozione, entro 30 giorni (27 nel caso di febbraio) consentirà di evitare qualsiasi sanzione. In caso contrario saranno comminati 300 euro al mese di sanzione a tutti e tre i soggetti di filiera, fino a quando dell’ordine di rimozione si darà attuazione coatta da parte dell’Amministrazione (ovvero sequestro disposto ed eseguito sulla base della violazione del comma nove del 110 TULPS, sanzionante anche le disposizioni amministrative sul gioco lecito, ed avente rango di procedura sanzionatoria potenzialmente comportante l’esclusione dell’albo di AAMS).

I dubbi sulla nuova Legge, invece, sono di natura costituzionale e vertono esclusivamente sul rapporto tra la potestà legislativa in materia di commercio locale riservata agli Enti Locali e le prerogative normative dello Stato sul gioco pubblico.

La nuova legge si espone al rischio di ricorso alla Consulta perché, a regime, sottrae ai Comuni la possibilità di sanzionare una violazione a quell’articolo 86 TULPS in virtù del quale il bar può installare apparecchi da gioco (id est violazione del contingentamento). E’ evidente, infatti, che il vigile urb
ano che entrerà in un esercizio ravvisando una macchina in eccesso rispetto AL NUOVO CONTINGENTAMENTO, non potrà più operare come prima, in quanto è la legge dello Stato (integrata dal decreto aams di fresca emanazione) che non prevede più l’automatica irrogazione di una sanzione per tale fatto, sottoponendo il medesimo alla procedura (tutta “endo-A.A.M.S” sia a livello di accertamento che di irrogazione e riscossione di eventuali sanzioni) dell’ordine di rimozione – cui segue verifica di esecuzione del medesimo al trentesimo giorno – cui segue irrogazione di sanzione in caso di riscontrata inerzia al trentesimo giorno (sanzione di 300 euro al Concessionario, al Gestore, all’Esercente), cui segue ancora la ripetizione per altre due volte della verifica di attuazione della rimozione intimata, con eventuale irrogazione delle ulteriori sanzioni, fino a quando (al 90° giorno dall’ordine iniziale) scatterà la rimozione coatta e una nuova sanzione.

Qui entrano in gioco i conflitti tra “monopolio statale sul gioco” e “licenza comunale” in virtù del quale il gioco viene praticato nei bar e nelle sale giochi, ovvero una situazione di equivocità del sistema che consente ancora al Comune di stabilire a che ora si accendono e si spengono gli apparecchi (in bar e sale giochi che sono sottoposti all’articolo 86 tulps di emanazione Comunale), e al tempo stesso lo si priva del diritto di sanzionare una violazione all’articolo 86 TULPS, quale è la violazione alle norme sul contingentamento (che sono appunto prescrizioni collegate alla licenza comunale).

Come risolvere il tutto ? La soluzione è a portata di mano ed esiste già il percorso per realizzarla attraverso l’albo del gestore – esercente, contemplato proprio dalla Legge di Stabilità.

Si tratterebbe di “togliere” dall’articolo 86 TULPS ogni riferimento alla licenza per la gestione anche indiretta degli apparecchi da gioco e alla installazione degli stessi, separando il titolo dell’esercente rispetto alla sua possibilità di ospitare gioco pubblico, ovvero INTRODUCENDO una sorta di “autorizzazione alla rivendita di generi di monopolio” (sulla falsariga dei tabacchi). Quanto al gestore, poi, l’albo dovrebbe garantirne la riconducibilità ad una categoria ben specifica, quella del gestore di prossimità del gioco pubblico, anch’essa governata dall’Amministrazione.

Solo in questo modo il Comune rientra nelle sue prerogative di sovranità su un titolo che il medesimo rilascia, ma che non può consentire una ingerenza dell’Ente Locale sulle scelte dello Stato in materia di gioco pubblico, soprattutto oggi, ove il passaggio obbligato della conferenza stato-regioni per la determinazione dei criteri di contingentamento del gioco è stato abolito.

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