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Contingentamento: seconda circolare esplicativa sulle modalità di pagamento dei 300 euro

21 Febbraio 2011

Che vi fossero ancora aspetti da chiarire sulle modalità di adempimento ai precetti introdotti dalla legge di stabilità in tema di contingentamento era chiaro a tutti, in quanto la legge stessa si è rivelata troppo deficitaria sotto il profilo della chiarezza.

La recentissima circolare AAMS prot. 5981 / 2009, del 18 febbraio 2011, segue a quella già promulgata il 31 gennaio, determinando una sorta di chiarimento definitivo sui dubbi di natura pratica che erano rimasti inalterati dopo il primo provvedimento amministrativo, ovvero quando pagare, a chi pagare, a che titolo pagare gli oramai famosi 300 euro, individuati dalla legge come coupon di tolleranza, ma subito ridimensionati, sul fronte attuativo, in tributo aggiunto per scoraggiare (e non per incentivare) la violazione alle attuali regole al contingentamento.

A parte questa differenza di fondo, infatti, non si registrano divergenze rilevanti tra l’interpretazione degli adempimenti fornita dall’Amministrazione e il “sentire comune”, che dal principio aveva intuito che con 300 euro al mese non si sarebbe acquistato nessun diritto, ma solo fatto fronte ad un contributo fiscale necessario per rinviare il ricorso ai giochi come ulteriore canale di finanziamento dell’Erario, oramai soffocato dal peso di un debito pubblico che sottopone il Paese a interessi sproporzionati rispetto alla debole economia Italiana.

Ai gestori interessano le istruzioni operative e, ai più virtuosi, le linee guida per determinare una scelta aziendale in linea con i parametri industriali, ovvero di rigoroso perseguimento della redditività specifica della gestione del parco macchine. Ecco pertanto i punti salienti della nuova circolare, tradotti in termini di concreta attuazione:

1.    Non è possibile utilizzare la legge di stabilità per violare il contingentamento attualmente in vigore, la cui mancata osservanza comporta un tributo straordinario e non una facoltà di acquisto della illegalità. Il termine “consentire” è infatti utilizzato nei confronti della rete e non nei confronti degli esercenti ancora sottoposti ai precetti di cui all’articolo 86 tulps.
2.    I concessionari devono considerare la situazione esistente al 01.01.2011, impedendo lo sforamento del contingentamento ulteriore rispetto a quanto censito a tale data. In breve, è solo lo sforamento già registrato a dover (e poter) essere tassato, mentre quello ulteriore non deve essere consentito, e non sarà considerato autorizzato (neppure) da AAMS.
3.    I concessionari sono considerati responsabili della “raccolta dei contributi”, e quindi, nonostante il gestore sia responsabile in solido, sarà concesso solo al concessionario di onorare tale pagamento.
4.    Il gestore, quindi, non potrà fare altro che versare al concessionario il tributo di 300 euro mensili per ogni apparecchio che sfora il contingentamento attualmente in vigore.
5.    Il gestore dovrà “versare” al concessionario il tributo entro la fine del mese di febbraio; al riguardo si specifica che stante le ultime disposizioni impartite da AAMS il pagamento dovrà essere già comprensivo dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, ma sarà relativo solo agli sforamenti già rilevati. Non è prevista, infatti, l’auto-denuncia di sforamento (esempio bar di 49 metri effettivi ma non ancora censiti in tale misura in cui si ospitano due apparecchi da gioco). Per le irregolarità esistenti ma che saranno rilevate solo dopo il perfezionamento del regime di esercizio della banca dati anagrafica in allestimento, “il conto” sarà successivamente presentato.

Commentare queste disposizioni è impresa ardua e forse concretamente non utile, stante l’immediata cogenza che le caratterizzano, e la “pressione” a cui il settore è sottoposto dal panorama complessivo del Paese, strozzato dai tagli lineari a tutti i servizi sociali e da una stagnazione economica che non fa presagire nulla di buono in merito alla futura pressione fiscale del gioco lecito, settore che ha tutte le carte in regola per chiedere rispetto e tutela, ma che oramai costituisce l’unica fonte di prelievo certo, non de localizzabile all’estero, né sottoponibile al ricatto sull’occupazione.

Consigli agli operatori:
–    Rispettare il contingentamento e risparmiare quanto più possibile su oneri aggiunti ai quali non è agganciata nessuna contropartita (nel caso di specie la mancanza di sanzione da parte della polizia municipale);
–    Adottare criteri di stringente redditività sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità;
–    Sostenere l’operato e la forza sindacale delle proprie rappresentanze di categoria alle quali è affidato il compito di confrontarsi con le Istituzioni per “far rientrare nella legalità”, una parte (la maggiore possibile) degli apparecchi “oggi” sforanti le regole vigenti del contingentamento. Va da sé, infatti, che spetta al settore dimostrare alle Istituzioni che le attuali regole pongono a rischio il 20-25% della raccolta di PREU da AWP, e che 6-700 milioni di euro in meno di prelievo erariale possono decretare un “buco” di entrate per il 2011, colmabile solo in ragione di 100-150 milioni dalle VLT.

Un ulteriore consiglio pratico potrà essere fornito agli operatori qualora il codice tributo cui inoltrare le somme di cui si discute dovesse essere reso noto entro il 26 febbraio c.m. E’ evidente, infatti, che in tale caso bisognerà cercare di concordare coi concessionari la possibilità di effettuare in proprio il pagamento tramite f24, fornendo alla contabilità aziendale del gestore una causale fiscalmente valida per detta uscita di cassa.
Tale possibilità, infatti, resta ancora in piedi, in quanto la circolare AAMS in analisi dispone “indipendentemente dal fatto che il concessionario abbia dichiarato di non mantenere apparecchi in eccedenza nel caso in cui gli stessi siano di fatto tenuti in esercizio in ragione di opzione di terzi, l’obbligazione di pagare le somme previste sarà considerata solidalmente a carico anche dello stesso concessionario”.

Posto che tutti i concessionari si sono espressi in termini di non – accettazione preventiva delle facoltà di mantenere attivi gli apparecchi che sforano l’attuale contingentamento, e che la gran parte dei gestori non ha pubblicamente dichiarato il contrario, è la “situazione di fatto” a costituire il criterio di collegamento con tale disposizione, la quale, non vieta al gestore di pagare in proprio il suo f24 relativo al “suo sforamento”.
Cosa cambia se gli importi sono gli stessi ? Semplice il loro assoggettamento (o meno) a formale pagamento di tributo (mod. f24) e quindi al relativo trattamento fiscale di abbattimento dei cespiti di impresa.

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