Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

Contratti di locazione con cedolare secca: niente più sanzioni a chi non comunica la proroga

24 Febbraio 2020

Non si applicano più le sanzioni – da 50 a 100 euro – previste in caso di tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione di un contratto di locazione in regime di cedolare secca. Scompare anche l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti. L’eventuale omessa comunicazione non fa venir meno l’opzione fatta a suo tempo se il contribuente adotta un comportamento concludente: continua, dunque, a trovare applicazione il regime agevolato previsto per la cedolare secca. Inoltre, in virtù del principio del favor rei, l’abrogazione del regime sanzionatorio ha efficacia retroattiva e, dunque, vale anche per il passato. Pertanto, niente sanzioni per le violazioni commesse anche prima del 30 giugno 2019.
Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha apportato alcune modifiche in materia di cedolare secca, con riguardo agli obblighi relativi alle comunicazioni e al regime sanzionatorio, con un immediato vantaggio in termini di semplificazione del processo di proroga, di rinnovo tacito e di risoluzione del contratto.
L’eventuale mancata presentazione della comunicazione della proroga del contratto con cedolare secca non è più sanzionata e decade anche l’obbligo di presentare la relativa comunicazione.
L’abrogazione della comunicazione in cui era esplicitata l’opzione per la cedolare secca non fa venir meno la possibilità di mantenere i vantaggi del relativo regime; infatti, il legislatore conferma anche con le modifiche apportate dal decreto Crescita quanto già previsto dal 2016, con riferimento al comportamento “coerente” del contribuente.

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO