Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

Contributi inps dovuti dal socio e amministratore di Srl: Sentenza Cassazione n. 32603 del 17/12/2018

19 Marzo 2019

Il socio e amministratore di società a responsabilità limitata, che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, è tenuto al versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS.
È quanto emerge dalla Sentenza n. 32603 del 17/12/2018 della Sezione lavoro della Corte di Cassazione.
Il caso. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del primo Giudice di rigetto dei ricorsi proposti dal socio e amministratore di una S.r.l., avverso le cartelle con le quali l’INPS e S.C.C.I. gli richiedevano il pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti ravvisando lo svolgimento di attività commerciale, oltre a quella di Amministratore, per la quale sussisteva già l’iscrizione alla gestione autonoma.
Per la Corte di merito, l’attività dell’intimato, sulla scorta della prova testimoniale, «era da ritenersi fattivamente inserita e strumentale all’attività commerciale».
Ebbene, nel confermare la decisione del Giudice di appello, gli Ermellini hanno osservato quanto segue.
L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Alla luce di quanto sopra gli Ermellini ritengono che presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali «è la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. n. 3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa.»
Secondo gli Ermellini, inoltre, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata – della cui prova è onerato l’Istituto previdenziale – «sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Va, cioè, assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della “prevalenza”, infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell’estensione dell’obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell’area di applicazione dell’assicurazione commercianti tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa».
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenuto dovuti i contributi relativi alla gestione commercianti perché l’attività svolta dalla ricorrente (socio e amministratore di una S.r.l.) si è concretizzata in un «esercizio diretto di attività commerciale svolta con carattere di abitualità e prevalenza».
Ad avviso dei Massimi Giudici, la statuizione della Corte di merito è corretta poiché conforme ai principi sopra enunciati.
Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO