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Credito d'imposta per le edicole

2 Settembre 2019

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2019 il Dpcm 31 maggio 2019 con le regole per l’applicazione del credito d’imposta deliberato dall’ultima legge di bilancio con i commi 806 e seguenti. L’agevolazione ha validità per il 2019 e 2020 ed è destinata alle rivendite al dettaglio di giornali, riviste e periodici e ai punti vendita non esclusivi, a condizione che rappresentino l’unica edicola nel Comune di riferimento.
Il bonus è determinato, fino al limite massimo di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
L’importo dell’agevolazione è parametrato alle somme pagate dal titolare del singolo punto vendita a titolo di Imu (imposta municipale sugli immobili), Tasi (servizi indivisibili), Cosap (occupazione del suolo pubblico) e Tari (rifiuti). Per gli esercenti che operano come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale possono essere calcolate anche, per la quantificazione dell’agevolazione, le spese per la locazione al netto dell’Iva.
Per essere ammessi al beneficio, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis, è essenziale:
– avere la sede legale in uno Stato dell’Ue
– avere la residenza fiscale (o stabile organizzazione) in Italia, a cui sia riconducibile l’attività commerciale
– l’indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice Ateco 47.62.10 (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici)
– l’indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici Ateco:
47.26 – rivendite di generi di monopolio
47.30 – rivendite di carburante e di oli minerali
56.3 – bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime
47.1 – strutture di vendita non specialistiche
47.61 – esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare un’apposita domanda in via telematica con il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno dei due anni a cui siriferisce il credito d’imposta.
Per i soggetti titolari di punti vendita esclusivi e non sarà necessario allegare alla domanda, oltre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche un’apposita certificazione rilasciata dal Comune nel cui territorio si svolge l’attività del richiedente, con cui si attesta la non esistenza di altra attività di rivendita nel medesimo territorio comunale.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica sul proprio sito, entro il 31 dicembre di ogni anno a cui si riferisce l’agevolazione, l’elenco dei soggetti ammessi al credito e l’importo riconosciuto per ciascun richiedente. Contestualmente, il suddetto elenco viene trasmesso all’Agenzia delle entrate, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione dell’agevolazione concessa.
Nel caso in cui il credito complessivo risulti maggiore delle risorse stanziate (pari a 13 milioni di euro per il 2019 e a 17 milioni per il 2020), il credito verrà riconosciuto con il riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
I titolari delle attività commerciali a cui viene riconosciuto il beneficio devono indicare le somme da portare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene concesso il credito e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude l’utilizzo.
I soggetti con periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare indicheranno il credito d’imposta nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.
Trasmissione telematica dei corrispettivi: online la procedura per l’invio all’AdE per chi è sprovvisto del registratore di cassa telematico
Come noto il decreto crescita (articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019) ha previsto una modifica all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri, di cui all’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015, stabilendo che “nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”. In pratica, la modifica normativa consente ai soggetti sprovvisti ancora del registratore telematico di eseguire l’adempimento fiscale e il provvedimento direttoriale dell’Agenzia definisce le modalità e approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati giornalieri, nel periodo transitorio di sei mesi.
Il servizio è accessibile da parte del contribuente o dall’intermediario abilitato;
La trasmissione può essere effettuata a partire dal 30 luglio 2019 e deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad esempio i corrispettivi giornalieri di luglio vanno trasmessi entro il 2 settembre).
Un primo servizio web consentirà l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza distinzione tra imponibile e imposta), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate. Un secondo servizio, disponibile sempre online all’interno del portale Fatture e corrispettivi, permetterà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del “regime di ventilazione”. Infine una terza soluzione di invio “extraportale” consentirà la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp, mediante un sistema di cooperazione applicativa.
I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati attraverso i diversi servizi disponibili direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato e le informazioni saranno raccolte nel rispetto delle norme di privacy e riservatezza (vedi anche: “Dati dei corrispettivi giornalieri: i servizi online per la trasmissione”).

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