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Credito d'imposta per la sicurezza di attività di commercio, bar, ristoranti e tabacchi: dal 2 febbraio partono gli incentivi

1 Febbraio 2010

Dal 2 febbraio 2010 possono essere inoltrate all’Agenzia delle Entrate, tramite apposito Modello approvato con Provvedimento 31 marzo 2008, le richieste per il 2010 dei crediti d’imposta per le spese di installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, compresi strumenti di pagamento con moneta elettronica.
Tale credito, erogabile fino all’80% delle spese sostenute, è stata introdotto dalla Finanziaria 2008 ed è usufruibile dalle PMI commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dai soggetti esercenti rivendita di generi di monopolio.
Tra gli impianti e attrezzature di sicurezza agevolabili rientrano gli apparecchi di videosorveglianza ed i sistemi di pagamento con moneta elettronica, quali i terminali per carte di credito ed EFT-POS, nonché altri impianti e attrezzature di sicurezza non specificati quali, a titolo di esempio:
 sistemi di allarme;
 inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
 vetrine, armadi e banconi blindati;
 casseforti e cassetti di sicurezza;
 macchinette antifalsari.
Le spese per impianti e le attrezzature di sicurezza sono agevolabili in quanto si tratti di beni nuovi, e quindi installati per la prima volta dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Non rileva la circostanza che l’installazione avvenga, nel luogo di esercizio dell’attività, in sostituzione di impianti e attrezzature di sicurezza obsoleti.
In merito alla normativa fare riferimento a:
Articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Circolare 37 del 10/04/2008
Link agenzia delle entrate per modulistica e normativa
Il credito, in caso di risposta affermativa delle Entrate, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di concessione. Al riguardo si precisa che tale credito non concorre a formare la base imponibile ai fini IRAP.

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