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D.L. 124/2019: Articolo 28 (Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione) commentato dal servizio studi della camera e del Senato

7 Novembre 2019

DOSSIER del servizio studi della Camera dei deputati e del Senato al D.L. 124/2019 – Disposizioni urgenti in materia fiscale (stralcio)
Articolo 28 (Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)
1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalita’ organizzata, le societa’ emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.
L’inosservanza dell’obbligo di cui al presente articolo comporta l’irrogazione, alle societa’ emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all’applicazione della sanzione prevista nel presente articolo e’ dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o piu’ provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
L’articolo 28 vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale. La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono di conseguenza abrogate le norme che ponevano, in capo ai medesimi soggetti, l’obbligo di segnalazione degli operatori irregolari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Le disposizioni in esame sono finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata.
I soggetti destinatari della norma sono, come accennato, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali. Essi hanno l’obbligo di non effettuare trasferimenti di somme in denaro a soggetti che offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, per via di reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale. Si tratta dei soggetti privi di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.
La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale.
Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono fissate con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La nuova disciplina abroga e sostituisce quanto stabilito in materia dall’articolo 24, commi da 29 a 31, del decreto-legge n. 98 del 2011.
Tali commi disponevano l’obbligo – nei confronti dei medesimi soggetti destinatari della norma in esame – di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali. In particolare il comma 29 – in conformità con quanto stabilito dalle norme sui giochi contenute (commi da 11 a 26) nell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) – imponeva alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali di segnalare telematicamente all’AAMS i dati identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di operatori di gioco illegali. Di conseguenza il comma 30 dettava misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da trecentomila a un milione e trecentomila euro) per le emittenti inadempienti, mentre il comma 31 affidava ad uno più provvedimenti interdirigenziali successivi del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione delle modalità attuative di tali disposizioni.
Su tale materia si veda il dossier “La disciplina dei giochi” ed il temaweb dedicato ai giochi.

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