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D.L. 19/2020: il Tar Calabria annulla l’ordinanza regionale sulla riapertura anticipata delle attività

20 Maggio 2020

Oltre ai ben noti ingenti danni globali, nel nostro ordinamento l’emergenza epidemiologica sembra sia stata altresì capace di scatenare un forte contrasto tra l’amministrazione centrale e quelle regionali, o almeno questo è quanto si evince dalla sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 841 del 9/5/2020.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37 con cui si consentiva nel territorio di tale Regione, sin dalla data di adozione dell’ordinanza, la ripresa dell’attività di ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo, purché all’aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di carattere igienico sanitario.

Per il TAR, che accolto il ricorso e annullato l’ordinanza, è bene evidenziare sin da subito, “spetta … al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati”.

Le questioni trattate, però, non si limitano a questo, per cui si ritiene si possa prendere dalle stesse importanti spunti.

Il TAR Calabria ha respinto la questione pregiudiziale sollevata dalla Regione Calabria circa il “tono costituzionale” della controversia da cui conseguirebbe la giurisdizione della Corte costituzionale, quale giudice dei conflitti di attribuzione ai sensi dell’art. 134 Cost.”. In particolare, i Giudici amministrativi hanno rilevato come il provvedimento in parola abbia natura di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità ex art. 32 l. 833/78 e quindi sia “esercizio di potere amministrativo sul quale il sindacato giurisdizionale è naturalmente attribuito al giudice della funzione pubblica, cioè il giudice amministrativo”.

Riguardo alla sussistenza delle condizioni dell’azione in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, verificate d’ufficio dal TAR, questo ha rilevato come la Presidenza stessa sia “il fulcro del necessario coordinamento dell’attività amministrativa posta in essere dallo Stato e dalle Autonomie di cui la Repubblica si compone…. [alla stessa] è attribuito il compito di assicurare l’esercizio coerente e coordinato dei poteri amministrativi; cosicché è logica conseguenza ritenere che ad essa sia assegnato dall’ordinamento anche il potere di agire giudizialmente, in alternativa all’esercizio delle funzioni di controllo e sostitutive previsti dalla Costituzione, laddove l’esercizio dei poteri amministrativi avvenga in maniera disarmonica o addirittura antitetica”.

Sul piano dei controinteressati, degli interventori e della relativa posizione processuale il TAR, considerata la natura generale del provvedimento impugnato, ha escluso l’individuazione di controinteressati, ha ritenuto ammissibile l’intervento degli Enti locali e degli operatori del settore della ristorazione individuando l’interesse per questi ultimi “nella possibilità di riprendere le attività imprenditoriali” ed ha, infine, ritenuto inammissibile l’intervento del CODACONS in quanto questo, seppur ha prodotto in giudizio lo statuto, “non ha specificato quale interesse, sussistente in modo omogeneo in capo agli associati, l’intervento è inteso a tutelare”.

Nel merito, il TAR Calabria, ha premesso come la funzione del giudice amministrativo in questo caso sia da considerarsi “meramente tecnica” in quanto non rientra tra i compiti dello stesso “sostituirsi alle amministrazioni e, dunque, stabilire quale contenuto debbano avere, all’esito del bilanciamento tra i molteplici interessi pubblici o privati in gioco, i provvedimenti amministrativi”.

Ciò posto, i giudici amministrativi calabresi, affermata la competenza dello Stato all’adozione del decreto in parola, in merito al sollevato contrasto del decreto stesso con l’art. 41 Cost. ha affermato che “è la legge a predeterminare il contenuto della restrizione alla libertà di iniziativa economica, demandando ad un atto amministrativo la commisurazione dell’estensione di tale limitazione. Ciò posto, il fatto che la legge abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un’emergenza sanitaria trova giustificazione nell’art. 118, comma 1 Cost.: il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario”.

Il TAR Calabria, che ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso presentati, riguardo all’ultimo ha affermato che “non risulta che l’emanazione dell’ordinanza oggetto di impugnativa sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo. Anzi, il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale e il D.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell’assetto di competenze del titolo V della Costituzione”.

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