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D.l. incentivi: non e' il gestore quel “terzo” che non puo' stipulare contratti con il concessionario

30 Marzo 2010

Il decreto legge n. 40/2010, comunemente definito come “decreto – incentivi”, contiene anche disposizioni attinenti la materia dei giochi pubblici, e una previsione normativa, contenuta nell’articolo 2 del provvedimento citato, ha suscitato il “consueto” (e infondato) allarmismo che accompagna ogni novità dedicata al settore.
Nell’ambito dell’articolo 2, infatti, relativo a disposizioni in materia di potenziamento dell’amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all’estero e di adeguamento comunitario, è dato leggere “Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, e’ nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all’amministrazione statale concedente”.

Benché si convenga sulla fumosità del testo, o per meglio dire, sulla estrema difficoltà attraverso la quale un “normale” interprete può comprendere la portata lesiva dei principi comunitari in materia di concorrenza all’interno di prassi negoziali (che notoriamente sono o lecite perché consentite, o illecite perché vietate), occorre sottolineare che l’allarme che si è cercato di veicolare all’interno del comparto newslot, è assolutamente infondato.
I terzi incaricati della raccolta, infatti, sono “toccati” dal provvedimento solo in ragione dell’assonanza onomatopeica che avvicina la norma con la “dizione amministrativa” con cui i gestori sono contraddistinti.
I gestori, infatti, sono previsti nel bando di gara per l’affidamento della concessione della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi, anche se la “sensibilità” dell’epoca non era tale da intravedere in tali figure un operatore del gioco meritevole di consona qualifica.
Sia nel capitolato d’oneri che negli allegati dei capitolati tecnici, la figura del proprietario dell’apparecchio, ovvero dell’ex-proprietario del nulla osta di messa in esercizio, ovvero di colui che “offre” al collegamento telematico il proprio congegno, è prevista e identificata, così come espressamente previste e disciplinate sono le formule negoziali attraverso le quali regolare i rapporti tra “costoro” e gli aggiudicatari del bando.
Alle nuove convenzioni per le “future reti” si rivolge l’auspicio di una terminologia più appropriata e calzante con la realtà del mercato (nonché l’attuale dimensione industriale di quei gestori che oggi affrontano gli oneri di mantenimento delle performance di esercizio delle AWP); agli addetti ai lavori si rivolge l’invito a meglio ponderare le insidie interpretative della complessa normativa sul gioco pubblico.

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