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Il decreto crescita: le novità sul superammortamento

6 Agosto 2019

Reintrodotta la disciplina che, esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, consente di maggiorare del 30% il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
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Nuovamente operativa l’agevolazione destinata ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni. Questa volta, a essere premiati sono gli investimenti effettuati dal 1° aprile scorso al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione che, entro la fine dell’anno in corso, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
A stabilirlo l’articolo 1 del Dl n. 34/2019 (“decreto crescita”), che, di fatto, ripristina la disciplina originariamente dettata dall’articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), nella versione, però, in vigore nel 2018 (articolo 1, comma 29, legge 205/2017).
Pertanto, i nuovi beneficiari del superammortamento potranno usufruire della maggiorazione del 30% (fino al 2017 è stata del 40%) del costo di acquisto (ovvero, in caso di locazione finanziaria, della quota capitale del canone) dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
La disposizione, quindi, come puntualizzato dalla circolare 23/2016, non incide sul costo fiscalmente rilevante per:
– il calcolo delle plusvalenze (articoli 86 e 54, comma 1-bis, Tuir) o delle minusvalenze (articoli 101 e 54, comma 1-bis.1, Tuir)
– la deduzione integrale dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro (articoli 102, comma 5, e 54, comma 2, Tuir), la quale, di conseguenza, non viene meno nell’ipotesi in cui il costo del bene superi quell’importo per effetto della maggiorazione
– il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione (articoli 102, comma 6, e 54, comma 2, Tuir)
– il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali (articolo 1, comma 96, lettera b), legge n. 244/2007)
il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo (articolo 30, legge n. 724/1994).
Possono beneficiare della disciplina del superammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e gli enti non commerciali relativamente all’eventuale attività commerciale esercitata.
Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, sono ammessi all’agevolazione anche i contribuenti che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata.
La maggiorazione spetta anche alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011), non a quelle che adottano il “regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), per le quali l’ammontare dei costi sostenuti (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi) è irrilevante ai fini del calcolo del reddito imponibile, né alle imprese marittime rientranti nel regime della “tonnage tax” (articoli da 155 a 161 del Tuir), le quali, determinando il reddito imponibile in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi, non possono dedurre in via analitica le spese e i costi inerenti alle attività marittime agevolate.
Il beneficio, oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, spetta anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
In caso di investimenti fatti tramite contratto di leasing, la maggiorazione spetta all’utilizzatore, non anche al concedente. Poiché la norma si riferisce ai “canoni di locazione finanziaria”, l’agevolazione non spetta per i beni acquisiti tramite contratto di locazione operativa o di noleggio; in tale circostanza, la maggiorazione, in presenza dei necessari requisiti, può spettare al soggetto locatore o noleggiante.
I beni sono agevolabili se:
– “materiali”. La maggiorazione, quindi, non spetta per i beni immateriali (tuttavia, a tal proposito, si segnala che la legge di bilancio 2017 ha introdotto per alcuni tipi di beni immateriali una maggiorazione ad hoc, collegata all’iperammortamento – vedi circolare 4/2017)
– “strumentali” rispetto all’attività esercitata dall’impresa. Devono, cioè, essere di uso durevole e atti a essere impiegati all’interno del processo produttivo. Ne consegue che la maggiorazione non è applicabile ai beni destinati alla vendita (“beni merce”) e a quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita, come pure ai materiali di consumo
– “nuovi”. Sono pertanto esclusi quelli a qualunque titolo già utilizzati. Fa eccezione, non perdendo il requisito della novità, il bene esposto in show room e impiegato dal rivenditore al solo scopo dimostrativo: in tale circostanza, l’acquirente può fruire della maggiorazione. Questa, invece, non spetta nel caso in cui il cedente abbia in qualche modo utilizzato il bene per scopi diversi dalla semplice esposizione (ad esempio, l’auto immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi).
Per i beni complessi, se alla loro realizzazione hanno concorso anche beni usati, il requisito della “novità” si considera sussistente qualora l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo. Tale principio vale sia per i beni realizzati in economia sia per gli acquisti da terzi; in quest’ultima ipotesi, la circostanza deve essere attestata dal cedente.
Investimenti non agevolabili
Sono esclusi dal perimetro operativo dell’agevolazione gli investimenti in veicoli o altri mezzi di trasporto, sia se a deducibilità integrale (quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, cioè senza i quali l’attività non può essere esercitata, ad esempio le autovetture per le imprese che svolgono attività di noleggio o i veicoli adibiti a uso pubblico, come i taxi) sia se a deducibilità limitata; in altre parole, tutti i beni di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir.
Inoltre, per espressa previsione normativa, la maggiorazione non è applicabile agli investimenti in:
– fabbricati e costruzioni
– beni per i quali il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 prevede un ammortamento particolarmente lungo (più di 15 esercizi), con coefficiente inferiore al 6,5%
– beni elencati nell’allegato 3 alla legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei completi di equipaggiamento).
Limite di spesa
Una novità assoluta recata dal “decreto crescita” è l’introduzione di un tetto massimo agli investimenti agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica sulla parte eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.

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