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Decreto Crescita: semplificazioni per le dichiarazioni d'intento

8 Agosto 2019

Decreto Crescita: semplificazioni per le dichiarazioni d’intento
L’articolo 12 septies del DL 34/2019, pubblicato nella GU n. 100 del 30/04/2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha introdotto alcune semplificazioni per la dichiarazione d’intento.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vengono snellite le procedure di controllo per i fornitori degli esportatori abituali che dovranno solo continuare a verificare il protocollo di invio della dichiarazione d’intento, assegnato dal sistema telematico dell’Agenzia delle entrate e comunicato dall’acquirente dell’operazione. Ma andiamo con ordine.
Ad oggi, l’esportatore abituale è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate prima dell’effettuazione dell’operazione. A seguito dell’invio, l’Agenzia assegna un protocollo di ricezione alla dichiarazione, rilasciando apposita ricevuta telematica: quest’ultima deve essere fornita dall’esportatore abituale al proprio fornitore/prestatore (unitamente ad una copia della dichiarazione d’intento), il quale dovrà verificarne la validità, avvalendosi della procedura di controllo disponibile sul portale delle Entrate.
La dichiarazione d’intento, inoltre, deve essere progressivamente numerata sia dal dichiarante che dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; infine, gli estremi della dichiarazione devono essere riportati nelle fatture emesse.
Il fornitore/prestatore deve infine riepilogare in dichiarazione annuale IVA le dichiarazioni d’intento ricevute (quadro VI).
A decorrere dal 1° gennaio 2020, entrano in vigore le semplificazioni introdotte dall’articolo 12 septies della L. 58/2019, che ha modificato l’articolo 1 del DL 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17. La nuova procedura da seguire sarà la seguente:
l’esportatore abituale continua a trasmettere la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione;
gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione dogana;
l’esportatore abituale è tenuto a comunicare al proprio fornitore (o Dogana) il protocollo di ricezione presente nella ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Decade, quindi:
– l’onere di numerare e registrare in apposito registro la dichiarazione d’intento;
– l’onere gravante sul fornitore di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA le dichiarazioni d’intento ricevute.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, cambiano anche le sanzioni gravanti sul fornitore dell’operazione che emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/1972 prima di verificare la trasmissione della dichiarazione d’intento del proprio cliente.
Il comma 4-bis dell’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, viene sostituito dal seguente: “È punito con la sanzione prevista al comma 3 (dal 100 al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni….senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17”.
In precedenza, il citato articolo 7 prevedeva l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, gravante sul cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione (testo ancora in vigore fino al 31 dicembre 2019); pertanto, tale sanzione fissa viene irrogata al fornitore che emette fattura non imponibile IVA, anche quando l’esportatore abituale ha correttamente trasmesso la dichiarazione d’intento (ante effettuazione dell’operazione) ma non ha inviato copia della stessa e della ricevuta d’invio al proprio fornitore.
Si rimanda, infine, ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita, le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni in commento (articolo 12 septies, comma 3).

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