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Decreto "Dignità" in materia di giochi risposte ai quesiti

24 Ottobre 2018

(a cura di Marco Minoccheri, consulente fiscale AS.TRO)

Pubblichiamo una serie di risposte ai quesiti posti sulla stampa specializzata in relazione all’applicazione del Decreto Dignita’ in materia di giochi

Bar e slot machine

Aprirò nei prossimi giorni un bar; ho già predisposto l’inserimento di 4 slot machine. Quali sono le formule di avvertimento che devo adottare?

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 bis comma 4 introdotto in sede di conversione in Legge (Legge n. 96 del 09.08.2018 in vigore dal 12.08.2018) del Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 12.07.2018) le formule di avvertimento introdotte dal comma 2 dello stesso articolo, al fine di informare gli avventori sui rischi connessi al gioco d’azzardo, devono essere apposte anche su apparecchi da intrattenimento quali slot machine o videolottery, nonché nelle rispettive aree e nei locali ad essi adibite.

Contenuto del testo della formula di avvertimento e caratteristiche grafiche delle avvertenze saranno stabilite con apposito Decreto del Ministro della Salute, da emanarsi, in concerto con l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

In ogni caso le formule di avvertimento, di dimensioni tali da essere immediatamente visibili agli avventori, dovranno contenere la dicitura “Questo gioco nuoce alla salute”.

Lotterie – formule di avvertimento

Sto organizzando una festa paesana e come ogni anno proponiamo una lotteria con premi in natura (per lo più prodotti agricoli della nostra terra o buoni spesa nei negozi di alimentari). Mi dicono che sono state introdotte delle novità

sulla predisposizione dei biglietti. Quali sono? I biglietti sono già stati stampati nel mese di giugno; devo provvedere a ristamparli?

L’articolo 9 bis del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni in Legge n. 96 del 09.08.2018) ha introdotto l’obbligo di inserire delle formule di avvertimento nei tagliandi delle lotterie istantanee.

L’obiettivo è quello di contrastare la ludopatia (ovvero la dipendenza dal gioco d’azzardo).

Tale articolo, inserito proprio in sede di conversione, prevede espressamente che: “i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo”.

Il successivo comma 2 demanda ad un Decreto del Ministero della Salute la definizione del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze da indicare nel biglietto della lotteria stampabile.

In ogni caso sicuramente i biglietti dovranno contenere almeno la formula “Questo gioco nuoce alla salute”.

Se i biglietti, nel caso di specie, sono già stati stampati prima dell’entrata in vigore della Legge di Conversione (12.08.2018) questi potranno comunque essere utilizzati e venduti, senza obbligo quindi di essere ristampati, entro i 12 mesi successivi ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 9 bis del Decreto Dignità.

Divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro

E’ tempo di sagre paesane. Come di consueto organizziamo una pesca di beneficienza allo scopo di raccogliere fondi per le attività del patronato. Alcuni negozianti del quartiere ci sostengono con piccoli contributi in cambio di pubblicità. E’ ancora possibile farlo?

Il Decreto Dignità ha dedicato ampio spazio alla lotta alla dipendenza dal gioco d’azzardo, ludopatia, che proprio in questa occasione viene meglio definita come “disturbo del gioco d’azzardo” e quindi classificata come vera e propria patologia.

In virtù di ciò sono stati definiti alcuni divieti rafforzando quanto già contenuto all’articolo 1 commi 938 e 939 della Legge di Bilancio 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015).

In particolare, i commi sopra indicati pur riconoscendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vietava specifiche modalità e ne sanciva il divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni trasmesse nella fascia oraria che va dalle 7.00 alle 22.00 di ogni giorni, ambito in cui gli spettatori sono per lo più giovani.

L’articolo 9 del Decreto Dignità è intervenuto rafforzando ulteriormente la tutela del consumatore ed imponendo, all’articolo 9 comma 1, un divieto di carattere generale per qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse manifestazioni sportive, culturali e artistiche, trasmissioni televisive e radiofoniche, stampa quotidiana e periodica, pubblicazioni in genere, affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.

Tale divieto, che in ogni caso entrerà in vigore a partire dal prossimo 01.01.2019, non si applica alle lotterie nazionali ad estrazione differita, alle manifestazioni di sorta locali (lotterie, tombole e pesche organizzate da enti morali, comitati assistenziali, ecc.).

In virtù di tale deroga, che in ogni caso contrasterebbe un divieto vigente dal prossimo 01.0.2019, per la manifestazione in programma e per la pesca di beneficienza promossa non vi sono obblighi o divieti di sorta a forme di pubblicità e promozione, a maggior ragione, in ogni caso, in quanto sicuramente la pesca di beneficienza non prevede premi in denaro.

Divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro – sanzioni

Quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto del divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro?

Premettiamo che il divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro di cui all’articolo 9 comma 1 del D.L. n. 87/2018 entrato in vigore il 14.07.2018, prevede la sua efficacia a partire dal prossimo 01.01.2019 e che pertanto le eventuali violazioni alle norme previste dall’articolo 9 decorreranno da tale data.

Le sanzioni, in caso di violazione, sono previste all’articolo 2 dello stesso articolo 9.

Sono poste a carico del committente della pubblicità, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, dell’evento o dell’attività.

Ai soggetti sopra indicati si applica la sanzione pecuniaria che prevede il pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore, per ogni singola violazione, a cinquantamila euro.

Restano confermate le eventuali maggiori sanzioni in caso di violazioni particolarmente gravi di cui all’articolo 7 comma 6 del cosiddetto Decreto Balduzzi (D.L. n. 158 del 13.09.2012).

In particolare, l’articolo 7 del suddetto D.L. Detta “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica”, prevedendo sanzioni particolarmente elevate da centomila euro a cinquecentomila euro, nel caso per esempio di messaggi pubblicitari rivolti ai minor.

Divieto di pubblicità – organi competenti al controllo

Quali sono gli organi preposti alla vigilanza e controllo per le violazioni al divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro?

L’articolo 9 comma 3 del Decreto Dignità individua l’autorità competente al controllo e vigilanza, alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 9 comma 1.

Nello specifico l’autorità competente è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base delle competenze ad essa attribuite di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

Si tratta di un’Autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia.

Disturbi del gioco d’azzardo

Come interviene il Decreto Dignità in relazione alla ludopatia?

Il Decreto Dignità interviene in maniera importante in materia di ludopatia. La riconosce come vera e propria patologia andando a definire, all’articolo 9 comma 1 bis, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite in denaro come “disturbi da gioco d’azzardo” – individuati con l’acronimo (D.G.A.).

Il Comma 1 bis, introdotto in sede di conversione in Legge (legge n. 96 del 09.08.2018) del Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 12.07.2018) prevede espressamente quanto segue:

“Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti “disturbi da gioco d’azzardo D.G.A.”.”.

Logo “no slot”

Sono titolare di un bar frequentato prevalentemente da giovani. Ho sentito parlare

del logo “no slot”; di che cosa si tratta?

Si tratta di un logo distintivo, introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Dignità, all’articolo 9 quiquies, che prevede: “1. E’ istituto il logo identificativo “No Slot”.”

Il logo è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale logo è rilasciabile ai pubblici esercizi e ai circoli privati che eleminano o che si impegnato a non installare gli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, ovvero slot machine e videolottery.

Le Condizioni per il suo rilascio e per la sua revoca in caso di violazione delle disposizioni, nonché la regolamentazione dell’uso del logo “No Slot” sono rinviate alle disposizioni di un prossimo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. n. 87/2018, su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.

Il comma 3 dell’articolo 9 quinques prevede che a poter rilasciare tale logo siano i Comuni.

Logo No slot – apparecchi

Quali sono gli apparecchi per i quali è richiedibile il loto no slot?

I pubblici esercizi o i circoli privati che si impegnano a non installare, o nel caso in cui gli apparecchi siano già presenti, si impegnino ad eliminarli, che possono richiedere presso il Comune di appartenenza il cosiddetto Logo No Slot introdotto dall’articolo 9 quinquies del Decreto Dignità ed istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico possono richiederlo con riferimento ai seguenti apparecchi:

– dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle FinanzeAmministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine,

– facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery.

Gioco lecito e minori

Avendo un bar per lo più frequentato da giovani e giovanissimi quali accorgimenti devo porre in atto soprattutto a tutela dei minori? Devo richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento?

I minori sono sicuramente i soggetti maggiormente esposti ai rischi di dipendenza dai giochi.

In quanto tali devono essere sicuramente tutelati e le disposizioni legislative chiedono in questo senso una particolare attenzione anche agli esercizi pubblici da quest’ultimi frequentanti al cui interno possono trovare apparecchi di giochi leciti.

Ecco quindi che la Legge n. 96 del 09.08.2018 in conversione del Decreto Dignità introduce l’articolo 9 quater disponendo che l’accesso agli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, quali ad esempio slot machine e videolottery) sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori.

Come è noto infatti la tessera sanitaria contiene i dati del soggetto ed il suo codice fiscale dal quale si rileva la data di nascita.

Lo stesso articolo prevede anche, a decorrere dal 01.01.2020, l’obbligo di rimozione di quegli impianti che siano privi di idonei meccanismi per rilevare l’età dei giocatori, con l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di violazioni particolarmente pesanti che possono arrivare a € 10.000 per ciascun apparecchio non conforme.

Monitoraggio offerta del gioco

Che tipo di monitoraggio è stato previsto rispetto all’offerta di gioco?

Al fine di rendere maggiormente efficace il contrasto all’uso di giochi che possono portare alla dipendenza e di tutelare maggiormente l’utenza, in particolar modo quella minorile, in sede di conversione del D.L. n. 87/2018, la Legge n. 96 del 09.08.2018 ha introdotto l’articolo 9 ter che prevede l’affidamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze in accordo con il Ministero della Salute l’attività di monitoraggio.

A seguito di tale attività i suddetti Ministeri dovranno relazionare annualmente in Parlamento i risultati di tale monitoraggio.

Per porre in atto tale monitoraggio potranno utilizzare una banca dati che tenga conto dell’andamento del volume di gioco e della sua distribuzione nel territorio, considerando con particolare attenzione le aree maggiormente a rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo.

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