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Decreto Fiscale: Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione e delle procedure di accertamento

9 Novembre 2018

Come noto, recentemente è stato pubblicato in G.U. il Decreto Fiscale Collegato alla Legge di Bilancio, 2019 contenente una serie di “disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”segnaliamo ai nostri associati due opportunità di regolarizzare gli esiti negativi di procedure di accertamento e processi verbali di constatazione effettuate di recente alle nostre aziende.

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

I processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti vantaggiosamente tramite la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES/IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

Il Decreto precisa che:

– la definizione può avvenire solo per i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio;

– la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento tenendo conto anche del raddoppio dei termini;

  • la definizione si perfeziona tramite il versamento delle imposte (autoliquidate nella dichiarazione) effettuato in un’unica soluzione o della prima rata, entro il 31 maggio 2019. Le somme dovute possono, infatti, essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione con eventuali crediti disponibili.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

E’ consentita:

– la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi o eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24 ottobre 2018;

– la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio di cui agli artt. 5 comma 1, lett. c) e 11, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 24 ottobre 2018. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi o eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data;

– il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi o eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento.

Le predette sanatorie sono perfezionate con il versamento delle somme in unica soluzione/prima rata entro i suddetti termini.

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