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Decreto fiscale: pace fiscale per lo sport dilettantistico

19 Novembre 2018

Il decreto legge 119/2018 apre la “pace fiscale” anche agli enti sportivi dilettantistici, riconoscendogli la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa speciale e di avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle entrate (articolo 7).
Dichiarazione integrativa speciale
Innanzitutto, si prevede che società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, possono usufruire dei vantaggi offerti dalla “dichiarazione integrativa speciale” per tutte le imposte dovute e per ciascun periodo d’imposta, nel limite complessivo di 30mila euro di imponibile annuo.
In questo caso, le regole da seguire, gli adempimenti da effettuare, i termini da rispettare e i vantaggi derivanti dall’adesione sono quelli previsti per la genericità dei contribuenti e disciplinati dall’articolo 9 del decreto (vedi “Dichiarazione integrativa speciale: un’altra strada per la pace fiscale”).
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Oltre alla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa speciale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono anche definire in via agevolata gli atti del procedimento di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl).
Le regole da seguire sono quelle dettate dall’articolo 2 del Dl 119/2018 (vedi “Pace fiscale: atti di accertamento definibili entro il 23 novembre”), ma con alcune particolarità. Il legislatore, infatti, ha previsto che, per la definizione agevolata, gli enti dilettantistici devono versare un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate (fatta eccezione per l’Iva, dovuta per intero) e al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.
Definizione agevolata delle liti pendenti
Società e associazioni sportive dilettantistiche possono, inoltre, definire con modalità agevolata le liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto (vedi “Pace fiscale e vertenze tributarie: ok alla definizione agevolata”).
In questo caso, però, sono previsti versamenti differenziati a seconda del grado di giudizio e dell’esito della eventuale pronuncia giurisdizionale resa. Più precisamente, gli enti sportivi dilettantistici devono versare:
il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, al 24 ottobre 2018, la controversia pendeva ancora in primo grado
il 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018
il 50% del valore della lite e il 10% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.
Preclusione
Per espressa previsione normativa, le società e le associazioni sportive dilettantistiche non possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, alle condizioni per esse specificamente previste, se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30mila euro per ogni imposta, Ires o Irap, accertata o contestata.
In questo caso, peraltro, gli enti possono comunque avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle controversie tributarie pendenti secondo le regole previste per la generalità dei contribuenti dagli articoli 2 e 6 del decreto legge.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Infine, al pari di tutti i contribuenti, le società e le associazioni sportive dilettantistiche (iscritte nel Registro Coni) possono definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione a loro consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non era stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.
In tal caso, quindi, si applicano le regole previste dall’articolo 1 del decreto legge 119/2018 (vedi “Pace fiscale: processi verbali definibili entro il 31 maggio 2019”).
Fonte: Fisco Oggi

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