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Decreto Legge Sanità: occasione storica per il riassetto del comparto

12 Settembre 2012

Le disposizioni del decreto legge “Balduzzi”, diffuse oggi dalla Stampa, contengono tre profili che richiedono immediato e analitico commento.

  1. La ricollocazione della rete fisica di gioco tramite awp, nell’ottica di salvaguardia del gettito erariale e dei luoghi “effettivamente” sensibili, quali Istituti scolastici, luoghi di cura sanitaria, luoghi di culto.

  2. L’avvio della c.d. “carta dei diritti del giocatore”, ovvero l’obbligatoria rappresentazione delle probabilità di vincita ai giochi pubblici, e l’obbligatoria comunicazione responsabile nei punti vendita.

  3. La limitazione della pubblicità sul gioco, in ottica di salvaguardia dei minorenni, cui si abbina l’allestimento di un programma di controlli territoriali mirati alla verifica del rispetto di divieto di gioco a premio per i minori.

La norma si apprezza per la ricerca di equilibrio tra le varie esigenze in campo, ma soprattutto per la grande occasione che offre alle realtà del settore più lungimiranti e più consapevoli della necessità di razionalizzare la rete distributiva terrestre al fine di salvaguardare la effettiva redditività degli investimenti.

Giova ricordare che AS.TRO cavalca da tre anni una battaglia per la trasformazione del punto vendita in un punto “anche” di “informazione” responsabile del gioco lecito, e per l’affermazione di una cultura del gioco lecito in cui la trasparenza sulle regole (anche tecniche) costituisce tassello fondamentale.

Per citare le parole di Matteo Iori, Presidente del Conagga, apparse sulla odierna cronaca di Reggio Emilia, il gioco ha bisogno di un “dibattito che sappia parlare al cittadino”, ammonendolo dei rischi a cui va incontro se intende il gioco per quotidiano e insostituibile “azzardo”, ma senza cedere ai moralismi. Anche chi è “contro” al gioco in tutto e per tutto, quindi, concorda che i “paletti” a tale attività debbano passare per la legalità, la serietà, la cognizione di causa, con ciò rifiutando la strumentalizzazione politico-moralistica a cui spesso è stata sottoposta l’azione di contrasto al gioco patologico gratuitamente messa in campo dai centri di ascolto, di accoglienza, di supporto .

Commento:

  1. DIVIETO DI PUBBLICITA’.

Il divieto è assoluto solo per le inserzioni all’interno di trasmissioni o rappresentazioni cine-teatrali rivolte prevalentemente ai giovani. La gravissima sanzione che tutela il divieto (sino a mezzo milione di euro), richiederà tuttavia una specificazione, dovendosi evidenziare l’eccessiva carenza di tassatività della norma al cui rispetto sono chiamati il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo di distribuzione del mezzo di diffusione del mezzo (formula anch’essa non proprio chiarissima, laddove la proprietà di un mezzo televisivo sia entità diffusa, ovvero diversa da quella gestionale-amministrativa dello stesso) .

Non è facile determinare, infatti, l’intrinseca connotazione della trasmissione o della rappresentazione rivolta “prevalentemente” ai giovani, ovvero ad un target di utenza idoneo a comprendere anche i c.d. giovani adulti, e quindi difficilmente circoscrivibile. Resta l’interrogativo per i canali tematici dedicati h 24, per esempio, al poker texano, a cui i giovani sono affezionatissimi e ai quali l’applicazione del divieto risulterebbe particolarmente inefficace.

Per quanto riguarda, invece, le imposizioni impartite al “messaggio pubblicitario” in sé, e quindi alla stessa informazione promozionale globalmente intesa, il decreto introduce principi condivisibili, ma necessitanti di un chiarimento di fondo. La pubblicità è un investimento aziendale finalizzato alla promozione commerciale che non può non avere “anche” un effetto di (almeno) potenziale e teorica incentivazione. Ciò che si evidenzia, pertanto, è la eccessiva fretta con cui tali disposizioni siano state scritte, senza una rappresentazione globale del contenuto positivo e negativo che avrebbe dovuto connotare il messaggio pubblicitario relativo al gioco lecito, alla luce di chiare finalità perseguite dal Legislatore.

Ulteriore elemento non chiaro, infine, è quello dell’Autorità Competente alla contestazione e irrogazione della sanzione. Parrebbe essere l’AAMS, benché non sia evidente se l’Amministrazione citata sia stata individuata come preposta anche per le violazioni attinenti la pubblicità ovvero solo per le c.d. assenze di “formule di avviso sui rischi”.

Nel caso di competenza dell’AAMS, si verificherebbe la contraddizione in termini di una Amministrazione che prima approva un piano pubblicitario (nulla osta contemplato dalle convenzioni), e poi eventualmente lo sanziona.

Nel caso di competenza ratione materiae dell’apposita Autority, la “stranezza” sarebbe la devoluzione all’Autority di valutazioni attinenti la “ammissibilità” del messaggio pubblicitario in determinate sedi, mentre all’AAMS quelle attinenti alla completezza delle informazioni evincibili anche dal proprio sito istituzionale. Posto che è l’AAMS che approva le campagne pubblicitarie dei Concessionari, sarebbe stato più logica la soluzione inversa, ovvero devolvere all’AAMS un generale potere di approvazione delle campagne promozionali sul “suo” prodotto, e all’Autority la competenza di verificare e reprimere messaggi promozionali inammissibili, incompleti, illecitamente incentivanti.

Il rinvio di efficacia di tale disposizione al 2013, infine, è probabilmente funzionale al mantenimento in essere delle attuali commesse pubblicitarie (tutela dell’economia), ma è sicuramente fattore di decadimento dell’urgenza che il decreto legge dovrebbe contenere.

  1. RICOLLOCAZIONE RETE FISICA AWP.

La disposizione in materia sancisce un dato preliminare, laddove riconosce (e non introduce ex novo), la competenza esclusiva di AAMS nel determinare i criteri distributivi della (sua) rete fisica delle awp, e quindi la “sua” esclusiva competenza a RI-VEDERE i parametri di insediamento degli apparecchi da gioco oggetto di future concessioni (tenendo conto sia dei pareri dei Comuni, quanto il mantenimento del gettito erariale).

La norma “in sé”, è il banco di prova per la maturità del settore.

Se essa risulta svuotata del suo originario contenuto di immediato pregiudizio, ovvero di immediato smantellamento della rete awp, sarebbe miope e sbagliato salutare come vittoria del settore il mero rinvio della ri-collocazione delle awp alle prossime concessioni, o la mera scomparsa delle distanze minime dai luoghi sensibili. Il tragico errore che si rischia di compiere è quello di non “usare” la norma per una immediata pianificazione territoriale del gioco che collochi la materia – da subito – all’interno della esclusiva competenza statale, rimuovendo le normative “stile” ALTO ADIGE o LIGURIA, recependo e filtrando le istanze di tutela dei territori alla luce del principio di tutela del gettito erariale.

  1. AVVIO DELLA “CARTA DEI DIRITTI DEL GIOCATORE”.

La norma viene così ribattezzata in ossequio alla battaglia che AS.TRO ha intrapreso, sin dal giorno della sua fondazione, per l’affermazione della cultura del gioco in Italia, il cui primo e fondamentale tassello consiste proprio nella “elevazione” del giocatore a consumatore tutelato, informato, sensibilizzato e responsabilizzato.

Il decreto legge impone avvisi sui rischi da dipendenza (sui quali la letteratura scientifica non è in grado di affermare nessun protocollo preventivo, salvo evidenziare i c.d. fattori sintomatici di allarme, come ad esempio “smetti di giocare se hai già perso mezzo stipendio”), e informazione sulle probabilità di vincita.

Non dispone, e questo è il rammarico maggiore, un decalogo per il gioco sicuro, ovvero si astiene dal riconoscere l’esistenza di una fruizione sicura del prodotto gioco. Ciò deriva dalla volontà di equiparare il gioco al fumo, anche se è ovvio che acquistare un gratta e vinci non è intrinsecamente dannoso come fumare una sigaretta (la quale, anche se non ti fa ammalare o non ti rende subito dipendente, un po’ di sostanza cancerogena te la trasmette lo stesso).

Anche su questo punto la genericità della norma rischia di vanificarne lo scopo, in quanto sarebbe stato preferibile che non fosse il “povero” operatore privo di laurea in psicologia a dover comprendere la natura e la fattezza degli avvisi, decretando semplicemente il dovere di diffusione di un protocollo informativo standard e approvato istituzionalmente.

Quanto all’informazione sulle probabilità di vincita, la palla passa ai tecnici: le slot sono le uniche “entità” a percentuale di retrocessione garantita in termini effettivi e deterministici. Per gli ulteriori prodotti sarà necessaria una spiegazione così lunga e complessa che dovrà comportare il rimando ad altre fonti, necessariamente tecniche e complesse.

Vediamo la norma:

Art. 7

(Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica )

…….(comma 1,2,3 OMISSIS).

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi :

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c ) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare è tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a ) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.

8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all’ articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato l’ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

9. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno cinquemila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.

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