Skip to main content
Logo Confindustria
Know your limit. Play within it.

Decreto terzi incaricati della raccolta: il contravventore alle norme sul gioco lecito comporta sempre la perdita dei requisiti

28 Aprile 2011

Il “famoso” decreto sui terzi incaricati della raccolta, che, come noto, prevede l’impossibilità di essere (o continuare ad essere) contraente di un Concessionario pubblico di gioco per tutti coloro che abbiano violato le norme sul gioco lecito, non ha mai goduto di grande clamore nei media, ma in realtà è sempre stato applicato dall’Amministrazione Finanziaria. A riprova dell’assunto, la recente ordinanza del Consiglio di Stato del 5 aprile 2011, sezione IV, che conferma integralmente il rigetto della sospensiva proposta al T.A.R. Lazio da parte di un titolare di punto S.N.A.I. di Fabriano, destinatario di un provvedimento di “decadenza” dallo status di terzo incaricato della raccolta di gioco. Antefatto del provvedimento, un accertamento della g.d.f. del 18/10/2006, nel cui ambito veniva ravvisato lo stato di inefficienza della connessione telematica delle new slot installate nel punto di raccolta scommesse. Il 27/10/2010 (data verosimilmente successiva al passaggio in giudicato della controversia sorta sul merito della ispezione) “scatta” il provvedimento di inibizione a contrarre con il Concessionario, il quale, esegue puntualmente il distacco da remoto della connessione telematica delle new slot.
Il T.A.R. Lazio si spoglia della questione ravvisando nel ricorso l’assenza di ragioni che possano far presumere una ragione nel merito, e il Consiglio di Stato ribadisce l’assunto evidenziando un importante principio di diritto: “il provvedimento tramite il quale AAMS applica il decreto sui terzi incaricati della raccolta non ha natura discrezionale ma vincolata”, con ciò presupponendo che l’Amministrazione deve sempre adottarlo senza accedere ad alcun tipo di esame fattuale discernente i singoli profili della avvenuta (e contestata in via definitiva) violazione di legge.
    Il monito che giunge dal provvedimento in esame è chiaro: dopo la contravvenzione all’articolo 110 tulps, la perdita dei requisiti di terzo incaricato della raccolta è automatica e discende per diritto, salvo poi attendere il concreto e specifico provvedimento che riconosca. a livello amministrativo, ciò che nella sfera giuridica si era già avverato.

L’unico fattore di “demoralizzazione”, al fronte di un buon esempio di efficienza amministrativa e giudiziaria, è il riscontro di sostanziale tenuità della sanzione: dopo 5 anni, infatti, si ottiene la c.d. “riabilitazione amministrativa”, con ciò presupponendo che dopo il 18/10/2011 il raccoglitore interdetto potrà riacquistare i suoi requisiti e tornare nel circuito della distribuzione di gioco lecito.

Questo dato fa comprendere quanto sia fondamentale l’albo pubblico introdotto dalla Legge di Stabilità, di prossima emanazione da parte dell’Amministrazione, unico strumento idoneo a sancire l’”espulsione a vita” del contravventore.

I NOSTRI PARTNER

Logo snaitech
Logo Astro
Logo codere
Logo ASTRO