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Deducibilità fiscale delle Auto immatricolate autocarro

9 Ottobre 2019

Per talune categorie di mezzi di trasporto, la deducibilità dei costi non segue le limitazioni imposte dall’art. 164 del TUIR ma quelle ordinarie previste dal criterio dell’inerenza. Si tratta delle seguenti categorie:
– autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
– autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose (con abitacolo destinato almeno per la metà della sua superficie al trasporto di cose in modo permanente);
– autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio.
La possibilità di poter dedurre integralmente i costi facendo riferimento esclusivamente al principio dell’inerenza ha portato per tutti gli anni ‘80 e ‘90 molte imprese a dar sfoggio di fantasia immatricolando come autocarri le auto ad uso ufficio, nonostante il loro utilizzo fosse quello di una normale autovettura. Il buco normativo che poggiava le proprie basi su requisiti di natura esclusivamente formali come l’immatricolazione, si mostrò in tutta la sua debolezza con l’avvento dei SUV: veicoli immatricolati come autocarri che fecero emergere chiaramente il problema, inducendo il legislatore a correre ai ripari per identificare quali fossero i falsi autocarri.
E così, con l’obiettivo di contrastare tali fenomeni elusivi, l’Amministrazione Finanziaria ha emanato il provvedimento n. 184192 del 6 dicembre 2006. Tale provvedimento stabilisce i criteri per individuare i veicoli immatricolati come autocarro esclusivamente per motivi di convenienza fiscale.
I criteri, che si desumono dalla lettura del libretto di circolazione dell’autocarro, sono i seguenti:
1) codice di carrozzeria: possono rientrare tra i falsi autocarri i veicoli che, pur immatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0;
2) numero di posti: possono rientrare tra i falsi autocarri i veicoli che, pur immatricolati N1 offrano comunque almeno quattro posti per il trasporto di persone;
3) rapporto potenza/portata: possono rientrare tra i falsi autocarri i veicoli che, pur immatricolati come N1, abbiano un rapporto tra potenza del motore (Pt) espressa in Kw e portata del veicolo (P), ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.

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