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Definizione agevolata liti pendenti: codici tributo per l’adesione entro il 31 maggio 2019

18 Marzo 2019

Con Provvedimento 18 febbraio 2019, n. 39209, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018; con la stessa possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
In particolare, viene precisato che la domanda deve essere presentata per ciascuna controversia tributaria autonoma in modalità telematica entro il 31 maggio 2019;
l’importo dovuto non è compensabile con eventuali crediti ed il pagamento può essere effettuato in unica soluzione tramite Mod. F24 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 1.000,00 o ratealmente (massimo 20 rate trimestrali con interessi) per importi superiori ad euro 1.000,00.
Con Risoluzione 21 febbraio 2019, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:
PF30, denominato “IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF31, denominato “Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF32, denominato “Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF33, denominato “IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF34, denominato “Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF35, denominato “Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF36, denominato “Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”.
Si ricorda che il D.L. n. 119/2018 ha previsto che possono avvalersi della definizione agevolata (al verificarsi di particolari condizioni) anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017.

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