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Definizione agevolata liti pendenti : un'opportunità per chiudere i contenziosi tributari entro il 31 maggio 2019

22 Marzo 2019

In considerazione dei diffusi contenziosi tributari presenti nel nostro settore, poniamo l’attenzione dei nostri associati in merito all’opportunità di definirli con la sanatoria delle liti fiscali pendenti prevista dal D.L. n. 119/2018 ed attiva fino al 31 maggio 2019.
Con l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti possono essere definite infatti le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
In particolare, la norma agevolativa consente di chiudere le controversie con il Fisco evitando sanzioni e interessi, a patto che l’atto introduttivo del primo grado di giudizio sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data della domanda di definizione agevolata, non sia stata già emessa pronuncia definitiva.
Il modello per la definizione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dalle sezioni utili a identificare il richiedente e la controversia oggetto della definizione, l’atto impugnato, la somma dovuta in base agli scaglioni previsti dalla speciale disciplina, e le modalità di pagamento.
In particolare, viene precisato che la domanda deve essere presentata:
– per ciascuna controversia tributaria autonoma;
– in modalità telematica entro il 31 maggio 2019;
Inoltre, l’importo dovuto non è compensabile con eventuali crediti.
Il pagamento può essere effettuato:
– in unica soluzione tramite Mod. F24 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 1.000,00;
– ratealmente (massimo 20 rate trimestrali con interessi) per importi superiori ad euro 1.000,00.
Per far pace con il Fisco usufruendo della procedura agevolativa, c’è tempo fino al 31 maggio 2019.
A ogni controversia, stabilisce il provvedimento, deve essere “dedicato” un distinto modello, che è esente dall’imposta di bollo. La presentazione deve avvenire in via telematica. A occuparsene può essere direttamente il contribuente abilitato ai servizi dell’Agenzia oppure un incaricato autorizzato (che deve essere messo nelle condizioni di operare entro il 31 maggio 2019); altra via possibile è la consegna della domanda presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate.
Il richiedente deve conservare la domanda fino all’estinzione definitiva della controversia insieme alle ricevute dei versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio che a seguito della procedura agevolativa, e alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 1, comma 4, Dl 148/2017 – “rottamazione-bis”), nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.
Il pagamento è in un’unica soluzione, se la somma dovuta non supera i 1.000 euro; per gli importi superiori, è possibile frazionare fino a un massimo di venti rate trimestrali con scadenze 31 maggio (la prima è il 31 maggio 2019), 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio. Per le scadenze successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1° giugno 2019 e fino alla data del pagamento.
Devono essere effettuati versamenti distinti per ciascuna definizione utilizzando il modello F24. La somma non è compensabile con eventuali crediti vantati. I relativi codici tributi saranno istituiti con separata risoluzione.
La procedura agevolativa si perfeziona soltanto con la presentazione della domanda e il pagamento dell’importo totale o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata ai sensi della disciplina della “rottamazione-bis”, il perfezionamento è subordinato anche al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
In particolare, viene precisato che la domanda deve essere presentata per ciascuna controversia tributaria autonoma in modalità telematica entro il 31 maggio 2019;
L’importo dovuto non è compensabile con eventuali crediti ed il pagamento può essere effettuato in unica soluzione tramite Mod. F24 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 1.000,00 o ratealmente (massimo 20 rate trimestrali con interessi) per importi superiori ad euro 1.000,00.
Con Risoluzione 21 febbraio 2019, n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:
PF30, denominato “IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF31, denominato “Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF32, denominato “Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF33, denominato “IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF34, denominato “Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF35, denominato “Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”;
PF36, denominato “Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF – Definizione controversie tributarie – art. 6 DL n. 119/2018”.
Si ricorda che il D.L. n. 119/2018 ha previsto che possono avvalersi della definizione agevolata (al verificarsi di particolari condizioni) anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017.

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