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Delibera “milanese” sui 500 metri e raffronto con la Legge Regionale Lombardia

29 Gennaio 2014

(A cura di: Avv. Michele Franzoso, Centro Studi AS.TRO)

Tutti sanno che, cambiando il criterio di misurazione di una distanza, “cambia” la distanza stessa.

La legge regionale n. 8/ 2013 dispone, all’articolo 5 comma 1, che “per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario osocio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.

Non vi è alcuna specificazione, quindi, sul metodo attraverso il quale misurare tale distanza, tra quelli che la scienza e l’urbanistica mettono a disposizione, come ad esempio “il percorso pedonale o automobilistico”, la “linea d’aria”, ecc.

A ciò si aggiunge, infine, che

  1. manca qualsiasi riferimento ai “punti” da considerarsi rispettivamente come partenza e fine della misurazione (ad esempio: la porta di accesso principale del locale “candidato” ad ospitare il gioco, la porta di accesso principale del locale sensibile, piuttosto che i limiti estremi delle estensioni delle unità immobiliari, ecc. ecc.);

  2. manca la specificazione della prova attraverso la quale documentare l’avvenuta misurazione (planimetria urbanistica piuttosto che contametri, ecc. ecc.)

La delibera di Giunta n. 45 del 24 gennaio 2014, molto correttamente, non eccede la delega assegnata dalla Legge Regionale alla sua competenza, e dispone semplicemente il profilo “quantitativo” della distanza stessa, nei termini massimi consentiti dalla Legge, ovvero 500 metri, senza introdurre ulteriori precisazioni non autorizzate dalla Legge.

Per queste ragioni il disposto legislativo unitamente alla sua “attuazione amministrativa” si profila indeterminato e incostituzionale, laddove rimanda (ma solo implicitamente e senza alcun conferimento di competenze) alle singole Autorità, investite di competenze autorizzatorie, l’adozione di proprie scelte tecniche di misurazione della distanza. Avremo così la Questura che adotterà la distanza evincibile da una “carta”, accanto ad un Comune che misurerà la distanza prendendo il limite estremo di estensione di un ospedale o di una chiesa (che può essere di centinaia di metri), rispetto al limite estremo di estensione del locale (che può essere di diverse vetrine e quindi di diverse decine di metri), per non parlare di chi adotterà, invece, la porta di accesso principale come “punto” di misurazione , utilizzando poi una strumentazione laser, ovvero altre a disposizione degli Uffici tecnici.

In parole povere, laddove la distanza “in linea d’aria” tra luogo sensibile e insediamento di punto di gioco sia “all’incirca” di 450-500 metri la “querelle” a base di perizie metriche è da dare per scontata, con buona pace per gli intendimenti manifestati dal legislatore regionale (che attraverso la distanza ha inteso tutelare profili socio-sanitari e non urbanistici), ma soprattutto con intollerabile compromissione dei diritti costituzionali di impresa e di difesa.

Da un punto di vista generale, pertanto, la strada dell’impugnativa al T.A.R. della delibera di Giunta, con conseguente istanza di remissione alla Consulta della disposizione regionale indeterminata risulta un percorso percorribile e giuridicamente fondato.

Sotto il profilo dell’ammissibilità dell’iniziativa giudiziaria, invece, è verosimile che occorra uno specifico “casus belli” che possa configurare rilevante quanto sopra esposto al fine della decisione della vertenza, ovvero il diniego di autorizzazione inflitto ad un locale che, invece, si sostiene essere più “lontano” di 500 metri dal luogo sensibile, secondo criteri di misurazione differenti da quelli adottati (senza copertura normativa) dall’Amministrazione procedente.

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