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Dichiarazioni d’intento 2020: dal 1 gennaio 2020 cambiano le regole

9 Gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Dall’altra parte il fornitore, al fine di poter emettere le fatture senza l’applicazione dell’IVA, deve soltanto verificare la trasmissione. In assenza di tale riscontro, in capo a quest’ultimo si applicherà una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’imposta. Ad oggi, tuttavia, mancano ancora le disposizioni attuative per permettere l’applicazione di fatto di tali modifiche.
Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha semplificato l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali.
L’art. 12-septies del decreto, intervenendo sul dettato dell’art. 1, lettera c), D.L. n. 746/1983 infatti dispone che – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA l’esportatore abituale deve soltanto inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
Leggi anche Dichiarazioni d’intento: procedura semplificata per gli esportatori abituali
Disciplina vigente fino al 31 dicembre 2019
La disciplina relativa alla presentazione delle dichiarazioni d’intento ha subito significative modifiche nel 2014 ad opera dell’art. 20, D.Lgs. n. 175/2014, il quale ha disposto – a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015 – l’obbligo per gli esportatori abituali di inviare ai fornitori o alla dogana le dichiarazioni d’intento soltanto dopo averle presentate all’Agenzia delle Entrate, insieme alla relativa ricevuta di trasmissione.
Il fornitore dell’esportatore abituale, dal suo conto è tenuto, prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità IVA, a verificare la trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Non solo: il fornitore è tenuto a riepilogare nella propria dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.
In parallelo con tali modifiche è stata disposta la revisione del regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, introducendo una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro, in capo al cedente o prestatore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi senza applicare l’IVA prima di:
– aver ricevuto dal cessionario/committente la dichiarazione d’intento;
– aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in essa contenuti.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, a decorrere dal 1° marzo 2017 è stato introdotto anche un nuovo modello di dichiarazione d’intento, che sostituisce quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014, che gli esportatori abituali devono utilizzare per effettuare acquisti o importazioni di beni senza applicazione dell’IVA.
Il nuovo modello, a differenza del previgente non prevede più (ai campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da”) l’emissione di dichiarazioni d’intento riferite agli acquisti senza IVA dell’esportatore abituale in un determinato intervallo temporale.
Scopo di tale modifica, così come si legge nelle motivazioni del provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016, è quello di consentire “un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio” degli acquisti effettuati dagli esportatori abituali, “anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.
Dal 1° marzo 2017, infatti, è stata ammessa la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento che si riferiscano ad una singola operazione o ad un insieme di operazioni fino ad un dato importo (restando “attivi” soltanto i campi 1 e 2 del modello).
Disciplina vigente dal 2020
Intervenendo nuovamente sulla formulazione dell’art. 1, lettera c), D.Lgs. n. 746/1983 si dispone che – per potersi avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA – l’esportatore abituale deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere, quindi, indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
In altri termini, a decorrere dal 2020, sarà compito del fornitore dell’esportatore abituale:
– eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
– indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.
Pertanto, a seguito di tale modifica, in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Inoltre, i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.
Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1, D.Lgs. n. 746/1983, infine, è stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e dal fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.
Dalla sanzione fissa a quella progressiva
Correlativamente alla modifica della disciplina relativa alle dichiarazioni d’intento, viene modificato anche l’art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/1997, disponendo che è punito con una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.
Disposizioni attuative
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – ad oggi ancora non emanato – devono essere individuate le modalità applicative per l’attuazione delle modifiche.

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