Distributori automatici di banconote: la "manutenzione" è soggetta a Iva
I giudici comunitari, chiamati a fornire chiarimenti sul perimetro applicativo dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 13, della sesta direttiva, ne circoscrivono la portata, escludendo l’esenzione per le prestazioni di servizi fornite da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote (Corte di giustizia Ue, causa C-42/18 del 3 ottobre 2019). Tale sentenza sebbene riguardante distributori automatici di banconote operativi in istituti di credito riteniamo sia di interesse anche per i distributori di banconote operanti nel settore del gioco e pertanto valida per parallelismo anche per tale settore e pertanto ne pubblichiamo a seguito i dettagli:
Il fatto
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parte B, comma d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/Cee ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione fiscale tedesca a una società in ordine al rifiuto, opposto da tale amministrazione, di accordare alla società una esenzione dall’Iva per determinate prestazioni fornite a una banca relative alla gestione di distributori automatici di banconote (Atm).
A tal fine, la società installava hardware e software necessari al corretto funzionamento degli Atm; era altresì incaricata del trasporto delle banconote, messe a disposizione dalla banca, e del rifornimento dei distributori automatici e svolgeva attività di consulenza in merito al funzionamento degli stessi distributori.
La società, in seguito a un accertamento dell’amministrazione fiscale, presentava una dichiarazione Iva rettificativa, chiedendo che fosse modificato l’avviso di accertamento, ritenendo che le prestazioni relative alla gestione di distributori automatici di banconote fossero esenti.
Da ciò derivava l’instaurazione di un contenzioso, per effetto del quale la competente autorità giurisdizionale sottoponeva al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui chiedeva se l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva, debba essere interpretato nel senso che rientra in un’operazione relativa ai pagamenti esente dall’Iva, la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce Atm, consistente nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell’installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell’erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo.
Le valutazioni della Corte
La Corte Ue fornisce una risposta negativa al quesito sottoposto alla sua attenzione dal giudice del rinvio, sulla base del seguente iter interpretativo.
Al riguardo, osserva preliminarmente che un prelievo da un distributore automatico di banconote costituisce, in base al diritto comunitario, un “servizio di pagamento”. Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, per essere qualificati come “operazioni relative ai pagamenti” ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva, i servizi devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento e, quindi, che operi il trasferimento di fondi e implichi modifiche giuridiche ed economiche. In tal senso, differisce dal servizio esente ai sensi della sesta direttiva la fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica. La Corte procede pertanto a una verifica che attiene agli aspetti funzionali per decidere se un’operazione riguardi i pagamenti ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva.
Risulta determinante, per stabilire se una prestazione sia idonea a operare trasferimenti di fondi e a implicare modifiche giuridiche ed economiche, e in quanto tale sia ascrivibile o meno tra le prestazioni che beneficiano dell’esenzione Iva, sapere se l’operazione trasferisca, in modo effettivo o potenziale, la proprietà dei fondi in esame, o sia idonea a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un tale trasferimento.
Nella controversia in esame, la società non addebitava i conti bancari interessati, ma consegnava fisicamente gli importi di denaro prelevato ai distributori automatici di banconote di cui garantiva l’operatività, e non autorizzava le operazioni.
Alla società infatti non spettava il potere decisionale in ordine alle operazioni considerate, limitandosi la stessa a trasmettere i dati, attraverso degli intermediari, alla banca che aveva emesso la carta bancaria utilizzata ed eseguendo le istruzioni provenienti da tale banca, procedendo all’erogazione del contante richiesto.
Quindi, creava una registrazione del prelievo di contante che trasmetteva come istruzione contabile alla banca che gestiva il distributore automatico di banconote interessato.
Da tale ricostruzione consegue che i servizi forniti dalla società non appaiono idonei a operare un trasferimento di fondi né a implicare le modifiche giuridiche ed economiche che caratterizzano una “operazione relativa ai pagamenti”, come definita ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva.
La Corte Ue osserva, inoltre, che tale interpretazione non può essere messa in discussione dal fatto che i servizi forniti dalla società sulla raccolta di dati e la loro trasmissione, nonché l’erogazione di contante, erano indispensabili al fine di realizzare una operazione relativa ai pagamenti esenti. In più, è coerente con la finalità perseguita dalla norma di riferimento di ovviare alle eventuali difficoltà collegate alla determinazione del corrispettivo della prestazione e, quindi, della base imponibile. Difatti, nel caso concreto, risulta che il corrispettivo ricevuto dalla società per la prestazione dei propri servizi sia agevolmente individuabile.
Le conclusioni della Corte UE
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi fornita a una banca che gestisce distributori automatici di banconote, che consiste nel rendere e nel mantenere operativi tali distributori, nel rifornirli, nell’installare in essi hardware e software al fine di leggere i dati delle carte bancarie, nel trasmettere una richiesta di autorizzazione al prelievo di contante alla banca che ha emesso la carta bancaria utilizzata, nell’erogare il contante richiesto e nel registrare le operazioni di prelievo, non è esente dall’Iva.
Data sentenza: 3 ottobre 2019 – Numero della causa: C-42/18 – Nome delle parti: Finanzamt Trier contro Cardpoint Gmbh
(Fonte: Fisco Oggi)