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Distributori automatici con chiavetta: interpello in materia di registrazione dei corrispettivi

28 Ottobre 2019

I distributori automatici forniti in comodato d’uso a palestre, che erogano i prodotti tramite “chiavette” o abbonamenti acquistati presso la reception del centro sportivo non sono propriamente vending machine perché non incassano direttamente il denaro, di conseguenza, il rivenditore fino al 1° gennaio 2020 non è tenuto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (risposta n. 413 dell’11 ottobre 2019).

Pubblichiamo questo interessante articolo di Fisco Oggi (rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate) che descrive l’esito di un interpello in materia di distributori automatici.

A porre il quesito è un rivenditore di distributori automatici posti generalmente, in comodato d’uso, all’interno di palestre o strutture simili. Gli apparecchi erogatori funzionano tramite un dispositivo che, una volta attivato dal cliente, consente di acquistare il prodotto tramite ricarica, come avviene per le chiavette tradizionali, oppure per mezzo di un abbonamento di durata variabile.

Le ricariche e gli abbonamenti vengono acquistati direttamente alla reception della palestra, che incassa le somme per conto dell’istante, mentre sarà quest’ultimo a inviare, per posta elettronica, al cliente, la ricevuta di pagamento tramite proprio software: dunque il distributore non incassa le somme di denaro.

A fine giornata il contribuente fa il punto sulle transazioni effettuate per tutti gli apparecchi e annota il totale nel registro dei corrispettivi.

Mensilmente, invece, terminata la rendicontazione, lo stesso comunica a ogni palestra l’ammontare del bonifico che dovranno accreditargli in relazione a quanto riscosso per suo conto, e l’importo da fatturare corrispondente alla provvigione sulle vendite.

Detto ciò, l’istante chiede quali siano gli adempimenti fiscali richiesti visto che a differenza dei distributori tradizionali presso i quali è possibile acquistare con denaro o chiavetta i prodotti, quelli da lui distribuiti funzionano soltanto con incasso tramite reception.

Il contribuente ritiene che, esercitando attività di commercio al minuto:

di non dover censire i distributori presso l’Agenzia delle entrate

di effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi solo a partire dal 1° gennaio 2020.

In sostanza l’Agenzia delle entrate trova corretta la condotta dell’istante e spiega il perché facendo preciso riferimento al quadro normativo che porta a tale conclusione.

Da 1° gennaio 2020, come stabilisce il primo comma dell’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015, i commercianti al minuto sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri (obbligo già in vigore dallo scoro 1° luglio in caso di volume d’affari superiore a 400mila euro).

L’adempimento, prevede il comma 2 dello stesso articolo 2, è stato anticipato al 1° aprile 2017 per i soggetti Iva che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Con il provvedimento del 30 giugno 2016, l’Agenzia definisce, tra l’altro, le caratteristiche dei distributori automatici ridenominandoli vending machine e stabilendo che devono:

  • erogare prodotti e servizi a pagamento su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo

  • essere costituiti da una o più “periferiche di pagamento” che controllano uno o più distributori. Le periferiche di pagamento controllano la fornitura di ogni vending machine mediante un “sistema master”, che registra ogni somma incassata dalle periferiche

  • è considerata periferica di pagamento anche la “torre di ricarica”, mediante la quale, previo pagamento, è possibile generare un credito, utilizzabile con “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da vending machine.

Già da questi elementi si capisce che i distributori automatici gestiti dal rivenditore che ha posto l’interpello non sono propriamente vending machine secondo i criteri del provvedimento richiamato. Gli apparecchi dati in comodato d’uso, infatti, erogano i prodotti soltanto tramite dispositivi acquistabili alla reception della palestra, i distributori, in poche parole non incassano denaro e, quindi, sono sprovvisti, della “periferica di pagamento” come invece richiesto dal provvedimento, e quindi cade anche l’applicabilità del punto 2 dello stesso provvedimento, secondo il quale devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia “le somme incassate, in qualsiasi modalità, dalle singole periferiche di pagamento”: non incassando nulla, il distributore non ha i dati sui corrispettivi da memorizzare e inviare. A conferma di ciò l’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 44/2017.

Le somme riscosse, del resto, sono documentate dalle ricevute inviate via e-mail ai clienti e certificano i corrispettivi indipendentemente dagli obblighi di censimento, di memorizzazione e di trasmissione delle informazioni ai quali sono soggette le vending machine.

L’attività dell’istante è configurabile, quindi, come prestazione di servizi (ex Tabella A, Parte terza, n.121, allegata al Dpr n. 633/1972) e, in quanto tale, come prevede l’articolo 6 del decreto Iva, si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo che coincide con il momento dal quale l’imposta è esigibile.

Tornando al caso in esame, le ricariche del dispositivo necessario all’erogazione, anche se effettuate tramite una vending machine e finalizzate all’acquisto del dispositivo presso altre vending machine, non ricadrebbero negli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi come previsto dal richiamato articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 127/2015, sempreché le stesse siano già state documentate precedentemente con l’emissione di una ricevuta fiscale.

Quindi, l’istante non deve applicare tale disposizione, in quanto le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2019 sono correttamente certificate con l’emissione della ricevuta fiscale e l’annotazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, dovrà provvedere alla certificazione dei corrispettivi attraverso la trasmissione telematica, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 per gli esercenti al minuto.

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