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Divieto di utilizzo del denaro contante: i chiarimenti di AAMS e di AS.TRO

3 Febbraio 2012

Il 2 febbraio 2012, AAMS ha pubblicato una circolare attinente alla normativa c.d. antiriciclaggio, o per meglio dire al divieto di trasferimento di valori al di sopra della soglia di 999 euro, definita nel decreto salva Italia come tetto massimo per la legittimità delle movimentazioni finanziarie.

La nota dell’Amministrazione, il cui contenuto è dato per letto e comunque riproposto a seguito del presente comunicato, evidenzia esclusivamente i termini di legge, divenuti concretamente operativi e quindi assoggettati a sanzione, dal 31 gennaio 2012.

A seguito delle molteplici richieste di chiarimento pervenute in Associazione, corredate anche da pareri preventivi di diversi studi di commercialisti, nonché di osservazioni circa le svariate prassi che regolano più o meno saltuariamente la raccolta del residuo di gioco all’interno dei pubblici esercizi, AS.TRO ritiene necessario precisare quanto segue.

La legge si limita a vietare (e a sanzionare) i trasferimenti di denaro tra soggetti diversi che avvengano in contanti, quando l’importo superi i 999,99 euro, precisando che l’artificioso frazionamento dell’operazione non vale ai fini dall’esonero dal divieto e quindi dal relativo assoggettamento ad eventuale sanzione.

Il rapporto di collaborazione tra gestore ed esercente, in virtù del quale il primo effettua la raccolta, e il secondo la custodisce, attendendosi la propria remunerazione per l’ospitalità accordata alle slot, non è attualmente collocabile in un alveo di unitaria fenomenologia, ed è quindi impensabile individuare un unitario vademecum applicabile per tutte le casistiche, fermo restando il principio di legge in virtù del quale non si possono effettuare operazioni “cach” in violazione della prescrizione sopra ricordata.

AS.TRO si limita pertanto a osservare, chiedendo ai gestori di rappresentare tali considerazioni ai rispettivi professionisti contabili, che il concetto di “operazione” e quindi di “trasferimento”, per il gestore equivale a quello di esazione della raccolta di gioco.

Come a tutti noto, poi, il collegamento diretto che l’azienda del gestore ha verso i contatori delle awp, tramite i portali che la maggior parte dei Concessionari mettono a disposizione in apposita area di servizio, consente di poter contabilizzare anche quotidianamente il volume di gioco e il conseguente residuo da mettere a disposizione dei Concessionari.

Nessuna norma, infatti, vieta che una ipotetica pregressa prassi di organizzare l’esazione su base settimanale o quindicinale possa essere in futuro razionalizzata, grazie al più intensivo uso della gestione telematica, secondo cadenze contabili quotidiane, in grado di attenuare l’esposizione finanziaria dell’incaricato della raccolta.

Trasformare in quotidiano ciò che prima era quindicinale, pertanto, non è un artificioso frazionamento di una operazione, in quanto il concetto di raccolta, ai fini del gestore, non ha una definizione normativa vincolata ad un determinato periodo di tempo.

Ulteriori delucidazioni possono essere richieste, inoltrando una mail a info@assotrattenimento.com, con oggetto: limitazione uso contante.

Scarica circolare AAMS del 2 febbraio 2012.

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