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Dubbi sul contingentamento? AS.TRO ha la sua linea, e non esistono zone oscure nella normativa

2 Settembre 2011

Chiarimenti preliminari:

1. L’interpretazione delle norme è libera, e la scelta di battezzare una lettura piuttosto che un’altra  in ordine alle disposizioni relative al contingentamento lo è ancor di più.
2. AS.TRO ha “letto” il decreto e lo ha reso pratico attraverso una tabella esplicativa, in cui far risaltare le peculiarità della propria posizione;
3. Per correttezza e spirito di collaborazione nei confronti degli iscritti che intendono acquisire una padronanza di comprensione circa le differenze che potrebbero connotare ciò che dice AS.TRO da ciò che altri sostengono, verranno sinteticamente esposte le motivazioni di alcune specifiche interpretazioni che, ad oggi, hanno molto interessato i gestori.
4. Un dato, però, resta fermo, come irremovibile resta la posizione di AS.TRO sul punto: la normativa può essere di gradimento, condivisibile, ovvero contraria a interessi o aspettative, ma non contiene “zone d’ombra”; fatte salve le valutazioni “sul merito”, pertanto, nessuno può arrogarsi il diritto di veicolare un messaggio di equivocità o inidoneità della normativa a disciplinare il fenomeno della installazione degli apparecchi da gioco a premio negli esercizi pubblici e commerciali individuati nel decreto.

Il punto su cui pare essersi affermato molto interesse attiene all’articolo 7 del decreto, in relazione alla disciplina pregressa relativa alle sale giochi tradizionali, ovvero munite di solo articolo 86 TULPS.
Come già pubblicato nelle linee guida operative, infatti, per tali locali “scompare” il parametro numerico – quantitativo del decreto direttoriale del 18 gennaio 2007, ovvero “la limitazione NUMERICA dei comma sei al numero massimo del doppio degli apparecchi di ALTRA tipologia”.
Non si comprende come ciò possa essere giudicato un “punto oscuro”, tuttavia, si riporta il dato testuale della norma che introduce tale novità, ovvero il primo comma dell’articolo 7 del nuovo decreto
IL PRESENTE DECRETO SOSTITUISCE, CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI APPARECCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 110 COMMA SEI DEL TULPS, LA DISCIPLINA IN ORDINE AI PARAMETRI NUMERICO QUANTITIVI (n.d.a. il dato numerico attiene ai numeri, il dato quantitativo attiene alle quantità), PREVISTA DAL DECRETO INTERDIRETTORIALE 27 OTTOBRE 2003 E DAL DECRETO DIRETTORIALE 18 GENNAIO 2007, NONCHE’ DAL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO DIRETTORIALE 22 GENNAIO 2010.

Posto che la norma del 2007, relativa alla limitazione dei comma sei, nelle sale giochi, al numero massimo del doppio degli apparecchi di altra tipologia, altro non è se non un parametro numerico quantitativo SUI COMMA SEI, espressamente sostituito, non si vede come esso possa considerarsi ancora operativo.

Quindi, in virtù del nuovo decreto:

  • La sala giochi tradizionale può ospitare anche solo APPARECCHI comma sei, fatto salvo l’obbligo persistente della diversificazione dell’offerta di gioco tramite UN CONGEGNO DI DIVERSA TIPOLOGIA DA POSIZIONARE IN AMBIENTE SEPARATO.
    Si possono ospitare videogiochi della tipologia comma sette, purché ad essi si dedichi metratura specifica e ambiente dedicato, secondo i vecchi criteri numerico quantitativi attinenti ai comma sette.
  • Non esiste più l’obbligo, per le sale giochi tradizionali, di mantenere il rapporto di uno a due tra apparecchi di diversa tipologia e apparecchi a premio, in quanto la norma che sosteneva tale obbligo di rapporto è incompatibile con le disposizione introdotte nel nuovo decreto.

Questa è la realtà che emerge dal dato testuale.

Chi sostiene, invece, che l’abrogata norma del 2007 (nelle sale giochi, i comma sei non possono superare il doppio degli apparecchi di altra tipologia) mantenga una portata precettiva residua (ovvero che gli apparecchi di altra tipologia devono ancora essere almeno la metà dei congegni a premio) compie una interpretazione, benché ovviamente non illegittima. Tale operazione, sicuramente apprezzata dai fans dei videogiochi o delle freccette, esorbita dal campo della “lettera” della norma, introducendo un criterio sistematico di valutazione della disposizione di cui il nuovo decreto non necessita, laddove espressamente equipara (all’articolo tre) la sala giochi tradizionale alla sala dedicata, e laddove fa scomparire “la completezza dell’offerta di gioco” dai principi di riferimento della disciplina (ovvero i “considerata” e i “ritenuto”), attraverso una tecnica normativa che – al più – susciterebbe l’unico barlume di dubbio circa la permanenza tout cour dell’obbligo di installare un congegno diverso, ma sicuramente non quello di installarne almeno la metà rispetto alle slot.

Questa è la posizione di AS.TRO, ma se sono altre le interpretazioni più aderenti alla libera determinazione degli imprenditori tenuti all’osservanza delle leggi, il problema non sussiste.

Non ci si lamenti, poi, se una lettura della norma volta a mantenere, nelle sale giochi, l’obbligo di installazione di lotti di apparecchi non remunerativi  troverà seguito in tutte quelle realtà Comunali dove le fonti di aggiornamento giuridico si limitano ai siti di settore e al confronto con alcuni operatori “di riferimento”.

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